CIRCOLARE 27 DEL 05 LUGLIO 2021

IN GAZZETTA UFFICIALE IL D.L. 30 GIUGNO 2021 N. 99 – LE PRINCIPALI NOVITA’

Rif. normativi

e di prassi:

D.L. 30 giugno 2021 n. 99

Art. 6, comma 2, lettera b), del D.M. 156/2020D.M. 156/2020

Art. 2, comma 1, D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127

R.D. 14 aprile 1910, n. 639

Art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Art. 28-ter del D.P.R. 602/1973

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

In sintesi

Il 30.06.2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, contenente misure in materia di fisco, tutela del lavoro e sostegno alle imprese.

In particolare, il provvedimento stabilisce, oltre ad un’ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento e dei pignoramenti di salari e stipendi, nuovi finanziamenti e procedure semplificate al fine di sostenere gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese.

Si elencano qui di seguito le principali novità inerenti al Decreto-Legge n. 99 del 30 giugno 2021.

Art.1 – sospensione del programma “cashback” e credito d’imposta POS

Viene disposta la sospensione del “cashback” per il semestre dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del D.M. 156/2020.

I rimborsi relativi al periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 sono erogati rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022.

Per quanto riguarda, invece, il credito d’imposta POS, viene incrementato del 100 per cento con riferimento alle commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento evoluto o utilizzino strumenti di pagamento elettronico collegati al registratore telematico.

Il credito d’imposta POS spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

TAX CREDIT PAGAMENTI ELETTRONICI

Viene anche introdotto un nuovo credito d’imposta, a favore dei soggetti che acquisiscano strumenti di incasso in moneta elettronica da collegare al registratore telematico, oppure strumenti di pagamento evoluto. La misura del credito d’imposta è diversa a seconda che l’esercente acquisti (o noleggi, o comunque disponga di) strumenti di incasso in moneta elettronica da collegare al registratore telematico, piuttosto che acquisti (o noleggi, o comunque disponga di) strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ossia apparecchi che contestualmente fungono sia da strumento di incasso, che da registratore telematico.

Credito d’imposta per strumenti di incasso in moneta elettronica collegati al registratore telematico

Nel caso di strumenti di incasso in moneta elettronica collegati al registratore telematico, il credito d’imposta assume le seguenti caratteristiche:

  • beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali;
  • condizioni: acquisto, noleggio o utilizzo, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, collegati agli strumenti di incasso in moneta elettronica collegati al registratore telematico;
  • misura del credito d’imposta: parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti, nonché delle spese di convenzionamento e delle spese sostenute per il collegamento tecnico degli strumenti:
    • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
    • 40%, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro, ma inferiore a 1 milione di euro;
    • 10%, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro, ma inferiore a 5 milioni di euro.

Il credito d’imposta per strumenti di incasso in moneta elettronica collegati al registratore telematico viene concesso con un massimo di spesa di euro 160 per soggetto (e non per apparecchio).

Credito d’imposta per strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi

Nel diverso caso di strumenti evoluti di pagamento elettronico, che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il credito d’imposta assume le seguenti caratteristiche:

  • beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali;
  • condizioni: acquisto, noleggio o utilizzo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di strumenti evoluti di pagamento elettronico, che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, di cui al all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
  • misura del credito d’imposta: parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti, nonché delle spese di convenzionamento e delle spese sostenute per il collegamento tecnico degli strumenti:
    • 100%, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
    • 70% per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro, ma inferiore a 1 milione di euro;
    • 40%, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro, ma inferiore a 5 milioni di euro;

Il credito d’imposta per strumenti evoluti di incasso viene concesso con un massimo di spesa di euro 320 per soggetto (e non per apparecchio).

Entrambe le tipologie di credito d’imposta descritte saranno utilizzabili esclusivamente in compensazione, con modello F24, successivamente al sostenimento della spesa e dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne concluderà l’utilizzo (quadro RU).

Dal punto di vista dell’imposizione fiscale, tali crediti d’imposta non concorreranno alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Art. 2 – Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI

CARTELLE – SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

Prorogata dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 la sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2021.

RIMBORSI FISCALI – COMPENSAZIONE

Slitta dal 30 aprile 2021 al 31 agosto 2021 il termine fino al quale, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo di cui all’art. 28-ter del D.P.R. 602/1973.

TARI

Slitta dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i comuni sono tenuti ad approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI.

Art. 4 – Misure in materia di tutela del lavoro

Fino al 31 agosto 2021 sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Fino alla stessa data del 31 agosto 2020, inoltre, tali somme non saranno sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Art. 5 – Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini

Al fine di accelerare l’erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici e nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Previsto il rifinanziamento della legge per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di Bilancio per l’anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio.