CIRCOLARE 30 DEL 26 LUGLIO 2021
COSA CAMBIA DAL 6 AGOSTO 2021: LE MISURE DEL NUOVO DECRETO ANTI-COVID
Rif. normativi
e di prassi: |
D.L. 23 luglio 2021 n. 105 |
In sintesi
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 23 luglio 2021, e subito entrato in vigore, il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, contenente le nuove misure restrittive anti-Covid, che subordinano l’accesso ad alcune attività sociali ed economiche al possesso del cd. “Green Pass”, prorogano lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e stabiliscono nuove norme in materia di “colorazione” delle Regioni.
Si riepilogano qui di seguito gli aspetti salienti delle novità.
DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA NAZIONALE (Art. 1 D.L. 23 luglio 2021 n.105)
È stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale da COVID-19.
IMPIEGO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 – cd. “GREEN PASS” (Art. 3 D.L. 23 luglio 2021 n.105)
La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.
In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale):
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;
Il “Green Pass” è richiesto in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
A partire dal prossimo 6 agosto, tale certificazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:
- Ristorazione con consumazione al tavolo al chiuso. Restano invariati gli accessi, anche senza “green pass”, con consumazione al banco anche al chiuso, e la consumazione all’aperto;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- Cinema;
- Teatri;
- Musei ed altri istituti e luoghi della cultura;
- Piscine (anche all’aperto);
- Palestre e sport di squadra;
- Centri benessere (anche all’interno di strutture ricettive);
- Fiere, sagre e convegni, congressi;
- Centri termali;
- Parchi di divertimento e tematici;
- Centri culturali, sociali, ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale da gioco, sale scommesse, bingo, casinò;
- I concorsi pubblici.
ZONE A COLORI (Art. 2 D.L. 23 luglio 2021 n.105)
Cambiano i parametri in base ai quali le Regioni saranno collocate in zona bianca, gialla, arancione o rossa. Fermo restando il criterio dell’incidenza dei contagi, il criterio guida per il cambio di colore sarà il tasso di carico sopportato dalla rete ospedaliera, partendo dal presupposto che i soggetti vaccinati sono sempre più numerosi e che gli stessi, anche qualora contagiati, dovrebbero patire conseguenze minime dall’infezione da Covid-19.
Come si apprende dal comunicato stampa governativo, dal 1° agosto 2021 i due parametri principali saranno:
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Le Regioni restano in zona bianca se:
- l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta comunque in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; oppure
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;
Si passa in zona gialla se:
- l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti, a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
- qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; oppure
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
Il passaggio al “livello successivo”, ovvero zona arancione, avviene quando si verifica un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e contestualmente vengono superati i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.
Infine, da arancione a rosso in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40 per cento;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore 30 per cento;
LIMITI DI CAPIENZA PER GLI EVENTI SPORTIVI E GLI SPETTACOLI (Art. 4 D.L. 23 luglio 2021 n.105)
EVENTI SPORTIVI
Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
- In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso;
- In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico
SPETTACOLI CULTURALI
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
TAMPONI A PREZZO RIDOTTO (Art. 5 D.L. 23 luglio 2021 n.105)
Sarà definito un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
FONDO DISCOTECHE (Art. 11 D.L. 23 luglio 2021 n.105)
È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo che rimangono chiuse.
SANZIONI (Art. 4 D.L. 23 luglio 2021 n.105)
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati, previa esibizione del Green pass, sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.