CIRCOLARE 31 DEL 06 SETTEMBRE 2021
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
AL VIA LE DOMANDE
Rif. normativi
e di prassi: |
Art. 1, commi 20 e 22bis, Legge n. 178/2020 |
DM 17/05/2021 | |
Circolare INPS 6.8.2021, n. 124 | |
Messaggi INPS 29.7.2021, n. 2761 e 20/08/2021, n. 2909 |
In sintesi
Dal 25/08/2021 è possibile presentare la domanda per beneficiare dell’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni INPS.
L’INPS ha recentemente reso noto le modalità operative utilizzabili per richiedere il predetto esonero. In particolare, l’esonero spetta a favore dei soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS (Gestione IVS artigiani / commercianti, Gestione separata INPS, compresi soci di società e soci di studi associati).
Per poter beneficiare dell’esonero è richiesto un reddito 2019 non superiore a € 50.000 e una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Si riepilogano qui di seguito gli aspetti salienti delle novità.
Al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, l’art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 dovuti dai:
- iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.
Il Ministero del Lavoro / MEF, con il Decreto 17/05/2021 ha individuato le modalità attuative dell’esonero.
L’INPS nell’ambito della Circolare 6.8.2021, n. 124, ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito a tale esonero con riferimento ai soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS.
Recentemente, lo stesso Istituto con il Messaggio 20/08/2021, n. 2909, ha reso noto la data (25/08/2021) a decorrere dalla quale è possibile presentare, in via telematica, l’apposita domanda di esonero da parte dei predetti soggetti (artigiani / commercianti iscritti all’IVS e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS).
SOGGETTI INTERESSATI
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1 del citato Decreto 17/05/2021, l’esonero parziale dei contributi previdenziali 2021, nel limite massimo individuale di € 3.000, è riconosciuto ai soggetti iscritti alle Gestioni AGO (artigiani / commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.
Sono ammessi all’agevolazione anche i soci di società ed i professionisti componenti di studi associati. Sul punto l’INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’esonero:
- svolga l’attività in più studi professionali / società, il requisito deve essere verificato con riguardo allo studio / società nel quale l’attività è esercitata in maniera prevalente;
- svolga l’attività in forma individuale e contemporaneamente partecipi in studi professionali / società, il requisito va verificato soltanto con riguardo all’attività individuale.
Possono beneficiare dell’esonero contributivo anche i medici / infermieri / altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo/co.co.co. per l’emergenza COVID-19.
L’esonero:
- va richiesto ad un solo Ente previdenziale, per una sola forma di previdenza obbligatoria;
- non spetta, fatta eccezione per i medici / infermieri / altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo / co.co.co. per l’emergenza COVID-19:
- in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione dei contratti di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità di cui all’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015. Sul punto l’INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che l’esonero non spetta per i mesi nei quali risulta attivo il rapporto di lavoro subordinato;
- ai titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno di invalidità di cui all’art. 1, Legge n. 222/84 o qualsiasi altro emolumento corrisposto ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.
L’INPS nella citata Circolare n. 124 precisa altresì che:
- i predetti requisiti vanno verificati in capo al titolare della posizione aziendale e devono essere mantenuti durante il periodo dell’esonero (2021);
- sono incompatibili con l’agevolazione in esame:
- gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. n. 148/2015 e l’assegno di esodo di cui all’art. 4, Legge n. 92/2012;
- l’indennizzo per cessazione di attività commerciale di cui al D.Lgs. n. 207/96;
- gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;
- le rendite facoltative, nonché l’indennità di cui all’art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale).
CONDIZIONI RICHIESTE
Al fine di usufruire dell’agevolazione (fatta eccezione per i medici / infermieri / altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo / co.co. co. per l’emergenza COVID-19) è richiesta la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:
- riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli 2019;
- reddito 2019 derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a € 50.000.
Come precisato dall’INPS nella citata Circolare n. 124, per i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani / commercianti i predetti requisiti vanno verificati in capo al titolare della posizione aziendale. Il riferimento alla rilevanza della verifica della situazione del titolare della posizione aziendale dovrebbe riflettersi sull’esonero o meno anche del collaboratore in presenza di un’impresa familiare.
Con riferimento a:
- soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani / commercianti ed alla Gestione separata INPS, il reddito è desumibile dalla Sezione I / II del quadro RR del mod. REDDITI 2020 PF;
- soggetti iscritti alla Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il reddito è individuato nei redditi riconducibili all’attività che ha determinato l’iscrizione alla Gestione previdenziale desumibili dal mod. REDDITI 2020 PF. Vanno considerati anche i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole di cui all’art. 2135, comma 3, C.c.
INIZIO ATTIVITÀ NEL 2020
Come stabilito dal citato DM 17/05/2021, per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020, l’esonero spetta anche in assenza dei predetti requisiti (non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi).
Nella citata Circolare n. 124 l’Istituto precisa che:
- l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva al 31.12.2020 e che risultano iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero all’1.1.2021. In ogni caso sono destinatari dell’esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale;
- l’esonero non spetta ai soggetti che hanno avviato l’attività dal 2021.
CONTRIBUTI OGGETTO DELL’ESONERO
L’esonero è riconosciuto alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate / acconti con scadenza entro il 31.12.2021.
Per i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani / commercianti, l’esonero riguarda solo i contributi fissi (di fatto interessa le 3 rate in scadenza nel 2021).
Sul punto l’INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che pertanto non sono oggetto di esonero:
- la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31.12.2021;
- gli importi di competenza di annualità pregresse.
L’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale dell’AGO e presente nel “nucleo” aziendale all’1.1.2021.
Per ciascun lavoratore e collaboratore familiare l’esonero è riconosciuto nel limite massimo individuale di € 3.000.
Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS l’esonero riguarda i contributi calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021.
In particolare, l’INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che l’esonero per:
- i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, riguarda i contributi complessivi dovuti in acconto per il 2021, calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98%;
- i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, riguarda i contributi complessivi dovuti in acconto per il 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 24%.
Sono esclusi, pertanto, i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato / pensione. Anche per i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato/pensione l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza con l’attività autonoma che dà diritto all’esonero.
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Per beneficiare dell’esenzione in esame, oltre al possesso della regolarità contributiva, è richiesto il pagamento integrale della parte della quota contributiva obbligatoria non oggetto di esonero. Sul punto l’INPS nella citata n. 124 precisa che il requisito della regolarità contributiva sarà verificato con riguardo al codice fiscale del titolare / professionista richiedente l’esonero. Si rammenta che in base all’art. 47-bis, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ai fini della concessione dell’esonero in esame, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a decorrere dall’1.11.2021.
In tal caso la regolarità è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31.10.2021. NB Gli eventuali contributi oggetto di esonero versati possono essere richiesti in compensazione / rimborso tramite domanda da presentare entro il 31.12.2021 in relazione all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante al soggetto interessato.
LIMITE MASSIMO ESONERO CONTRIBUTIVO
L’esonero parziale dei contributi previdenziali 2021 è riconosciuto nel limite massimo individuale di € 3.000 annui.
L’ammontare dell’esonero contributivo destinato ai soggetti in esame è riconosciuto dall’INPS nel rispetto del limite massimo di spesa pari a € 1.500 milioni. In caso di superamento di tale soglia, l’agevolazione viene ridotta in misura proporzionale in base al numero dei beneficiari. L’INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che in caso di rapporto di lavoro subordinato / pensione, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza tra i periodi di attività autonoma che dà diritto all’esonero ed i periodi di prestazioni di lavoro subordinato / pensione. In tal caso sarà riproporzionato l’importo dell’esonero.
In caso di esito positivo della domanda resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in corrispondenza dei periodi contributivi per i quali il soggetto risulta esonerato. L’INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che procederà al relativo accredito della contribuzione sulla posizione assicurativa del soggetto.
Il riconoscimento dell’accredito ai fini della prestazione pensionistica e non pensionistica è subordinato all’integrale pagamento della parte di contribuzione obbligatoria non esonerata.
PRESENTAZIONE DOMANDA DI ESONERO
In base a quanto previsto dall’art. 2, comma 5, DM 17/05/2021 il beneficio in esame è riconosciuto previa presentazione, entro il 30.9.2021, di un’apposita domanda, a pena di decadenza.
Come sopra accennato, l’Istituto ha fissato al 25/08/2021 il termine iniziale per la presentazione della domanda di esonero.
La domanda va presentata telematicamente tramite il Cassetto Previdenziale utilizzando i seguenti percorsi.
- Gestione speciale artigiani e commercianti: Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti Esonero contributivo art. 1, commi 20-22-bis, Legge n. 178/2020;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: Cassetto lavoratori autonomi Comunicazione bidirezionale;
- Professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti Domande Telematiche > Esonero contributivo Legge n. 178/2020;
- Iscritti ad altri Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali): seguire le istruzioni e le procedure presenti su ciascun sito web di riferimento.
Preme evidenziare che il predetto termine di presentazione interessa anche i medici / infermieri / altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza.
Nella domanda, presentata sulla base dello schema predisposto dall’INPS, il soggetto richiedente deve autocertificare:
- di non essere, per il periodo esonerato, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità di cui all’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1, Legge n. 222/84 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli Enti di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
- di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver conseguito nel 2019 un reddito d’impresa / lavoro autonomo non superiore a € 50.000;
- di aver subito un calo del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. In caso di partecipazione del soggetto beneficiario dell’esonero in più studi professionali / società, va indicato il codice fiscale dello studio / società nei quali l’attività è esercitata in maniera prevalente e per i quali il requisito risulta verificato;
- se iscritto alla Gestione separata INPS / Gestione IVS non obbligato al contributo minimale di cui all’art. 1, comma 3, Legge n. 233/90:
- di aver conseguito il reddito per il 2019 e 2020 (indicandone l’importo);
- di dover versare la contribuzione per il 2021 (indicandone la quantificazione);
- di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria
- di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione UE 18.3.2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (€ 1,8 milioni per impresa, € 225.000 per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o € 270.000 per impresa operante nel settore della pesca o dell’acquacoltura).
Nel citato Messaggio n. 2909 l’Istituto evidenzia che il soggetto iscritto alla Gestione IVS artigiani / commercianti che, nel 2021, ha cambiato il numero della posizione aziendale, con continuità dell’attività esercitata, per mutamento della provincia nello svolgimento dell’attività deve presentare distinte domande per ogni posizione aziendale.
L’esito delle verifiche effettuate dall’INPS sono oggetto di comunicazione tramite il Cassetto previdenziale, nel quale sarà possibile verificare anche l’importo massimo “accordato” tenendo conto delle risorse disponibili per l’esonero contributo. Nel caso in cui i contributi previdenziali 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato siano superiori all’esonero il soggetto interessato dovrà procedere al versamento della differenza contributiva entro 30 giorni dalla comunicazione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
In caso di esito negativo della domanda di esonero agli eventuali omessi versamenti previdenziali saranno applicate le prescritte sanzioni di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000.