CIRCOLARE 34 DEL 27 SETTEMBRE 2021

ESTENSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA ALLE OPERAZIONI CON S. MARINO

Rif. normativi

e di prassi:

DM 21/06/2021

In sintesi

Con il D.M. datato 21 giugno 2021 (pubblicato nella G.U. 168 dello scorso 15 luglio) il Ministero dell’economia e delle finanze – in attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 12, D.L. 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”) – introduce una serie di disposizioni che si propongono l’obiettivo di introdurre le regole in tema di fatturazione elettronica anche nelle operazioni da e verso la Repubblica di San Marino.

Struttura del decreto
Il DM 21 giugno 2021 si compone di ben 23 articoli organizzati nei titoli seguenti:

  • Titolo I Disposizioni generali (articoli 1 e 2)
  • Titolo II Cessioni di beni verso San Marino (articoli da 3 a 5)
  • Titolo III Cessioni di beni verso l’Italia (articoli da 6 a 12)
  • Titolo IV Disposizioni comuni e finali (articoli da 13 a 16)
  • Titolo V Elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni (articoli da 17 a 19)
  • Titolo VI Prestazioni di servizi (articolo 20)
  • Titolo VII Disposizioni transitorie e finali (articoli da 21 a 23)

Relativamente ai contenuti delle richiamate disposizioni, accanto alle previsioni riguardanti le ordinarie cessioni e acquisti di beni effettuate, rispettivamente, verso e dalla Repubblica di San Marino, il decreto prevede specifiche previsioni con riferimento a:

  • cessioni e acquisti verso e da privati (articolo 13);
  • acquisto di mezzi di trasporto nuovi (articolo 14);
  • vendite a distanza (articolo 15);
  • acquisti da parte di enti non commerciali (articolo 16).

Con l’articolo 20 viene prevista la possibilità (si tratta infatti di una facoltà quindi e non obbligo) di emettere la fattura di cui all’articoli 21 comma 6-bis lettera a), D.P.R. 633/1972 in formato elettronico tramite il SDI anche per le prestazioni di servizi. La trasmissione viene fatta dal SDI all’ufficio tributario sammarinese che la inoltra successivamente al committente.

Per i beni, come oltre si dirà, sorge invece l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico.

Decorrenza

Pur essendo la Repubblica di San Marino un Paese a tutti gli effetti extra UE, la sua particolare condizione di enclave situata all’interno del territorio nazionale ha da sempre consentito l’introduzione di regole speciali per regolare, ai fini Iva, i rapporti tra operatori commerciali nazionali e sammarinesi: parliamo, in particolare, dell’articolo 71, D.P.R. 633/1972 e del D.M. 24 dicembre 1993, decreto quest’ultimo che cesserà di produrre efficacia a partire dal prossimo 1° ottobre 2021 quando entreranno ufficialmente in vigore le nuove disposizioni.

Regime transitorio

Come accade spesso nel caso della introduzione di nuovi “regimi”, l’articolo 22, D.M. 21 giugno 2021 prevede un periodo transitorio che parte il 1° ottobre 2021 e si concluderà il 30 giugno 2022 nel quale per le cessioni di beni effettuate tra operatori italiani e sammarinesi la fattura potrà essere emessa e ricevuta tanto in formato elettronico quanto in formato cartaceo.

Dal 1° luglio 2022, invece, le fatture saranno accettate esclusivamente in formato elettronico.

Ai sensi dell’articolo 21 del recente decreto sarà un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate a stabilire le regole tecniche necessarie per dare attuazione alle nuove regole.

Fatture elettroniche

Per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 71, D.P.R. 633/1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico a mezzo SDI.

L’emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.

Fatture elettroniche attive

Le fatture emesse in relazione a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI all’ufficio tributario sammarinese, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico. Il cedente nazionale visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Se entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, il cedente nazionale, nei 30 gg. successivi emette nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Fatture elettroniche passive

Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

Differenti poi sono gli adempimenti a seconda che la fattura elettronica sia con addebito d’imposta o senza addebito d’imposta.

FE con addebito d’imposta (adempimenti)
  • L’Iva è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario, il quale entro 15 gg. riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti;
  • Il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro 15 gg. controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi di cui al comma 1 e ne dà comunicazione all’ufficio tributario;
  • In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate chiede all’ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti;
  • In caso di versamenti carenti, l’ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l’imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate restituisce all’ufficio tributario le somme versate non dovute;
  • L’esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all’ufficio tributario e al cessionario; quest’ultimo da tale momento può operare la detrazione dell’imposta
FE senza addebito d’imposta (adempimenti)
  • l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche.
  • l’operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972 secondo le modalità e i termini in essi stabiliti.

Adempimenti dell’ufficio Tributario sammarinese (fattura cartacea)

Gli articoli 17 e 18 del decreto pongono in capo all’ufficio tributario sammarinese obblighi specifici di trasmissione all’Amministrazione finanziaria italiana laddove si faccia ancora ricorso alla fattura in formato cartaceo, sia in relazione alle cessioni effettuate verso operatori economici sammarinesi che per acquisti di beni effettuati da operatori economici italiani. Tali informazioni verranno riassunte e trascritte in specifici elenchi riepilogativi.

In particolare:

cessioni verso San Marino: l’ufficio tributario sammarinese in relazione a ciascun operatore economico sammarinese acquisisce a livello informatico il numero di partita Iva e dati anagrafici del cedente nonché il numero, la data e l’imponibile della fattura; entro il giorno 15 del 2° mese successivo a ciascun trimestre solare, trasmette all’Amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati dei cedenti italiani, unitamente al numero e ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultano loro cessionari;

– acquisti da San Marino: l’ufficio tributario sammarinese entro il giorno 15 del 2° mese successivo a ciascun trimestre solare trasmette all’Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni: numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi; b) numero, data e imponibile della fattura di vendita; numero di partita Iva e dati identificativi dei cessionari italiani.

Aspetti sanzionatori

Nel caso di acquisti di beni provenienti da operatori economici sammarinesi l’articolo 12, D.M. 21 giugno 2021 stabilisce che il cessionario italiano se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all’articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997.