CIRCOLARE 37 DEL 15 NOVEMBRE 2021
SUPERBONUS 110% – CESSIONE DEL CREDITO PER SPESE SOSTENUTE NEL 2021
Rif. normativi
e di prassi: |
Artt. 119 e 121, D.L. 34/2020 |
In sintesi
La Circolare tratta di alcuni chiarimenti in merito alla cessione dei crediti di imposta per spese sostenute nel 2021 rientranti nel 110%.
La detrazione del 110% collegata a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica o antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020 è fruibile in 5 rate annuali di pari importo mentre la detrazione del 110% collegata a spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è fruibile in 4 rate annuali di pari importo.
Resta salva la facoltà di optare per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) o per lo sconto in fattura. L’articolo 121, comma 1, 1-bis e 7-bis, D.L. 34/2020 prevede che le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito possono essere esercitate a fronte di “spese sostenute”: l’esercizio delle opzioni è consentito solo a lavori ultimati ovvero sulla base di stati di avanzamento lavori (Sal) relativi a una percentuale di completamento non inferiore al 30%.
I pagamenti di acconti e l’esercizio dell’opzione telematica
Lo stato avanzamento lavori (Sal) viene redatto dal direttore dei lavori e rientra nei documenti di contabilità dei lavori: “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.
La Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate del Veneto, nella risposta all’interpello n.907-1595/2021 del 25 giugno 2021, ha chiarito che devono coesistere entrambe le condizioni (spese sostenute e importo del Sal pari almeno al 30%) nel medesimo periodo di imposta per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
L’opzione telematica per la cessione del credito o lo sconto in fattura può essere esercitata solo in presenza di Sal ultimati e, conseguentemente, pagamenti relativi ai Sal sostenuti nel medesimo periodo di imposta. Qualora vi siano acconti pagati (o ad esempio anche spese tecniche pagate) nel 2021 senza il raggiungimento di un Sal entro il 31 dicembre 2021, queste somme dovranno essere obbligatoriamente portate in detrazione in dichiarazione dei redditi e non potranno essere oggetto di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Il momento di sostenimento della spesa viene individuato sulla base del principio di cassa (bonifico parlante) ovvero, nel caso di sconto in fattura:
- alla data di emissione della fattura nel caso in cui lo sconto copra integralmente il debito lordo della stessa;
- alla data di pagamento del corrispettivo non coperto dallo sconto nel caso in cui lo sconto lasci una parte dovuta del corrispettivo stesso.
La conseguenza del principio affermato dalla DRE Veneto consta nel fatto che i committenti che hanno già pagato una parte delle spese agevolabili nel 2021 (o hanno sostenuto la spesa relativa a qualsiasi altra tipologia di opera o spesa tecnica agevolabile), si trovano a dovere realizzare lavori al fine di raggiungere l’ammontare necessario per conseguire un Sal di almeno il 30% entro la fine dell’anno, altrimenti, nel caso il Sal sia conseguito in data successiva al 1° gennaio 2022, la prima rata del superbonus 110% relativa alle spese sostenute nel 2021 non potrà essere oggetto di opzione telematica, ma dovrà essere esclusivamente portata in detrazione in dichiarazione dei redditi. |
Il termine per la comunicazione telematica dell’opzione delle spese agevolabili con il superbonus 110% sostenute nel 2021 è fissato al 16 marzo 2022.