CIRCOLARE 41 DEL 06 DICEMBRE 2021
REGIME FORFETTARIO – VERIFICHE DI FINE ANNO
Rif. normativi
e di prassi: |
Art. 1, co. da 54 a 89, L. n.190/2014 |
In sintesi
con l’approssimarsi della chiusura dell’anno solare è utile ripercorrere alcune delle regole principali che, in base all’attuale normativa consentono
- di mantenere il regime forfettario anche nel 2022
- o di accedervi per la prima volta.
Con l’approssimarsi della chiusura dell’anno solare è utile ripercorrere alcune delle regole principali che, stando all’attuale normativa consentono di mantenere il regime forfettario anche nel 2022.
Di seguito i requisiti di accesso/permanenza al regime in sintesi:
REQUISITI DI ACCESSO/PERMANENZA
Possono accedere al regime forfetario per il 2022 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a €. 65.000.
Non possono mai avvalersi del regime forfetario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
- i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:
- sono in corso rapporti di lavoro, o
- erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
La causa ostativa non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni; d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (artt. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Inoltre, è prevista l’esclusione per coloro che, nell’anno precedente quello di ingresso al regime, abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o assimilati per un importo superiore a €. 20.000.
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI INCASSI
Trattandosi di un regime di cassa; il limite di ricavi/compensi fissato a €. 65.000 guarda:
- all’incassato
- non al “fatturato” (se e nella misura in cui al documento non segue l’immediato introito finanziario).
ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIÙ ATTIVITÀ
Nel caso di esercizio:
- di più attività contraddistinte da differenti codici Ateco
- anche di natura diversa (attività di lavoro autonomo ed attività d’impresa)
ai fini del computo del limite occorre considerare la somma di tutti i ricavi e di tutti i compensi incassati dalle diverse attività esercitate.
Se la persona fisica esercita contestualmente
- un’attività agricola (per la quale tassa il reddito catastale)
- e una/più attività commerciali ad essa connesse (compila il quadro RD)
occorre considerare esclusivamente la somma dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali esercitate.
Neo partite Iva: è necessario, l’anno successivo, ragguagliare gli incassi “ad anno”.
Esempio: ABC ha avviato un’attività professionale il 1/07/2021 in regime forfettario; non avendo compensi nel 2020, nel 2020 non ha proceduto alla verifica del limite.
Nel 2021 incassato compensi per €. 35.000: al 31/12/2021 procede al ragguaglio di tale importo su base annuale: 35.000 x 365gg/184gg = €. 69.429 s avendo ceduto il limite di €.65.000
- all’obbligo di fuoriuscire dal regime agevolato dal 2022
- non opera alcuna causa di decadenza retroattiva (nel 2021 applica il regime agevolato indipendentemente dall’entità dello “sforamento”).
IMPRENDITORI INDIVIDUALI
Per gli imprenditori individuali, ai fini del computo del limite di 65.000 euro, rilevano i ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa, ivi incluso:
• il valore dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore.
Il limite deve, inoltre, essere calcolato considerando anche i ricavi relativi ad un’attività cessata, diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario.
LAVORATORI AUTONOMI
Per i lavoratori autonomi rilevano, ai fini del computo del limite di 65.000 euro, i compensi assunti al netto dell’Iva addebitata in fattura e del contributo integrativo alle Casse previdenziali private, ad eccezione della maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps.
PROFESSIONISTI SENZA CASSA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
La rivalsa (4% Inps) è considerata come compenso ai fini Irpef e concorre alla formazione del reddito imponibile per cui va considerata quale componente ai fini del rispetto del limite.
PROFESSIONISTI ISCRITTI CASSA
La rivalsa (4% alla Cassa) non va sommata ai compensi.
ADEGUAMENTO ISA
Nel computo del limite dei ricavi, ai fini dell’accesso e permanenza nel regime forfetario, non rilevano i maggiori ricavi o compensi dichiarati ai fini degli Isa (art. 1, co. 55, lett. a), L. 190/2014).
OPERAZIONI CON L’ESTERO
Concorre alla formazione delle soglie di accesso al regime forfettario ogni altro ricavo o compenso, compresi quelli derivanti da cessioni all’esportazione (CM 6/2015).
ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO DAL 2022 CON PROVENIENZA DA UN ALTRO REGIME
I ricavi o i compensi relativi all’anno precedente all’ingresso nel regime sono calcolati applicando lo stesso criterio (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Conseguentemente, se nel 2021 era applicato il regime di contabilità semplificata per cassa, l’impresa deve considerare i soli ricavi incassati in tale anno per verificare l’accesso nel 2022 al forfettario.
FATTURE ALL’EX DATORE
Particolare attenzione va posta anche nelle situazioni in cui, il forfettario si trova a conseguire ricavi/compensi derivanti da:
- fatture incassate nei confronti dell’ex datore,
- di soggetti direttamente od indirettamente a questi riconducibili.
Qui il periodo di monitoraggio va fatto fino ai 2 precedenti periodi d’imposta.
I ricavi/compensi percepiti nell’anno nei confronti dell’ex datore di lavoro, in ogni caso, non \ devono superare il 50% del totale degli incassi.
Per le neo partite iva la verifica va fatta a fine anno e se si verifica l’incompatibilità essa scatta dal periodo d’imposta successivo.
PARTECIPAZIONI
Infine, ricordiamo la regola che disciplina il mantenimento del regime forfettario in caso di partecipazione in società di persone/associazioni/imprese familiari ex articolo 5 del Tuir (articolo 1, comma 57, lettera d). La CM 9/E/2019 sostiene che in caso di acquisizione in corso d’anno di una partecipazione per eredità, il contribuente fuoriuscirà dal regime forfettario dall’anno successivo se entro la fine dell’anno “di ricevimento della quota”, non procederà alla cessione di tale partecipazione.
Al di fuori di tale casistica particolare, non è invece ammessa la possibilità di cedere la partecipazione in corso d’anno al fine di poter comunque beneficiare del regime forfettario nell’anno stesso.
Viceversa, qualora un contribuente, in possesso di partita Iva (regime ordinario), provveda nel corso del 2021 a cedere le quote di partecipazione in società di persone potrà validamente avvalersi del forfettario solo dal 2022.
PERCENTUALI DI REDDITIVITA’
Si riepilogano di seguito le percentuali di redditività
GRUPPO DI SETTORE | CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 | COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ |
Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 40% |
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | 78% |
Altre attività economiche | (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 67% |