CIRCOLARE 9/2022 DEL 21 FEBBRAIO 2022
PUBBLICATE LE ALIQUOTE DELLE DIVERSE GESTIONI INPS (ARTIGIANI, COMMERCIANTI, SEPARATA)
Rif. normativi
e di prassi: |
Circolare INPS 8.2.2022, n. 22 |
Circolare INPS 11.2.2022, n. 25 |
In sintesi
Recentemente l’INPS, come di consueto, ha comunicato le aliquote ed i minimali / massimali contributivi, applicabili per il 2022 da parte degli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti.
Per i commercianti, ai quali è applicabile la maggiorazione dell’aliquota contributiva, dal 2022 è operativo l’aumento della stessa dallo 0,09% allo 0,48%.
Si rammenta che, come in passato, i soggetti forfettari che fino al 2021 hanno optato per il regime contributivo agevolato e che dal 2022 sono fuoriusciti da tale regime, devono comunicare all’INPS la revoca del regime agevolato contributivo entro il prossimo 28.2.2022.
Con la consueta Circolare, inoltre, l’INPS ha reso note le aliquote applicabili per il 2022 da parte degli iscritti alla Gestione separata INPS nonché il massimale di reddito contributivo / minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo.
In particolare, si evidenzia che l’Istituto ha recepito l’aumento:
- dallo 0,26% allo 0,51% dell’aliquota aggiuntiva a carico dei lavoratori autonomi per il finanziamento della ISCRO, previsto dalla Finanziaria 2021;
- dallo 0,51% all’1,31% dell’aliquota aggiuntiva a carico dei soggetti tenuti a versare la DIS-COLL, previsto dalla Finanziaria 2022.
GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Come di consueto, con la recente Circolare 8.2.2022, n. 22 l’INPS ha reso note le aliquote, minimali e massimali contributivi applicabili per il 2022 dai soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti, nonché riepilogato i termini e le modalità di versamento di quanto dovuto, come di seguito illustrato.
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE
In linea generale sono tenuti all’iscrizione alla Gestione IVS:
- gli artigiani;
- gli esercenti attività commerciali;
per sé stessi e per i propri coadiuvanti / coadiutori.
L’obbligo riguarda anche i seguenti soggetti:
- collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all’assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore;
- soci di:
- srl;
- srl unipersonali;
- accomandatari di sas;
- snc;
- bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche al sussistere delle specifiche condizioni previste per i diversi settori.
ALIQUOTE E MINIMALI / MASSIMALI PER IL 2022
Nella Circolare n. 22 in esame l’Istituto rammenta innanzitutto che l’art. 24, comma 22, DL n. 201/2011 ha disposto l’aumento delle aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS a decorrere dall’1.1.2012, inizialmente nella misura dell’1,3% e successivamente dello 0,45% annuale, fino a raggiungere la misura del 24% “per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS“.
In applicazione di tali disposizioni, come precisato dall’Istituto, le aliquote contributive per il 2022 sono pari al:
- 24% (come già nel 2021), per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni;
- 22,80% per i collaboratori di età inferiore a 21 anni, per i quali l’aliquota continuerà ad aumentare dello 0,45% ogni anno, fino al raggiungimento della citata soglia del 24%.
Va considerato che per il 2022:
- risultano inalterate:
- la maggiorazione dell’1% dell’aliquota ordinaria per i soggetti con reddito “di seconda fascia” ovvero con reddito da € 48.280 a € 80.465 / 105.014 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95;
- l’ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili a copertura delle prestazioni di maternità ;
- la riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età e già pensionati, di cui all’art. 59, comma 15, Legge n. 449/97.
Tale riduzione, come specificato dall’INPS nel Messaggio 5.12.2012, n. 20028, richiamato nella Circolare n. 22 in esame, non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST / ex INPDAP / ex ENPALS che abbiano compiuto 65 anni, che pertanto sono tenuti alla contribuzione per l’intero ammontare;
- è operativo l’incremento dallo 0,09% allo 0,48%, disposto dall’art. 1, comma 380, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), della maggiorazione applicabile ai soli commercianti a copertura dell’indennizzo previsto in caso di cessazione dell’attività (introdotta a regime dall’art. 1, comma 284, Legge n. 145/2018).
Pertanto, per il 2022 le aliquote, il reddito minimo / massimo e gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale, risultano essere i seguenti.
Aliquote
- 24% per gli artigiani
- 24,48% per i commercianti
Come sopra accennato, il beneficio previsto per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni, che opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni, risulta ulteriormente ridotto dall’incremento dello 0,45% e pertanto l’aliquota 2022 per detti soggetti è pari al 22,80% se artigiani e 23,28% se commercianti.
Tali misure sono incrementate dell’1%per i redditi “di seconda fascia“.
Reddito minimo
€ 16.243
Per reddito minimo si intende la soglia di reddito sul quale applicare le aliquote contributive vigenti per determinare il contributo minimo che deve essere corrisposto annualmente dal contribuente indipendentemente dal reddito d’impresa realizzato.
Non sono soggetti al reddito minimale gli esercenti l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. Gli stessi, pertanto, sono tenuti esclusivamente al versamento dei contributi IVS a percentuale calcolati sul reddito effettivo, maggiorati dell’importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
Reddito massimo
€ 80.465 (105.014 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95)
Scaglioni reddito
-
- prima fascia → fino a € 48.279
- seconda fascia → da € 48.280 a € 80.465 / 105.014 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95
Le aliquote contributive IVS per il 2022 possono quindi essere così schematizzate.
Reddito | Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni | Collaboratore di età non superiore a 21 anni |
||
Artigiani | Commercianti | Artigiani | Commercianti | |
fino a € 48.279 | 24% | 24,48% | 22,80% | 23,28% |
da € 48.280 a € 80.465
ovvero da € 48.280 a € 105.014 (Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996) |
25% | 25,48% | 23,80% | 24,28% |
Come ribadito dall’INPS nella Circolare n. 22 in esame:
- minimale e massimale sono limiti individuali riferiti al singolo soggetto operante nell’impresa;
- i contributi IVS vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (e non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza).
Su tale ultimo aspetto, si rammenta che l’Istituto, con la Circolare 10.6.2021, n. 84 ha modificato il proprio orientamento, allineandosi alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze 20.8.2019, n. 21540; 24.9.2019, n. 23790 e n. 23792; 26.9.2019 n. 24096 e n. 24097), affermando che “devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa“.
Pertanto, anche secondo l’INPS, dalla partecipazione in una società di capitali con apporto di solo capitale deriva “reddito di capitale“(e non “reddito d’impresa”) che non concorre alla base imponibile previdenziale degli iscritti alla Gestione IVS.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Come di consueto i contributi in esame vanno versati in 4 rate fisse sul reddito minimo e 2 rate per il reddito eccedente il minimale, alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi, come di seguito riportato.
Acconto | 4 rate fisse, sulla base del reddito minimo 2022 (€ 16.243), entro il:
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2 rate sul reddito eccedente il minimale 2022 entro il:
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Saldo |
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Si rammenta che tramite la funzione “Dati del mod. F24” presente nel Cassetto previdenziale possono essere prelevate, direttamente dal soggetto interessato / intermediario delegato, le comunicazioni contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei contributi dovuti.
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO CONTRIBUENTI FORFETTARI
Nella Circolare n. 22 in esame l’Istituto ribadisce che le modifiche apportate dalla Finanziaria 2020 ai requisiti di accesso al regime forfettario non hanno interessato l’applicazione del regime previdenziale agevolato.
Tale regime può quindi continuare ad essere applicato / richiesto da parte dei titolari di reddito d’impresa iscritti alla Gestione IVS che possono adottare / continuare ad applicare il regime forfettario nel 2022.
Pertanto, qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti per l’applicazione del regime forfettario, la riduzione contributiva del 35% può essere operata nel 2022 dai soggetti:
Soggetti già beneficiari nel 2021 del regime contributivo agevolato che nel 2022 continuano a soddisfare le condizioni richieste per permanere nel regime contributivo agevolato. | Non sono necessari ulteriori adempimenti in quanto il riconoscimento della riduzione contributiva è “automatico“, a meno che non venga presentata espressa rinuncia. |
Soggetti che nel 2021 hanno iniziato una nuova attività per la quale nel 2022 intendono beneficiare del regime contributivo agevolato. | È necessario presentare l’apposita comunicazione entro il termine (perentorio) del28.2.2022. |
Soggetti che nel 2022 iniziano una nuova attività per la quale intendono beneficiare del regime contributivo agevolato. | È necessario “comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale¿. |
I soggetti che:
- fino al 2021 hanno adottato il regime forfettario con il regime contributivo agevolato;
- dal 2022 fuoriescono dal regime forfettario;
devono comunicare all’INPS la revoca del regime contributivo agevolato entro il 28.2.2022.
In merito si rammenta che con il Messaggio 3.1.2019, n. 15, l’INPS ha precisato che il termine entro il quale trasmettere la rinuncia al regime contributivo agevolato a seguito della perdita dei requisiti “è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario“.
Di conseguenza, l’applicazione del regime contributivo “ordinario” scatta dall’1.1 dell’anno in cui la revoca è presentata (e non dall’anno successivo).
GESTIONE SEPARATA
Con la recente Circolare 11.2.2022, n. 25 l’INPS ha comunicato le aliquote contributive nonché il minimale / massimale applicabili per il 2022 da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS i seguenti soggetti.
Collaboratori coordinati e continuativi | Si rammenta che il D.Lgs. n. 81/2015 ha disposto dal 25.6.2015 l’abrogazione del c.d. “lavoro a progetto”. |
Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali | L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell’anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta). |
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro | L’obbligo riguarda i contratti ancora in essere dopo il citato D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando che non sono soggetti all’obbligo contributivo gli associati in partecipazione:
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Soci – amministratori di srl commerciale | L’obbligo sussiste se il socio contestualmente:
Pertanto, è necessaria l’iscrizione e la contribuzione:
La legittimità della “doppia iscrizione”, sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15, è stata confermata dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 27.1.2021, n. 1759 in base alla quale:
Si rammenta inoltre che in base alla Corte d’Appello di Milano (sentenze 5 / 6.10.2015, nn. 766 e 677) incombe sull’INPS l’onere di provare il “doppio ruolo” del socio. |
Lavoratori autonomi titolari di partita IVA | L’obbligo riguarda i soggetti:
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LAVORATORI AUTONOMI PROVVISTI DI CASSA PREVIDENZIALE
In capo ai soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza gli obblighi contributivi alla Gestione separata INPS sono individuati dall’art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011, in base ai quali:
- come ribadito dall’INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, i soggetti già pensionati devono versare il contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, qualora continuino a svolgere l’attività professionale subordinata all’iscrizione ad un Albo (comma 11). Tali soggetti sono esclusi dall’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;
- con un’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS i soggetti che:
- svolgono un’attività di lavoro autonomo non subordinata all’iscrizione ad un Albo professionale;
- pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa, per statuto o per scelta (comma 12). L’eventuale versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l’esclusione dal versamento alla Gestione separata INPS.
Come precisato dall’INPS nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, qualora lo statuto della Cassa di previdenza preveda l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto non è sufficiente a determinare l’obbligo contributivo alla Gestione separata. Il soggetto interessato, infatti, può esplicitare anche “ora per allora” la scelta, chiedendo alla Cassa di versare la contribuzione omessa.
RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO
L’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3. Quest’ultimo deve versare i contributi tramite il mod. F24 (in modalità telematica) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.
Per i lavoratori autonomi, l’onere contributivo è a carico degli stessi (ferma restando la facoltà di maggiorare il compenso nella misura del 4%, a titolo di rivalsa) e il versamento va eseguito, tramite il mod. F24 (in modalità telematica), entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi (saldo 2021 e primo / secondo acconto 2022).
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2022
Nel corso del tempo le aliquote contributive della Gestione separata INPS sono state oggetto di modifiche, la cui evoluzione normativa può essere così sintetizzata.
Come riportato dall’INPS nella Circolare n. 25 in esame, le aliquote previste per il 2022 sono le seguenti.
Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS | Aliquota 2021 | Aliquota 2022 | |
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24% | 24% | |
Non iscritto
ad altra gestione obbligatoria e non pensionato |
Titolare di partita IVA.
Come sopra accennato, l’aliquota aggiuntiva dello 0,26% introdotta nel 2021 è aumenta allo 0,51% per il 2022 e 2023. Il “costo” dell’aumento, di fatto, è totalmente a carico del lavoratore autonomo che può recuperare in fattura soltanto il 4% a titolo di rivalsa. |
25,98% | 26,23% |
Non titolare di partita IVA per il quale non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL:
Tale aliquota va applicata, come specificato dall’INPS nella Circolare 4.2.2014, n. 18, a tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.). |
33,72% | 33,72% | |
Non titolare di partita IVA per il quale è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (innalzata dallo 0,51% all’1,31%):
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34,23% | 35,03% |
MASSIMALE / MINIMALE 2022
Per il 2022, come evidenziato dall’INPS nella Circolare n. 25 in esame:
- il massimale di reddito contributivo annuo è pari a € 105.014;
- il minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo pari a € 16.243.