CIRCOLARE 27/2022 DEL 17/10/2022

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI SOCIETA’ DI CAPITALI RELATIVI A UTILI ANTE 2017 E RELATIVA TASSAZIONE – ULTIMI CHIARIMENTI (Aggiornamento del 07/12/2022)

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 1, commi da 999 a 1006, Legge n. 205/2017
Risposta interpello Agenzia Entrate 16.9.2022, n. 454
Risoluzione Agenzia Entrate 6.6.2019, n. 56/E
Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2022 del 06/12/2022

In sintesi

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta specificando che il regime transitorio di tassazione degli utili prodotti fino al 2017, in capo ai soci titolari di partecipazioni qualificate, con applicazione delle vecchie regole (concorrenza al reddito complessivo nella misura del 40%, 49,72%, 58,14% a seconda dell’anno di formazione dell’utile) è applicabile a condizione che entro il 31.12.2022 sia intervenuta non soltanto la delibera di distribuzione ma sia altresì incassato quanto spettante.

Tale interpretazione, non aderente al dettato letterale della norma, risulterebbe particolarmente penalizzante per i soci delle imprese che si trovano in situazione di carenza di liquidità.

In data 06/12/2022, però l’Agenzia delle Entrate ha modificato nuovamente la propria interpretazione ritornando al tenore letterale della norma, la quale non richiede l’effettiva distribuzione dei dividendi entro la fine del corrente anno; ha inoltre chiarito elementi per cui la delibera potrebbe essere ritenuta “elusiva” della norma in quanto simulata. 

 

Con l’art. 1, commi da 999 a 1006, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), è stata disposta l’equiparazione della tassazione degli utili / dividendi (e delle plusvalenze) da partecipazioni qualificate detenute in società / enti soggetti IRES da persone fisiche “private” ossia non in regime d’impresa, a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, con assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta (imposta sostitutiva) del 26%.

Si rammenta che la tipologia di partecipazione è così individuata.

Tipologia Partecipazione
Non Qualificata Rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per società quotate) del capitale / patrimonio sociale.
Qualificata Rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per società quotate) del capitale / patrimonio sociale

Per effetto di quanto stabilito dal citato comma 1005, la predetta equiparazione si applica “ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018”. Tale previsione individua la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione che relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate si applica, in base al principio di cassa, ai dividendi percepiti a partire dal 2018.

Alla predetta regola generale, che fa riferimento alla data di percezione degli utili, il Legislatore ha previsto una deroga, con l’introduzione, nell’ambito del comma 1006, di una specifica disposizione transitoria in base alla quale continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”.

In merito a tale regime transitorio l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della recente Risposta 16.9.2022, n. 454 il cui contenuto era già stato “anticipato” nei mesi scorsi, fornisce un’interpretazione innovativa e restrittiva, che impone alle società di valutare a breve la distribuzione delle riserve costituite con utili pregressi, ossia prodotti fino al 2017.

 

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MESE DI SETTEMBRE (ad oggi superati)

Come sopra accennato, recentemente la stessa Agenzia, nella citata Risposta n. 454, ha fornito una nuova e più restrittiva interpretazione della predetta disposizione transitoria. Richiamando quanto già chiarito nella Risoluzione n. 56/E, ha evidenziato che “il regime transitorio … deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale. In altri termini, l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del … principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.

Di fatto, le riserve di utili pregresse costituite con utili prodotti fino al 2017 distribuite (pagate) dall’1.1.2023, ancorché a favore di soci titolari di partecipazioni qualificate, devono essere sempre assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

Alla luce della disciplina normativa e del chiarimento appena riportato, la disciplina vigente è la seguente:

  • Per le persone fisiche titolari di quote non qualificate: utili sempre tassati con ritenuta del 26% a titolo di imposta
  • Per le persone fisiche titolari di quote qualificate, si riassume di seguito la disciplina:
Utili prodotti Delibera Pagamento Tassazione
Fino al 2007 Entro il 2022 Entro il 2022 Il 40% del dividendo concorre al reddito complessivo
Dal 2023 Ritenuta del 26% a titolo d’imposta
Dal 2023 Dal 2023 Ritenuta del 26% a titolo d’imposta
Dal 2008 al 2016 Entro il 2022 Entro il 2022 Il 49,72% del dividendo concorre al reddito complessivo
Dal 2023 Ritenuta del 26% a titolo d’imposta
Dal 2023 Dal 2023 Ritenuta del 26% a titolo d’imposta
Nel 2017 Entro il 2022 Entro il 2022 Il 58,18% del dividendo concorre al reddito complessivo
Dal 2023 Ritenuta del 26% a titolo d’imposta
Dal 2023 Dal 2023 Ritenuta del 26% a titolo d’imposta
Dal 2018 Sempre Sempre Ritenuta del 26% a titolo d’imposta

 

ULTERIORE DIETROFRONT DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (del 06/12/2022)

Il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2022, pubblicato il 06/12/2022, ha chiarito definitivamente che i dividendi incassati nel 2023 su partecipazioni qualificate dovranno applicare il regime transitorio se derivano da distribuzioni deliberate entro la fine del 2022.

Secondo l’interpretazione riportata nella ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, il regime transitorio della L. 205/2017 ha l’obiettivo di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d’imposta precedenti a quello di introduzione generalizzata dell’imposizione al 26% per i dividendi.

Attraverso il principio di diritto si afferma che tale regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, “a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva”.

Può, quindi, considerarsi superata la controversa risposta a interpello 16 settembre 2022 n. 454 che, in modo incoerente con il tenore letterale della norma, aveva ritenuto applicabile la ritenuta o l’imposta sostitutiva del 26% per tutti i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023.

La nuova impostazione dell’Agenzia delle Entrate viene accompagnata da alcune considerazioni sulla percezione dei dividendi. Si ricorda, infatti, che per i soci delle società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea ne delibera la distribuzione. La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.

Pertanto, l’Amministrazione finanziaria può contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti. In proposito, si menziona il caso delle delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (in questo caso potrebbe verificarsi un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).