CIRCOLARE 17/2023 DEL 25 SETTEMBRE 2023

REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO ATTIVITA’ DETENUTE FINO AL 2021 DA INVIARE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 1 commi 138-142 della L. 197/2022

In sintesi

Con un apposito provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato recentemente il modello e le istruzioni per regolarizzare le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati fino al 31 dicembre 2021.

La richiesta deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre e prevede il versamento della sanzione per la violazione degli obblighi del quadro RW e/o l’imposta sugli eventuali redditi derivanti dalle cripto-attività.

Viene inoltre approvato uno schema della relazione di accompagnamento che deve essere allegata all’istanza.

L’art. 1 commi 138-142 della L. 197/2022 ha introdotto la procedura di regolarizzazione delle cripto-attività destinata ai contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia che intendono regolarizzare l’omessa compilazione, anche parziale, del quadro RW in relazione alle cripto-valute detenute fino al 31 dicembre 2021.

Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma aveva criptovalute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato.

Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:

  • di una “imposta sostitutiva” pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;
  • unitamente a una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul monitoraggio fiscale.

L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle Entrate entro fine novembre 2023, utilizzando esclusivamente il modello approvato, allegando la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione di supporto, secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 al provvedimento, e i documenti di identità del richiedente.

La trasmissione va effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.

Inoltre, la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Qualora il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata deve, entro il termine del 30 novembre 2023, presentare una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Istanza sostitutiva”.

Le istruzioni al modello per l’istanza di regolarizzazione precisano che deve essere indicato il valore delle cripto-attività detenute, relativamente ai periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione dell’istanza, non sono scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione delle cripto-valute nel quadro RW ex art. 4 del DL 167/90.

Viene quindi chiarito quale criterio si deve adottare per l’individuazione della base imponibile per la liquidazione della sostitutiva e per calcolare le sanzioni: nella Sezione titolata “valore delle cripto-valute al momento del realizzo” e “valore delle cripto-valute al 31 dicembre dell’anno”, con riferimento a ciascun anno d’imposta, deve essere indicato il controvalore in euro delle cripto-valute al momento del realizzo oppure al 31 dicembre.

Il controvalore in euro è determinato al cambio indicato a tale data sulla piattaforma dove il contribuente ha effettuato la vendita delle cripto-valute oppure nella quale sono detenute al termine del periodo d’imposta.

Il medesimo criterio si applica anche per le successive colonne 3 e 4, le quali devono essere compilate per indicare il controvalore delle altre cripto-attività detenute che si intendono regolarizzare.

Nella sezione III del modello, il contribuente che intende regolarizzare l’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dalle cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati in uno degli anni d’imposta di riferimento deve barrare la casella “Redditi non dichiarati”. In questa sezione si deve indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva, calcolata nella misura del 3,5% sulla somma dei valori indicati in relazione al valore delle cripto-valute e alle cripto-attività indicate nella sezione II.

Infine, la regolarizzazione dell’omessa indicazione delle cripto-valute nel quadro RW prevede la compilazione della sezione IV dove avviene la liquidazione della sanzione ridotta pari allo 0,5%, per ciascun anno, del valore delle cripto-valute non dichiarate.