CIRCOLARE 18/2023 DEL 02 OTTOBRE 2023
PRINCIPALI NOVITA’ DEL “DECRETO OMNIBUS”
Rif. normativi
e di prassi: |
DL 10.8.2023 n. 104 |
In sintesi
Con il DL 10.8.2023 n. 104, pubblicato sulla G.U. 10.8.2023 n. 186, sono state emanate disposi-zioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e di investimenti strategici (c.d. decreto “Omnibus”).
Il DL 104/2023 è entrato in vigore l’11.8.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 104/2023.
Il DL 104/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Superbonus al 110% per edifici unifamiliari – Proroga al 31.12.2023
L’art. 24 del DL 104/2023 ha esteso il superbonus al 110% alle spese sostenute fino al 31.12.2023, in relazione agli interventi effettuati da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) su:
- edifici unifamiliari;
- unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.
Per la spettanza del superbonus al 110%, rimane necessario che al 30.9.2022 risultassero effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus).
Detrazioni edilizie – Comunicazione di inutilizzabilità del credito d’imposta da opzione
L’art. 25 del DL 104/2023 ha introdotto un nuovo adempimento in relazione ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
Qualora questi crediti risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini per l’impiego in compensazione, l’ultimo cessionario deve dare comunicazione di ciò all’Agenzia delle Entrate.
Se la conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito è avvenuta:
- dall’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni da detta conoscenza;
- prima dell’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024.
La mancata comunicazione nei predetti termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100,00 euro.
La comunicazione va effettuata con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica
L’art. 5 del DL 104/2023 introduce un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Spese di ricerca e sviluppo agevolabili
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi:
- elencati nell’art. 25 par. 3 del regolamento UE 651/2014 (ad esempio, spese per il personale legato al progetto, costi relativi alla strumentazione e attrezzatura utilizzati per il progetto, ecc.), esclusi i costi relativi agli immobili;
- sostenuti dall’11.8.2023 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2027.
Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- in compensazione nel modello F24, dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni previsti dall’art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244 (250.000,00 euro) e dall’art. 34 della L. 23.12.2000 n. 388 (2 milioni di euro);
- previo rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.
Certificazione delle attività di ricerca e sviluppo
Per la fruizione dell’incentivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 23 co. 2-5 del DL 73/2022.
Incumulabilità con il credito d’imposta RICERCA E SVILUPPO “generale”
La nuova agevolazione è alternativa al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 co. 200 della L. 160/2019.
Criteri di assegnazione e procedura
I criteri di assegnazione e le procedure applicative saranno definiti con un successivo decreto interministeriale.