CIRCOLARE 19/2023 DEL 02 OTTOBRE 2023

SANATORIA ERRORI FORMALI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2023

Rif. normativi

e di prassi:

Legge di Bilancio 2023
Circolare n. 2/E/2023
Risoluzione n. 6/E/2023

In sintesi

Si tratta della definizione agevolata prevista dalla legge di Bilancio 2023 che, appunto, versando 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, permette di sanare le irregolarità formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi.

 

Si tratta del versamento della prima rata della definizione delle irregolarità formali che sono state commesse fino al 31 ottobre 2023.

La sanatoria è molto semplice: è sufficiente versare l’importo di 200 euro (in due rate) per ogni periodo d’imposta al quale le violazioni si riferiscono.

Però, non è altrettanto semplice individuare le irregolarità che rientrano nel perimetro della definizione agevolata, per quanto va detto che, la norma contenuta nella legge di bilancio 2023 (art.1, commi da 166 a 173 Legge n. 197/2022) ricalca la regolarizzazione disposta D.L. n. 119/2018 (art. 9, commi da 1 a 8)

 

Irregolarità sanabili

La regola generale è quella di identificare tutte quelle violazioni che, non rilevando sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di imposte, ritenute alla fonte e crediti d’imposta, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Per essere più precisi, è utile riportate l’elenco, seppur non esaustivo, contenuto nella circolare n. 2/E/2023:

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, degli elenchi Intrastat, dei dati al STS e la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
  • -l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  • l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività ai fini IVA;
  • l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta dovuta;
  • le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  • la violazione, in campo IVA, degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ad imposta, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
  • l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode;
  • l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, fatta salva l’ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis;
  • la mancata iscrizione al VIES.

 

Irregolarità non sanabili

Oltre alle “violazioni sostanziali”, non possono essere regolarizzate le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati dalla legge di Bilancio (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione).

Inoltre, per espressa previsione normativa, non è possibile avvalersi della regolarizzazione:

  • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure);
  • per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  • per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023).

 

Soggetti interessati

Una volta definito l’ambito di applicazione della sanatoria, è abbastanza semplice identificare i soggetti che possono servirsene.

Possono definire le suddette violazioni, tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica.

Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

 

Modalità operative

Come già detto, le irregolarità, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento della somma dovuta è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente entro il:

  • 31 ottobre 2023;
  • 31 marzo 2024.

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, con risoluzione n. 6/E/2023 è stato istituito il codice tributo” TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

 

Perfezionamento della definizione agevolata

È bene ricordare che l’avvenuto versamento dell’importo dovuto non è sufficiente al perfezionamento della procedura.

Infatti, la regolarizzazione si perfeziona oltre che con il pagamento delle somme dovute anche con la rimozione, entro il 31 marzo 2024, delle irregolarità od omissioni.

Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.

La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.

L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

Inoltre:

  • la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale;
  • il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.