CIRCOLARE 27/2023 DEL 11 DICEMBRE 2023

ESPORTATORI ABITUALI – EMISSIONE DICHIARAZIONI DI INTENTO

RIFERITE AL PROSSIMO ANNO

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72
Circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3;
Circ. Assonime nn. 5/2017 e 20/2018
Provv. Agenzia Entrate n. 96911/2020
Interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018
Nota Agenzia delle Dogane n. 69283/2019

In sintesi

Si riassume di seguito la disciplina delle dichiarazioni di intento.

I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, al fine di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA, sono tenuti a redigere la dichiarazione d’intento, conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 96911/2020).

La lettera d’intento deve essere, quindi, trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

In vista della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) il predetto status di “esportatore abituale” devono predisporre le lettere d’intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni “detassati” nel corso della prossima annualità.

Stando all’attuale disciplina, la compilazione della dichiarazione d’intento può infatti:

  • essere relativa a una singola operazione;
  • oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del plafond disponibile.

La seconda modalità è quella più adottata dagli operatori perché consente, come detto, di indicare l’importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 ed è possibile esporre un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno verso uno specifico fornitore (cfr. risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

Peraltro, la prassi ha confermato che si può utilizzare una sola dichiarazione d’intento anche per più operazioni d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento (cfr. nota Agenzia delle Dogane n. 69283/2019).

La predisposizione della dichiarazione d’intento, relativa a più forniture effettuate dallo stesso soggetto o a più operazioni in Dogana, richiede dunque, evidentemente, un attento monitoraggio del plafond maturato nel corso dell’anno (es. 2023) da parte dell’esportatore abituale.

Si rammenta che il plafond si considera utilizzato al momento di effettuazione dell’operazione secondo l’art. 6 del DPR 633/72 (circ. Agenzia delle Dogane n. 8/2003).

A mero titolo esemplificativo, una cessione di beni oggetto di fatturazione differita al termine del mese di gennaio, si considera effettuata (anche in più tranches) con ogni DDT emesso nei confronti del cliente; la dichiarazione di intento deve avere ricevuta telematica di presentazione all’Agenzia delle Entrate antecedente a tale momento. In caso contrario si verificherebbe il caso in cui i DDT emessi antecedenti all’invio telematico della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta, debbano essere fatturati con applicazione dell’IVA.

Per tale motivo, molto esportatori abituali tendono ad emettere le dichiarazioni di intento già al termine dell’anno di maturazione del plafond, così da poter usufruire del plafond di non applicazione dell’IVA sin dalle prime consegne ricevute nel corso dell’anno successivo a quello di maturazione.

Momento di “consumo” del plafond

Fermo quanto descritto, è da segnalare che l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile.

Infatti, l’Amministrazione finanziaria accetta le lettere d’intento anche se l’ammontare complessivo supera il plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in relazione agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (cfr. risposta Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Qualora si intendesse indicare nella dichiarazione d’intento un plafond maggiore di quello effettivamente maturato, l’esportatore abituale dovrà prestare particolare attenzione – nel corso dell’anno – alle forniture ricevute con applicazione del regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, al fine di non incorrere nel c.d. “splafonamento”.

Riduzione del plafond inizialmente assegnato a un fornitore

Dovrebbe, comunque, essere possibile rettificare in diminuzione, senza particolari formalità, l’importo del plafond indicato nella lettera d’intento, trattandosi di una facoltà dell’esportatore abituale quella di acquistare in regime di non imponibilità IVA.

Le medesime argomentazioni dovrebbero quindi valere anche per l’eventuale revoca di una dichiarazione d’intento già presentata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3; circ. Assonime nn. 5/2017 e 20/2018).

È necessario, tuttavia, dare pronta notizia al fornitore dell’intenzione di ridurre l’ammontare della dichiarazione d’intento o di revocarla, possibilmente avvalendosi di mezzi che consentano all’esportatore abituale di provare l’esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione (es. PEC o email), al fine di prevenire contestazioni.

Un’ulteriore facoltà, riconosciuta dalla prassi amministrativa, è quella di non avvalersi del plafond per determinate operazioni, senza però revocare del tutto la lettera d’intento presentata.

Fermo restando che è preferibile manifestare la propria volontà di non “spendere” il plafond mediante mezzi di prova certi, come quelli di cui sopra (es. PEC o email), è stata riconosciuta validità anche al comportamento concludente del cessionario o committente (cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).

Incremento del plafond inizialmente assegnato a un fornitore

Opposto è il caso, invece, in cui l’esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento.

È concessa tale possibilità, producendo una nuova dichiarazione ove indicare l’ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare, da uno specifico fornitore, senza corresponsione dell’imposta (cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018 e ris. n. 120/2016).