CIRCOLARE 24/2024 DEL 24 GIUGNO 2024

NUOVE REGOLE E TEMPISTICHE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI

Rif. normativi

e di prassi:

Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024)

In sintesi

La Legge Finanziaria 2024 ha introdotto alcune novità in materia di compensazione dei crediti in F24, tra cui:

  • l’estensione, se vi sono crediti INPS/INAIL, dell’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
  • la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti INPS a decorrere da specifici termini.

Tali novità infatti riguardano:

  • l’obbligo, per i crediti INPS / INAIL, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 94, lett. a);
  • che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo è possibile soltanto a decorrere da specifici termini temporali, differenziati a seconda del soggetto, datore di lavoro non agricolo / agricolo e soggetto iscritto all’IVS/Gestione separata INPS (art. 1, comma 97, lett. a);
  • l’esclusione dalla compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti/non siano in essere provvedimenti di sospensione (già trattato nella nostra circolare n. 01/2024).

L’esclusione non opera, e pertanto la compensazione rimane possibile, con riferimento ai crediti relativi a (art. 1, comma 94, lett. b e art. 4, comma 2, DL n. 39/2024):

  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da Enti previdenziali (comprese le quote associative);
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro / committenti di prestazioni di co.co.co. ex art. 49, comma 2, lett. a), TUIR;
  • premi INAIL.

OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI AGENZIA ENTRATE

La lett. a) del citato comma 94, ha disposto l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) anche ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite il mod. F24 dei crediti INPS/INAIL.

Non è pertanto più consentito l’utilizzo dei servizi bancari quali home banking.

TERMINE INIZIALE COMPENSAZIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI

La lett. a) del citato comma 97, ha stabilito che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo può essere effettuata soltanto a decorrere da uno specifico momento, differenziato a seconda del soggetto.

SOGGETTO DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE

CREDITI INPS

Datore di lavoro non agricolo
  • Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva);

ovvero

  • dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata INPS.

Merita evidenziare che la citata lett. a) del comma 97 prevede altresì che la compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo certi, liquidi ed esigibili è consentita soltanto se gli stessi sono registrati negli archivi dell’Istituto.

La decorrenza delle novità in esame è collegata all’emanazione del citato Provvedimento.