CIRCOLARE 26/2024 DEL 22 LUGLIO 2024

ACQUISTO E VENDITA VEICOLI AZIENDALI – PROFILI FISCALI E CONTABILI

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 164 TUIR
Art. 19-bis1 D.P.R. 633/72

In sintesi

La ricorrenza dell’acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare.

La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre: risulta quindi fondamentale inquadrare correttamente l’operazione.

L’acquisto del veicolo aziendale

L’acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, peraltro, possono determinare diverse conseguenze in merito alla detrazione dell’Iva e deduzione dei costi connessi.

In linea di principio, si potrebbero identificare le tre seguenti situazioni:

  1. acquisto di un autocarro;
  2. acquisto di un veicolo aziendale;
  3. acquisto di un veicolo da concedere in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Acquisto di un autocarro

L’ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l’autocarro non subisce limitazioni alla detrazione dell’Iva (se l’acquisto risulta inerente con l’attività aziendale) né limitazioni alla deduzione del costo (a condizione che l’immatricolazione del veicolo sia “genuina” e non si tratti di un cosiddetto “falso autocarro”).

Il valore del bene verrà poi inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 20%, con riduzione alla metà nell’anno di entrata in funzione del bene.

Acquisto di un veicolo aziendale

Ove l’acquisto abbia a oggetto un’autovettura aziendale, invece:

  • l’Iva si rende detraibile nella sola misura del 40%;
  • il costo è fiscalmente deducibile nei limiti del valore massimo riconosciuto dal fisco, pari a 18.076 euro, nella misura forfetaria del 20%.

Il valore dell’Iva indetraibile si cumula con il costo del veicolo.

Quindi, si avrebbe che il valore complessivo del bene, da iscrivere nell’attivo di bilancio e sul libro dei beni ammortizzabili, risulta pari a 22.640 euro, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 25%, con riduzione alla metà nell’anno di entrata in funzione del bene.

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano sotto un profilo civilistico stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

  • ammortamento annuo: 22.640 x 25%: 2 = 2.830;
    • di cui ammortamento su valore massimo rilevante: 18.076 x 25%: 2 = 2.259,50;
    • di cui quota di ammortamento deducibile: 2.259,50 x 20% = 451,90;
    • di cui ammortamento non deducibile: 2.830 – 451,90 = 2.378,10.

Acquisto di un veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Ove l’acquisto abbia a oggetto un’auto da concedere in uso promiscuo a un dipendente (provvedendo all’emissione di fattura a carico del dipendente per il valore convenzionale determinato in misura pari alle tariffe Aci), invece:

  • l’Iva si rende detraibile integralmente (solo perché si riaddebita un corrispettivo con Iva). Ove non fosse chiesto alcun corrispettivo al dipendente per l’utilizzo privato e quindi si preferisse, evidenziare un fringe benefit in busta paga, l’Iva tornerebbe a essere detraibile nella misura del 40%;
  • il costo è fiscalmente deducibile senza limiti di valore massimo, sia pure nella misura del 70%.

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

  • ammortamento annuo: 20.000 x 25%: 2 = 2.500;
    • di cui ammortamento deducibile: 2.500 x 70% = 1.750;
    • di cui ammortamento non deducibile: 2.500 – 1.750 = 750.

La cessione del veicolo aziendale

All’atto della cessione, in relazione alle 3 ipotesi sopra differenziate, si possono produrre le seguenti situazioni.

Ipotizziamo che:

  • il valore di cessione del bene, come da quotazione dei listini di mercato (da intendersi Iva inclusa) è pari a 12.200 euro;
  • il valore residuo contabile del bene è pari a 6.000 euro (storico di 24.000 e fondo di 18.000).

Cessione dell’autocarro

Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l’Iva è stata integralmente detratta e il costo integralmente dedotto.

Pertanto, si avrà un imponibile di 10.000 oltre a un’Iva di 2.200.

Il valore di realizzo è 10.000, mentre il valore residuo è 6.000, quindi si evidenzierà una plusvalenza di 4.000 euro.

Cessione del veicolo aziendale

Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l’Iva grava solo sul 40% del valore mentre il restante 60% dell’importo risulta escluso da Iva, e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

Per determinare l’imponibile da assoggettare a Iva si può moltiplicare il valore complessivo di cessione per il parametro 0,367647059.

Così, si otterrà un imponibile di 4.485,29 e un’Iva di 986,76; la restante parte del corrispettivo è fuori campo Iva.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 10.000; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 55,56% del totale.

Anche in tal caso, per comodità espositiva, ipotizziamo che il valore di costo fosse di 24.000 e il valore del fondo di 18.000.

Pertanto, si avrebbe:

Corrispettivo da cessione (Iva compresa) 12.200,00
  • di cui Iva
-986,76
Valore di cessione (imponibile e fuori campo) 11.213,24
Valore residuo contabile -6.000,00
Plusvalore 5.213,24
  • di cui quota imponibile (55,56%)
2.896,48
  • di cui quota non imponibile (44,44%)
2.316,76

Cessione del veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui è stato addebitato il relativo corrispettivo per utilizzo privato con relativa emissione di fatture, l’Iva è analoga a quella del caso dell’autocarro e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 12.600; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 70% del totale.

La plusvalenza, in questo caso, è pari a 10.000 (corrispettivo) – 6.000 (valore residuo) = 4.000.