CIRCOLARE 29/2024 DEL 23 SETTEMBRE 2024

NOVITA’ IN TEMA DI POLIZZE ASSICURATIVE AZIENDALI

Rif. normativi

e di prassi:

Sentenza 6.9.2024 n. 24022 Corte di Cassazione
Art. 1 – commi da 101 a 111 –Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023)

In sintesi

Il presente contributo costituisce un approfondimento in tema di assicurazioni stipulate dalle imprese, con particolare riferimento alle polizze “Key man” e a quelle contro i danni catastrofali, alla luce delle più recenti indicazioni a livello normativo e giurisprudenziale.

 

Polizze key man

Per polizze “key man” si intendono in questa sede polizze “caso morte a vita intera”, ovvero polizze che:

  • coprono il rischio morte di un soggetto che ricopre una posizione chiave all’interno dell’impresa ed il cui venir meno può determinare un importante pregiudizio per la società;
  • prevedono l’erogazione di una prestazione da parte dell’assicurazione in caso di morte dell’assicurato (key man), a favore degli eredi dell’assicurato o dell’impresa contraente;
  • prevedono che la somma sia liquidata in qualunque momento della vita dell’assicurato intervenga la morte (polizze “a vita intera”), sicché vi è alea solo su quando sarà corrisposta la prestazione e non sull’ammontare;
  • prevedono la possibilità di riscatto anticipato;
  • prevedono la capitalizzazione del premio pagato.

Sulla deducibilità del premio in capo all’impresa stessa le posizioni appaiono controverse: la dottrina è favorevole alla deducibilità del costo, mentre la Giurisprudenza esprime dubbi in merito.

La sentenza 6.9.2024 n. 24022 della Corte di Cassazione è tornata sul tema affermando l’indeducibilità dei costi relativi all’assicurazione sulla vita dell’amministratore della società, qualora il beneficiario sia un erede, non risultando costi inerenti alla produzione del reddito della società stessa.

Se ne deduce quindi che, se elemento fondamentale per la deduzione della polizza è che il beneficiario risulti essere la società, come da tempo la dottrina sostiene.

 

Polizze contro i danni catastrofali

L’art. 1 – commi da 101 a 111 – della Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) introduce l’obbligo per tutte le imprese – entro il 31 dicembre 2024 – a stipulare contratti di assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

I soggetti obbligati sono i seguenti

  • Società e ditte individuali con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese;
  • le imprese con sede legale all’estero ma presenti con organizzazione stabile sul territorio nazionale iscritte al Registro Imprese

L’obbligo riguarda la stipula – entro il 31 dicembre 2024 – di una specifica polizza assicurazione al fine di tutelare il tessuto produttivo dagli ingenti danni causati da eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, che si verificano sul territorio nazionale, a copertura di possibili danni diretti alle immobilizzazioni materiali quali, ad esempio: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

In caso di inadempimento dell’obbligo entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024 da parte delle imprese, per queste ultime è previsto che se ne terrà conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Non viene pertanto indicata esattamente la sanzione in caso di mancato adempimento.

È atteso a breve un decreto interministeriale che fornisca le disposizioni attuative per l’assolvimento del nuovo obbligo.

Al momento non si hanno informazioni riguardo all’eventuale proroga dell’obbligo.