CIRCOLARE 11/2025 DEL 17 FEBBRAIO 2025
CESSIONI INTRACOMUNITARIE A CURA DEL CESSIONARIO NON RESIDENTE – NOVITÀ
Rif. normativi
e di prassi: |
Art. 2, D.Lgs. 87/2024 |
Art. 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997 | |
Risposta a interpello n. 236/E/2024 |
In sintesi
La Riforma del sistema sanzionatorio introdotta con il D.Lgs. 87/2024 ha previsto una nuova disciplina nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario. In particolare, l’articolo 2, D.Lgs. 87/2024, ha modificato l’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997, prevedendo una sanzione pari al 50% dell’Iva non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro UE di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.
La sanzione in questione può venir meno se nei 30 giorni successivi la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’Iva.
Come illustrato nella Relazione al D.Lgs. 87/2024, la nuova fattispecie sanzionatoria e la procedura di regolarizzazione disposta per le cessioni intracomunitarie sono state “introdotte per coerenza con quanto già previsto con riguardo alle esportazioni” dal medesimo articolo 7 comma 1, D.Lgs. 471/1997. La decorrenza di tale nuova fattispecie sanzionatoria, come stabilito dall’articolo 5, D.Lgs. 87/2024, è prevista a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Risposta a interpello n. 236/E/2024
Nella risposta a interpello n. 236/E/2024 si è chiesto all’Agenzia delle entrate quali cessioni intracomunitarie siano effettivamente soggette alla nuova disciplina sanzionatoria.
Secondo la società istante, sulla base dell’interpretazione letterale delle norme richiamate, il soggetto passivo che ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni consegnati entro il 2 giugno 2024, applicando il regime di non imponibilità Iva previsto per le cessioni intracomunitarie, è già soggetto alla nuova disciplina sanzionatoria se non ha ottenuto conferma dell’arrivo di tali beni nello Stato UE di destinazione. Tale conclusione sarebbe supportata dal fatto che il termine di 90 giorni sarebbe decorso dopo il 1° settembre 2024.
Al contrario, secondo l’Agenzia delle entrate, per applicare la nuova disciplina si deve aver riguardo al momento in cui tutti i requisiti della cessione intracomunitaria si sono perfezionati, ivi compreso l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro Stato membro. Pertanto, se la cessione è stata effettuata in una data anteriore al 1° settembre 2024, non è applicabile la nuova disciplina sanzionatoria, “stante la mancanza di un termine oltre il quale si configura la violazione”.
In buona sostanza, ciò che rileva è il momento di inizio del trasporto o spedizione dei beni, consegnati in Italia, ovvero la data di emissione anticipata della fattura (limitatamente all’importo fatturato), secondo il criterio previsto dall’articolo 39, D.L. 331/1993. Tutte le cessioni effettuate prima della suddetta data, per le quali non vi è prova del fatto che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro, restano soggette alla precedente sanzione (tra il 90% e il 180% dell’imposta).
L’Agenzia delle entrate conclude quindi che per tutte le cessioni eseguite “entro il 31 agosto 2024” (incluse, evidentemente, quelle effettuate entro il 2 giugno 2024) la violazione si configura solo nel caso in cui i beni non siano prevenuti nell’altro Stato membro e non anche quando gli stessi non risultino recapitato a destinazione entro 90 giorni.