CIRCOLARE 14 DEL 11 FEBBRAIO 2019
INCREMENTO ALIQUOTA ENASARCO
Rif. normativi
e di prassi: |
Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione Enasarco |
In sintesi
Anche per il 2019 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall’ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.
Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone
Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2019 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Aliquota contributiva | 14,20% | 14,65% | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% |
Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta -per il 2019 – la percentuale del 8,25%.
Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef, per l’addebito di provvigioni dal 2019:
Provvigioni relative a gennaio 2019, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 5 gennaio 2019 | |
Imponibile | 1.000,00 |
Iva 22% | 220,00 |
Totale fattura | 1.220,00 |
Ritenuta Enasarco 8,25% su 1.000,00 | -82,50 |
Ritenuta Irpef 23% su 500,00 | -115,00 |
Netto a pagare | 1.022,50 |
L’importo base dei minimali contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l’anno 2019 le cifre di riferimento sono pari a 423 euro per i plurimandatari e 846 euro per i monomandatari. L’aliquota del 16,50% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per il 2019 sono attestati nella seguente misura:
Plurimandatario | 25.275,00 |
Monomandatario | 37.913,00 |
Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.
Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali
Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:
Scaglioni provvigionali | Aliquota contributiva 2019 | Quota preponente | Quota agente |
Fino a 13.000.000 euro | 4% | 3% | 1% |
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro | 2% | 1,50% | 0,50% |
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro | 1% | 0,75% | 0,25% |
Da 26.000.001 euro | 0,50% | 0,30% | 0,20% |
Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2019, le scadenze sono le seguenti:
Trimestre | Scadenza di versamento |
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2019) | 20 maggio 2019 |
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2019) | 20 agosto 2019 |
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2019) | 20 novembre 2019 |
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2019) | 20 febbraio 2020 |