CIRCOLARE 15 DEL 11 FEBBRAIO 2019
SOSPENSIONE E ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI BANCARI
Rif. normativi
e di prassi: |
Accordo per il Credito 2019 |
In sintesi
Il nuovo “Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:
- sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
- allungare la scadenza dei finanziamenti.
Si ricorda alla gentile Clientela che già a partire dall’anno 2009 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l’esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l’Accordo firmato lo scorso 31 marzo 2015 che è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2018. Per le banche già aderenti all’Accordo per il Credito 2015, l’adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all’ABI.
La natura delle operazioni oggetto della misura “Imprese in Ripresa 2.0”
Le pmi operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni “non performing”, ripartite nella categoria delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono richiedere alle banche e agli intermediari finanziari:
- la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei conti correnti ipotecari con piani di rimborso rateali, dei contratti di leasing immobiliare e mobiliare;
- l’allungamento dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e del credito agrario di conduzione.
Requisito per accedere alle misure identificate ai punti 1) e 2) è che i contratti di finanziamento, di mutuo e di locazione finanziaria non abbiano fruito della sospensione o dell’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
Riepiloghiamo le caratteristiche essenziali delle misure oggetto dell’accordo “Imprese in Ripresa 2.0”:
Istanza | Modalità di fruizione della misura |
Sospensione finanziamenti a medio-lungo termine o leasing (c.d. “moratoria ABI”) | Durante il periodo di sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di leasing comprendenti solamente la quota interessi, al tasso contrattualmente pattuito: la banca/intermediario finanziario potrà al più valutare una variazione del tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore a 60 punti base. Alle pmi non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti dei terzi ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per i contratti di leasing, verrà postergato l’esercizio di opzione di riscatto. Possono essere richieste garanzie aggiuntive al fine di mitigare o annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura |
Allungamento dei mutui e dei finanziamenti a breve termine | Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione a insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. Possono essere richieste garanzie aggiuntive al fine di mitigare o annullare l’incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura |
La presentazione dell’istanza di allungamento/sospensione da parte della pmi
Le banche e gli intermediari finanziari aderenti all’Accordo per il Credito 2019 richiedono alle piccole e medie imprese elementi che evidenzino prospettive di sviluppo e di continuità aziendale (bilanci infrannuali, portafoglio ordini, business plan, cash flow finanziario, etc.) che supportino la richiesta di sospendere o allungare un contratto di finanziamento già concesso.
Nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonoma valutazione, impegnandosi a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
Resta ferma la possibilità per la banca di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo per il Credito 2019.
A giorni sarà pubblicato sul sito web dell’ABI al link https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Nuovo-accordo-per-il-credito-2019.aspx?LinkFrom=Imprese fac simile del modulo per la presentazione delle istanze di sospensione/allungamento, fatta salva la facoltà di presentare le domande in carta libera.
Il termine di validità per la presentazione delle istanze è ad oggi fissato al 31 dicembre 2020.
Le “controindicazioni” alla richiesta
Occorre tenere presente che nei casi in cui una piccola o media impresa intenda richiedere “nuova finanza” al sistema bancario, aderire ad una delle iniziative della misura “Imprese in Ripresa 2.0” non è strategico in quanto la fruizione dell’allungamento o della sospensione di un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria sarebbe visualizzata nella Centrale Rischi Interbancaria come misura volta a sostenere una impresa che presenta una temporanea difficoltà finanziaria.