CIRCOLARE 20 DEL 04 MARZO 2019
DECRETO SEMPLIFICAZIONI – PRINCIPALI NOVITA’
Rif. normativi
e di prassi: |
DL 14.12.2018 n. 135 (c.d. “decreto semplificazioni”) conv. L. 11.2.2019 n. 12 |
In sintesi
Il DL 14.12.2018 n. 135 (c.d. “decreto semplificazioni”) è stato convertito nella L. 11.2.2019 n. 12, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Il DL 135/2018 è entrato in vigore il 15.12.2018, mentre la L. 12/2019 è entrata in vigore il 13.2.2019.
Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nel DL 14.12.2018 n. 135 (c.d. “decreto semplificazioni”), come modificato in sede di conversione nella L. 11.2.2019 n. 12.
Rottamazione dei ruoli – Modifiche
L’art. 1-bis co. 1 lett. a) del DL 135/2018 convertito ha modificato il co. 23 dell’art. 3 del DL 119/2018, estendendo la rottamazione dei ruoli per il periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 anche ai soggetti che non hanno provveduto al versa-mento, entro il 7.12.2018, delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.
Presentazione del modello
Al fine di accedere alla definizione agevolata, occorre presentare domanda entro il 30.4.2019, sui modelli che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già provveduto ad aggiornare.
Versamento delle somme dovute
I beneficiari devono versare le somme dovute per la nuova definizione agevolata:
- in un’unica soluzione entro il 31.7.2019;
- oppure nel numero massimo di 10 rate consecutive (in luogo delle 18 ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze: prima rata con scadenza 31.7.2019, seconda rata con scadenza 30.11.2019, rate successive con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Soggetti che hanno effettuato il pagamento entro il 7.12.2018
Nel caso in cui i debitori abbiano già pagato, entro il 7.12.2018, le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018, essi accedono d’ufficio alla nuova dilazione del debito residuo.
Le rate, in quest’ultimo caso, non vengono però spalmate da luglio 2019 a novembre 2021, ma da luglio 2019 a novembre 2023.
“Saldo e stralcio” degli omessi versamenti delle persone fisiche – Modifiche
L’art. 1 co. 184 – 198 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha previsto una sanatoria (c.d. “saldo e stralcio”):
- dei ruoli relativi a carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati;
- nei confronti di persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, cioè che presentano un indice ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro o per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012.
L’art. 1-bis co. 2 del DL 135/2018 convertito ha stabilito che, nel caso di persone fisiche e di debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del DL 119/2018, per i debitori che abbiano presentato la dichiarazione di adesione al “saldo e stralcio”, ma poi venga riscontrato il difetto dei requisiti per il riconoscimento della grave difficoltà economica, l’Agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli, con indicazione delle somme dovute a tal fine.
Versamento delle somme dovute
In tal caso, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 30.11.2019;
- in 17 rate, di cui la prima (30%) entro il 30.11.2019 e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 – 2023;
- in 9 rate, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già presentata domanda di rottamazione, ma non risultino pagate, entro il 7.12.2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018; in tal caso il pagamento della prima rata (30%) deve essere effettuato entro il 30.11.2019 e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
In caso di rateizzazione, dall’1.12.2019 si applicano gli interessi del 2%.
Definizione agevolata per le risorse proprie UE – Modifiche
L’art. 5 del DL 119/2018 estende la definizione agevolata ai carichi affidati all’A-gente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017 a titolo di “‘risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea (dazi doganali) e di IVA riscossa all’importazione.
Al riguardo, l’art. 1-bis co. 1 lett. b) del DL 135/2018 convertito ha modificato il pagamento rateale delle somme dovute.
Versamento delle somme dovute
Le somme dovute devono quindi essere versate:
- in un’unica soluzione entro il 30.9.2019;
- in caso di versamento rateale, il pagamento della prima rata scade il 30.9.2019, la seconda rata scade il 30.11.2019 e le restanti rate scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.
Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie
L’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 convertito estende il divieto di fatturazione elettronica, per il periodo d’imposta 2019, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.
Il divieto era stato inizialmente disposto per i soli soggetti passivi IVA tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria. L’art. 10-bis del DL 119/2018, infatti, vieta a tali soggetti di emettere fattura elettronica, per il 2019, con riguardo alle fatture i cui dati sono da trasmettere al Sistema Tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Soggetti tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera sanitaria
I soggetti passivi IVA per i quali è posto divieto di emettere fattura elettronica, ai sensi dell’art. 10-bis del DL 119/2018, sono quelli individuati dall’art. 3 co. 3 e 4 del D.lgs. 175/2014, vale a dire:
- gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- le farmacie pubbliche e private;
- le aziende sanitarie locali (ASL);
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
- i policlinici universitari;
- i presìdi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- gli altri presìdi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.
Il divieto riguarda anche i seguenti soggetti, individuati dal DM 1.9.2016:
- le c.d. “parafarmacie”;
- gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
- gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN.
Il divieto in argomento riguarda l’emissione di fatture elettroniche di cui all’art. 1 co. 3 del D.lgs. 127/2015, vale a dire che i soggetti sopra individuati non possono inviare al Sistema di Interscambio i dati delle fatture per le quali è già previsto l’invio al Sistema TS.
Inoltre, come precisato dall’Amministrazione finanziaria, il divieto si applica anche nel caso in cui i dati non siano stati effettivamente inviati al Sistema TS, in quanto i beneficiari hanno manifestato l’opposizione all’invio (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 29.1.2019 n. 57).
Estensione del divieto
Per effetto dell’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 convertito, il divieto di fatturazione elettronica di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018 viene esteso, per il periodo d’imposta 2019, a tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le presta, ossia anche se quest’ultimo non è tenuto all’invio dei dati al Sistema TS.
Continuano, invece, a essere soggette all’obbligo di fatturazione elettronica le altre operazioni di natura non sanitaria.
L’estensione del divieto di fatturazione elettronica tiene conto di quanto richiesto dal Garante della privacy con il provv. 20.12.2018 n. 511, secondo cui in nessun caso dovrebbe essere emessa fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema TS.
Vendite a distanza mediante interfaccia elettronica di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC o laptop
L’art. 11-bis co. 11 – 15 del DL 135/2018 convertito, con finalità di contrasto a fenomeni di evasione e di elusione, introduce una nuova disciplina ai fini IVA per le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC o laptop, qualora tali beni siano importati da territori o Paesi terzi ovvero ceduti da soggetti extra-UE, e l’operazione sia effettuata nei confronti di privati per il tramite di un’interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi).
In particolare, viene stabilito che tali beni si considerano ricevuti e ceduti dal soggetto che facilita l’operazione mediante l’interfaccia elettronica.
Ambito applicativo
La nuova disciplina si applica alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, ove facilitate dall’utilizzo di un’interfaccia elettronica, quando si verifica una delle seguenti situazioni:
- i beni hanno valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, sono stati importati da territori o Paesi terzi e sono oggetto di vendite a distanza;
- i beni sono ceduti nel territorio dell’Unione europea da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE nei confronti di privati.
In tali ipotesi, per effetto delle nuove disposizioni, il soggetto passivo che facilita le operazioni tramite l’interfaccia elettronica diviene parte della transazione, in quanto si considera che questi abbia:
- ricevuto i beni dal cedente;
- ceduto i beni così acquisiti.
Si ricorda, a tal proposito, che le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop sono soggette ad IVA con applicazione del reverse charge, ai sensi dell’art. 17 co. 6 lett. b) e c) del DPR 633/72, qualora effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Pertanto, per effetto delle nuove disposizioni, il soggetto che facilita l’operazione tramite l’interfaccia elettronica è tenuto ad applicare l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge.
Presunzioni
Ai sensi dell’art. 11-bis co. 13 del DL 135/2018 convertito si presume che, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina:
la persona che cede i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo;
la persona che li acquista operi in veste di privato.
Obblighi documentali
L’art. 11-bis co. 14 del DL 135/2018 convertito introduce, inoltre, specifici obblighi a carico del soggetto che facilita le vendite tramite l’interfaccia elettronica. Nello specifico, è previsto che tale soggetto:
- conservi la documentazione relativa alle vendite per dieci anni, decorrenti dal 31 dicembre dell’anno di effettuazione delle operazioni;
- metta a disposizione la documentazione, per via elettronica, alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri, su loro richiesta.
La documentazione in argomento deve essere sufficientemente dettagliata da consentire alle Amministrazioni fiscali degli Sati membri in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l’IVA sia stata contabilizzata in modo corretto.
Intermediari
L’art. 11-bis co. 15 del DL 135/2018 convertito prevede, infine, che il soggetto che facilita le cessioni dei telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, ove sia stabilito in un Paese con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di reciproca assistenza, deve designare un altro soggetto (intermediario) che agisca in suo nome e per suo conto.
Decorrenza
In assenza di una specifica decorrenza, le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi a partire dal 13.2.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 135/2018).
Accesso al regime forfetario – Svolgimento della pratica professionale
Il regime forfetario con imposta sostitutiva al 15% o al 5% è precluso a imprenditori individuali e lavoratori autonomi che operino prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili (art. 1 co. 57 lett. d-bis della L. 190/2014).
Per effetto dell’art. 1-bis co. 3 del DL 135/2018 convertito, da tale previsione vengono espressamente esclusi i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Pertanto, ricorrendo le altre condizioni previste dalla L. 190/2014, tali soggetti possono accedere al regime agevolato.
Iper-ammortamenti – Scaffalatura dei magazzini automatizzati interconnessi
Con l’art. 3-quater co. 4 del DL 135/2018 convertito viene stabilito che, ai fini dell’applicazione della disciplina dell’iper-ammortamento, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato.
Enti no profit -Riduzione alla metà dell’aliquota IRES – Ripristino
Mediante l’art. 1 co. 8-bis del DL 135/2018 convertito viene ripristinata la riduzione alla metà dell’aliquota IRES prevista dall’art. 6 del DPR 601/73 (applicabile quindi nella misura del 12%, in luogo di quella ordinaria del 24%).
L’abrogazione di tale norma, disposta dall’art. 1 co. 51 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), viene infatti rinviata al periodo d’imposta di prima applicazione di un nuovo regime agevolativo; al riguardo, si dispone che “con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà”.
È altresì disposto il necessario coordinamento con le disposizioni di cui al D.lgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).
Fino a quando non saranno operative le nuove “misure di favore” continuerà quindi ad applicarsi la riduzione alla metà dell’IRES, di cui all’art. 6 del DPR 601/73.
Soggetti interessati
L’aliquota IRES ridotta riguarda le seguenti categorie di soggetti, aventi personalità giuridica:
enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.
Incumulabilità con c.d. “mini IRES”
I soggetti che beneficiano della riduzione dell’aliquota IRES in questione non possono avvalersi della tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni materiali strumentali e per l’assunzione di personale (di cui all’art. 1 co. 28 – 33 della L. 145/2018).
Esclusioni disposte dal Codice del Terzo settore
La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (tuttora in attesa di istituzione). Per quanto riguarda, invece, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui all’art. 4 co. 3 del D.lgs. 117/2017, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applicherà limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale (art. 89 co. 5 del D.lgs. 117/2017).
Enti del Terzo settore e imprese sociali – Associazioni e fondazioni ex IPAB
La qualifica di impresa sociale e di ente del Terzo settore è esclusa per gli enti controllati da amministrazioni pubbliche.
Con l’art. 11-sexies del DL 135/2018 convertito viene stabilito che tale condizione di controllo non sussiste rispetto ad associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (c.d. “ex IPAB”), le quali, quindi, possono entrare a far parte del Terzo settore (art. 4 co. 2 del D.lgs. 117/2017) ed, eventualmente, assumere la qualifica di impresa sociale (art. 4 del D.lgs. 112/2017). Rispetto a tali enti, infatti, la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima.
Registro nazionale degli aiuti di Stato – Cooperative sociali
Con l’art. 3-quater co. 2 del DL 135/2018 convertito viene stabilito che, per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri, la pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, con conseguente pubblica-zione nella sezione trasparenza, sostituisce l’obbligo di pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
La pubblicazione degli aiuti nel Registro nazionale sostituisce tale obbligo a con-dizione che nella nota integrativa del bilancio venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del suddetto Registro.
Zone economiche speciali (ZES) – Semplificazione delle procedure – Ampliamento delle agevolazioni
Con gli artt. 4 e 5 del DL 91/2017 sono state istituite e disciplinate le c.d. “zone economiche speciali” (ZES).
Al riguardo, l’art. 3-ter del DL 135/2018 convertito ha semplificato alcune procedure e previsto ulteriori agevolazioni.
Semplificazione delle procedure per lo svolgimento delle attività economiche nelle ZES
Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire, tra le altre, delle seguenti tipologie di agevolazioni:
l’attività economica nelle ZES è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull’esercizio dell’attività d’impresa; sono previste al tal fine procedure semplificate per accelerare l’insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell’attività economica nelle ZES;
sono ridotti della metà i termini previsti per ottenere eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni;
nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento comunitario 9.10.2013 n. 952 (tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell’IVA).
Credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES
In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 98 e ss. della L. 208/2015 è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31.12.2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
Per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al suddetto credito d’imposta, gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 co. 7 del DPR 380/2001 (gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato) sono realizzati entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità.
Imprese che operano nella Zona logistica semplificata (ZLS)
Le procedure semplificate previste per le ZES, stabilite dal DL 135/2018 convertito, si applicano anche alle nuove imprese e a quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata (ZLS), la cui istituzione è prevista dall’art. 1 co. 61 e ss. della L. 205/2017.
Termini per il deposito dell’atto costitutivo di società
Per effetto dell’art. 3 co. 1-quinquies del DL 135/2018 convertito, il notaio che rice-ve l’atto costitutivo di una società di capitali è tenuto a depositarlo entro 10 giorni (e non più 20) presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni richieste.
Cooperative
Secondo la newsletter Tuttocamere 13.2.2019 n. 5, la riduzione in questione sarebbe applicabile anche alle cooperative, sebbene non si sia provveduto a conformare la relativa disciplina.
Decorrenza
Tale riduzione dei termini, ad ogni modo, decorre dal 13.2.2019. Si ritiene, quindi, che il minor termine valga per gli atti costitutivi stipulati da tale data; per quelli, in-vece, stipulati anteriormente resta fermo il termine di 20 giorni.
Atto di scioglimento delle società a responsabilità limitata semplificate (srls)
Con l’art. 3-quater co. 3 del DL 135/2018 convertito, al solo fine di garantire un’ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e, nel contempo, una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di srls, viene disposto che l’atto di scioglimento e messa in liquidazione di tali società può essere redatto, alternativamente, per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste da-gli artt. 24 e 25 del DLgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale).
L’atto privo delle formalità richieste per l’atto pubblico:
- è redatto secondo un modello uniforme (che sarà adottato con decreto del Mini-stero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia);
- è trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese.
Start up e PMI innovative – Oneri informativi e pubblicitari
Mediante l’art. 3 co. 1-sexies e 1-septies del DL 135/2018 convertito si introducono semplificazioni degli adempimenti informativi e pubblicitari per le start up e PMI innovative.
Oneri informativi e pubblicitari
Viene prevista l’abrogazione dell’art. 25 co. 14 del DL 179/2012, che imponeva alle start up innovative, oltre che agli incubatori certificati, l’aggiornamento, con cadenza non superiore a 6 mesi, delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e la condivisione delle informazioni da parte della sezione speciale del Registro delle imprese.
Si prevede ora che la start up innovativa e l’incubatore certificato siano tenuti ad inserire le informazioni riguardanti, principalmente, la descrizione dell’impresa e la sua componente innovativa nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, aggiornandole o confermandole almeno una volta all’anno.
Analoga previsione è introdotta con riferimento alle PMI innovative.
Requisiti qualificanti
Viene modificato il termine entro il quale occorre attestare il mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti della start up innovativa e dell’incubatore certificato (analoga modifica opera per le PMI innovative).
Fermo il termine generale di 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, viene fatta salva l’ipotesi del maggior termine di cui all’art. 2364 co. 2 c.c. Ai sensi di tale disposizione, lo statuto può prevedere, ai fini della convocazione dell’assemblea, un maggior termine rispetto a quello massimo di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (primo periodo), comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società (secondo periodo).
In questi casi, il termine per l’adempimento è esteso a 7 mesi.
Agibilità per i lavoratori autonomi dello spettacolo
L’art. 3-quinquies del DL 135/2018 convertito ha modificato la disciplina concernente l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità (che serve a consentire il preventivo controllo della regolarità contributiva dell’impresa richiedente) in relazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo.
In particolare, sostituendo l’art. 6 del D.lgs. C.P.S. 16.7.47 n. 708 (ratificato dalla L. 29.11.52 n. 2388), la nuova disposizione prevede che:
- talune imprese operanti nel settore dello spettacolo (imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radiotelevisive e impianti sportivi) non possano far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo (compresi quelli con rapporti di collaborazione), appartenenti alle categorie ivi individuate, nel caso in cui non siano in possesso del certificato di agibilità (in sostanza, l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità viene limitato alla sola ipotesi di prestazione, da parte degli individuati lavoratori autonomi, nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese dello spettacolo committenti, diversamente da quanto disposto dalla previgente disciplina);
- per le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, il certificato di agibilità venga richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente;
- in caso di inosservanza di tali disposizioni, le imprese siano soggette alla sanzione amministrativa di 129,00 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.
È stato inoltre abrogato il co. 3 dell’art. 10 del citato D.lgs. 708/47, ai sensi del quale il rilascio del certificato di agibilità era subordinato alla presentazione di una garanzia nel caso in cui, all’atto della richiesta del certificato, l’impresa fosse risultata inadempiente agli obblighi di legge, nonché nel caso in cui l’impresa avesse presentato per la prima volta la denuncia delle persone occupate e relativa retribuzione giornaliera.
Abolizione della tenuta del libro unico del lavoro in modalità telematica
Nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione della gestione del rapporto di lavoro, l’art. 15 del D.lgs.. 14.9.2015 n. 151 aveva stabilito che il libro unico del lavoro (LUL) fosse tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
L’effettiva decorrenza di tale adempimento, inizialmente fissata per l’1.1.2017:
- è stata successivamente differita fino all’1.1.2019;
- era subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, mai avvenuta.
Con l’art. 3 co. 1 del DL 135/2018 convertito è stato abrogato il suddetto art. 15 del DLgs. 151/2015, abolendo quindi la previsione della tenuta del libro unico del lavoro con modalità telematiche e mantenendo le modalità di tenuta esistenti.
Acquisizione da parte dell’INPS di dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo
L’art. 3 co. 1-undecies del DL 135/2018 convertito prevede l’acquisizione d’ufficio, da parte dell’INPS, dal fascicolo aziendale istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), dei seguenti dati della denuncia aziendale che i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 11.8.93 n. 375, ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati:
- ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
- indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
- numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.
Le imprese agricole che non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale dovranno indicare tali dati nella denuncia.
Soppressione del SISTRI e istituzione del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Per effetto dell’art. 6 del DL 135/2018 convertito, a decorrere dall’1.1.2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all’art. 188-ter del D.lgs. 152/2006 (SISTRI).
Conseguentemente, non sono più dovuti i contributi a carico degli operatori iscritti e di altri soggetti per il funzionamento del SISTRI.
Istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
A decorrere dal 13.2.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 135/2018) è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Sono obbligati ad iscriversi al nuovo Registro:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189 co. 3 del DLgs. 152/2006.
Le modalità di organizzazione e funzionamento del nuovo Registro saranno definite da un apposito DM, con il quale dovranno essere stabiliti anche i contributi a carico dei soggetti iscritti e le sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi previsti.
Disciplina transitoria
Dall’1.1.2019 e fino al termine di piena operatività del nuovo Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del DLgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal DLgs. 205/2010 (es. registri di carico e scarico, formulari di trasporto, MUD), anche in formato digitale ai sensi dell’art. 194-bis del DLgs. 152/2006, con applicazione del regime sanzionatorio precedentemente previsto.
Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata
Con l’art. 4 del DL 135/2018 convertito vengono introdotte alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata.
Conversione del pignoramento
Per la conversione del pignoramento è previsto che (art. 495 c.p.c.):
- la somma da depositare in cancelleria, a pena di inammissibilità dell’istanza di conversione, non deve essere inferiore a 1/6 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento (anziché 1/5, come previsto dalla formulazione precedente);
- in caso di pignoramento di immobili o di cose mobili, la rateizzazione del pagamento della somma da sostituire ad essi si estende ad un massimo di 48 mesi (anziché 36);
- se il debitore omette o ritarda il versamento dell’importo rateizzato da pagare per la conversione del pignoramento, il termine oltre il quale le somme versate vanno a far parte dei beni pignorati è di 30 giorni (e non più di 15).
Mantenimento del possesso dell’immobile pignorato da parte del debitore e dei familiari conviventi
Viene interamente sostituito l’art. 560 c.p.c., prevedendo che il giudice non può disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento, se l’immobile è abitato dal debitore o dai suoi familiari conviventi, salvo che:
- sia ostacolato il diritto di visita;
- l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in buono stato di conservazione per colpa o dolo del debitore o di membri della famiglia (sulla conservazione del bene vigila il custode);
- il debitore violi altri obblighi che la legge pone a suo carico;
- l’immobile non sia abitato dal debitore o dal suo nucleo familiare.
Il debitore non può dare in locazione l’immobile, salvo che sia autorizzato dal giudice dell’esecuzione.
Ammontare residuo del credito ai fini della conversione del pignoramento
All’art. 569 c.p.c. viene introdotta una disposizione secondo cui, non oltre 30 giorni prima dell’udienza fissata per la comparizione delle parti e dei creditori che hanno un diritto di prelazione sui beni pignorati (e salvo quanto disposto dai precedenti artt. 565 e 566), il creditore pignorante e i creditori intervenuti debbano precisare il credito per cui si procede.
A questo proposito, il creditore deposita un atto, da lui sottoscritto e notificato al debitore, in cui indica l’ammontare del credito residuo per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza.
Se il creditore non deposita l’atto, agli effetti della liquidazione della somma per la conversione del pignoramento, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, oltre agli interessi al tasso legale e alle spese successive.
Decorrenza
Le modifiche al codice di procedura civile non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente al 13.2.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 135/2018).