CIRCOLARE 42 DEL 10 GIUGNO 2019

ESONERI DALL’INVIO DEL CORRISPETTIVI TELEMATICI

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 17, DL n. 119/2018
DM 10.5.2019
Provvedimento direttoriale n. 99297 del 18 aprile 2019
Ns. Circolari n. 22/2019, 36/2019

In sintesi

Come noto, a decorrere dall’1.7.2019 ovvero dall’1.1.2020 (in base al volume d’affari 2018, superiore o meno a € 400.000), i commercianti al minuto e soggetti ad essi assimilati sono tenuti alla memorizzazione elettronica e all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi. Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto con il quale il MEF a individuato le fattispecie che, in fase di prima applicazione, sono esonerate da tale obbligo. In particolare, oltre ai casi per i quali (ora) è previsto l’esonero dall’emissione dello scontrino / ricevuta fiscale, il Ministero ha disposto l’esonero, fino al 31.12.2019, per le cessioni / prestazioni “marginali”, ossia quelle non superiori all’1% del volume d’affari 2018.

A seguito delle modifiche apportate all’art. 2, D.lgs. n. 127/2015 ad opera dell’art. 17, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, in capo ai commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 è disposto l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.1.2020 / 1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000.

L’Agenzia ha definito le modalità attuative di tale adempimento con il Provvedimento 28.10.2016; la stessa ha fornito chiarimenti in merito alla verifica del superamento o meno della citata soglia di € 400.000 con la Risoluzione 8.5.2019, n. 47/E. In merito all’ambito di applicazione di tali obblighi, il citato art. 2: · richiama “i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72”;

  • dispone che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all’obbligo in esame attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS (comma 6-quater);
  • prevede che con appositi Decreti il MEF possa individuare: – “specifici esoneri … in ragione della tipologia di attività esercita” (comma 1); – delle zone, in base “al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati”, nelle quali le cessioni di beni / prestazioni di servizi sopra elencate potranno continuare ad essere documentate con scontrino / ricevuta fiscale (comma 6-ter).

In attuazione di tale previsione, con il DM 10.5.2019, pubblicato sulla G.U. 18.5.2019, n. 115, il MEF ha individuato una serie di fattispecie di esonero, per il primo periodo di applicazione delle disposizioni in esame, ferma restando in capo ai soggetti esonerati la possibilità di scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

ESONERI “IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE”

L’art. 1, comma 1, DM 10.5.2019 dispone che: “In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:

a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;

b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018;

d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale”.

Prima di individuare le operazioni per le quali non opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia, preme evidenziare che detto esonero ha natura temporanea. L’intento di limitare nel tempo tali esoneri è confermato dall’art. 3 del Decreto in esame ai sensi del quale “con successivi decreti … sono individuate le date a partire dalla quali vengono meno gli esoneri … previsti dall’articolo 1”

In base alle citate lett. a), b) e d) sono quindi escluse dagli adempimenti in esame le seguenti fattispecie.

Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 2, DPR n. 696/96
a) cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
c) cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34, comma 1, DPR n. 633/72;
d) cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt o documento ad esso assimilabile), se integrato nell’ammontare dei corrispettivi;
e) cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;
f) prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
g) cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie;
h) operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
i) somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
l) prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
m) prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare;
n) cessioni e prestazioni esenti di cui all’art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.);
o) prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all’art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto
esercente l’attività di trasporto;
p) prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono l’attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
q) prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
s) prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
t) prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
u) prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
v) prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
aa) prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
bb) cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
cc) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd) cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff) prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
gg) prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;
hh) cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall’art. 9-bis, Legge n. 66/92;
ii) prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
ll) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
mm) prestazioni aventi per oggetto l’utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici;
nn) prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
oo) cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
PP) cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in regime di esonero di cui all’art. 34, DPR n. 633/72;
qq) cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche di cui all’art. 41, Legge n. 833/78, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;
rr) abrogato;
ss) prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall’Ente poste;
tt) attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84;
tt- prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.
bis)
a) Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76);
b) settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78);
c) enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79);
d) esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80);
e) somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80);
f) somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80);
g) società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (ex DM 22.12.80);
h) enti e società di credito e finanziamento (ex DM 26.7.85);
i) utilizzo di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di confine (ex DM 19.9.90).

Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM 13.2.2015

  • Servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM 27.10.2015

  • Prestazioni di servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
  • Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale.
  • Operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale. Tali operazioni, per espressa previsione del comma 2 dell’art. 1 in esame, devono continuare ad essere certificate / documentate da scontrino / ricevuta fiscale.

OPERAZIONI “MARGINALI”

In base alla lett. c) del citato comma 1, fino al 31.12.2019, possono fruire dell’esonero dalla memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi anche:

  1. le operazioni collegate e connesse a quelle sopra elencate (ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto intemazionale);
  2. le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, effettuate in via “marginale”:
  3. rispetto a quelle sopra elencate (ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale);
  4. rispetto a quelle per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21, DPR n. 633/72.

Sono considerate “marginali” le operazioni i cui ricavi / compensi sono non superiori) NB all’1 % del volume d’affari 2018.

Il merito va altresì evidenziato che il comma 2 dell’art. 1 in esame precisa che tali operazioni “marginali”, esonerate dall’invio telematico dei relativi corrispettivi, devono continuare ad essere certificate / documentate mediante il rilascio di scontrino / ricevuta fiscale.

Esempio

Si ipotizzi un’impresa che produce beni e che nel 2018 ha realizzato un volume d’affari complessivo pari a € 1.000.000. La stessa dispone di uno “spaccio” per la vendita al dettaglio dei propri prodotti dal quale ha conseguito ricavi pari a € 9.000.

Dall’1.7.2019 l’impresa non è tenuta, pur avendo un volume d’affari superiore a € 400.000, all’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, in quanto la vendita al dettaglio risulta “marginale” rispetto alle cessioni fatturate.

TENUTA DEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI

Il comma 2 del citato art. 1 prevede espressamente che per le operazioni ricomprese nel comma 1 (sopra elencate), per le quali non opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati all’Agenzia, continua ad essere necessaria l’annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE / DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Come noto, la memorizzazione e trasmissione dei dati relativi:

  1. alle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  2. alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici; sono disciplinati dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 e relativi Decreti attuativi.

L’art. 2 del Decreto in esame, con riferimento ai soggetti che effettuano tali operazioni, precisa innanzitutto che le nuove disposizioni non vanno a modificare il relativo quadro normativo di riferimento e quindi rimangono inalterate le modalità con le quali adempiere agli specifici adempimenti.

A favore dei distributori di carburante, il comma 2 del citato art. 2 prevede un esonero analogo a quello previsto per le operazioni “marginali”.

Infatti, per le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 diverse dalle cessioni di benzina / gasolio i distributori di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi, a condizione che i ricavi / compensi conseguiti dalle stesse siano non superiori all’1% del volume d’affari 2018.

Anche in tal caso l’esonero è previsto soltanto fino al 31.12.2019 e per le operazioni )NB) ricadenti nello stesso è necessario continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale.

Si ipotizzi un distributore di carburante che nel 2018 ha realizzato un volume d’affari complessivo pari a € 4.000.000 e che dalla cessione di “altri” beni e dalle prestazioni di servizi, quali il lavaggio auto, ha conseguito ricavi per € 38.000.

Tale soggetto non è tenuto all’invio telematico dei corrispettivi delle “altre” operazioni (diverse dalla cessione di benzina / gasolio) all’Agenzia delle Entrate dall’1.7.2019, pur avendo un volume d’affari superiore a € 400.000, in quanto dalle operazioni diverse dalla cessione di benzina / gasolio ha conseguito ricavi inferiori all’1% del volume d’affari.

I predetti soggetti possono in ogni caso scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate anche per tali operazioni.