CIRCOLARE 44 DEL 24 GIUGNO 2019

CINQUE PER MILLE: DA VERIFICARE L’INVIO DELLA CONFERMA

DELL’AGEVOLAZIONE ENTRO IL PROSSIMO 1° LUGLIO 2019

Rif. normativi

e di prassi:

Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E/2017

In sintesi

Con la circolare n. 5/E/2017 l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito al processo di semplificazione e razionalizzazione che ha interessato la procedura per poter accedere al beneficio del 5 per mille da parte dei soggetti interessati.

La semplificazione prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno.

  • l’inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille
  • l’invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà confermativa dell’agevolazione.

Tali semplificazioni, tuttavia, non hanno una applicazione generalizzata bensì risultano applicabili ai soli soggetti che negli anni precedenti hanno già intrapreso la prima procedura di iscrizione.

Per quanti, invece, hanno manifestato intenzione di accedere per la prima volta al beneficio nel 2019 e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli anni 2017 e/o precedenti ma non nell’anno 2018, sarà ancora necessario seguire le regole già previste in passato.

Rimane pertanto in vigore per detti soggetti il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo 1° luglio 2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), ovvero l’invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva.

Alla DRE competente per territorio (o all’ufficio del Coni competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell’ente richiedente, con la quale l’ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure Odv – va allegato un documento d’identità del legale rappresentante dell’ente ed entrambi i documenti (dichiarazione sostitutiva + fotocopia del documento d’identità) dovranno essere inviati:

  • alla DRE competente per territorio nel caso di Onlus o Odv;
  • al competente ufficio territoriale del Coni per le associazioni sportive dilettantistiche;

con le seguenti modalità alternative:

  • a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
  • a mezzo di posta elettronica certificata alla casella pec delle predette DRE riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva cinque per mille 2019”.

Sia i modelli che l’elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.it).

Cambio del legale rappresentante

Con riferimento all’eliminazione degli adempimenti va, infine, ricordato che la circolare n. 5/E2017, al § 1.3., precisa che nel caso di variazione del legale rappresentante rispetto all’esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente “perde efficacia”. Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010 (e quindi entro il 30 giugno – che per quest’anno slitta al 1° luglio – tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo.

Per sanare eventuali omissioni o errori commessi nell’esecuzione dell’adempimento in scadenza al prossimo 1° luglio 2019, resta impregiudicata la possibilità, entro il successivo 30 settembre 2019, di fruire dell’istituto della cosiddetta “remissione in bonis”, che prevede il pagamento tramite modello di pagamento F24 della sanzione pari ad euro 250 mediante utilizzo del codice tributo “8115”.