CIRCOLARE STRAORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2019

APPROVATO IL “DL CRESCITA”, CONTENENTE LA PROROGA AI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

Rif. normativi

e di prassi:

Legge di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”) approvata il 27/06/2019

In sintesi

In data odierna è stato approvata la legge di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), in cui tra le altre novità è stata disposta la proroga al 30.09.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
  • a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.

A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore (si veda, da ultimo, il DPCM 15.6.2016), l’intervento di quest’anno si presenta più ampio, in quanto:

  • ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
  • non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest’anno, in deroga alle scadenze ordinarie.

1 soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

La proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

1.1 Soggetti IRES con termini di versamento scadenti tra il 30.6.2019 e il 30.9.2019

La proroga contenuta nel “decreto crescita” riguarda i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.

Pertanto, la proroga in esame riguarda anche i soggetti IRES che rispettano le suddette condizioni e che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2019 per effetto:

  • della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2018 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
  • della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.3.2018 – 28.2.2019).

Ad esempio, una srl “solare” che svolge un’attività per la quale è stato approvato l’ISA, che dichiara 3 milioni di ricavi e ha approvato il bilancio 2018 il 24.6.2019:

  • ha come termini ordinari di versamento il 31.7.2019 o il 30.8.2019 (con la maggiorazione dello 0,4%);
  • può quindi beneficiare della proroga al 30.9.2019.

1.2 Soci di società e associazioni “trasparenti”

La disposizione del “decreto crescita” stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”.

1.3 contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli isa

La disposizione del “decreto crescita” non prevede invece espressamente che la proroga si applichi anche:

  • ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
  • ai c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 e ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014.

Tuttavia, in base ai chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata agli studi di settore, stante l’analogia con gli attuali ISA, deve ritenersi che possano beneficiare del differimento al 30.9.2019 tutti i soggetti che esercitano un’attività per la quale è stato approvato il relativo ISA, anche se ricorre una causa di esclusione (diversa dal limite di ricavi o compensi) dello stesso, o sono esclusi per legge dalla relativa applicazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41, § 4 e comunicato stampa Min. Economia e Finanze 13.6.2013 n. 94).

1.4 Contribuenti “estranei” agli ISA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

  • dell’1.7.2019 (in quanto il 30 giugno è domenica), senza maggiorazione di interessi;
  • ovvero del 31.7.2019 (30 giorni successivi all’1.7.2019), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio:

  • delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
  • degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

1.6 Persone fisiche che presentano il modello 730/2019

La proroga in esame non riguarda le persone fisiche che presentano il modello 730/2019.

In relazione agli importi a debito derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2019, infatti, si applica:

  • la speciale disciplina dei conguagli ad opera del sostituto d’imposta;
  • oppure, in assenza di un sostituto d’imposta, il versamento entro i termini ordinari dell’1.7.2019 o del 31.7.2019 con la maggiorazione dello 0,4%, direttamente da parte del contribuente o tramite un professionista o un CAF.

2 versamenti che rientrano nella proroga

Rientrano nella proroga al 30.9.2019 prevista dal “decreto crescita” i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

  • a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
  • anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti, in particolare:

  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRPEF;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRES;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRAP;
  • il saldo 2018 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2018 e l’eventuale acconto 2019 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 della “cedolare secca sulle locazioni”;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex
    L. 190/2014;
  • le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).

Versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei terreni e delle partecipazioni

Non rientrano invece nella proroga in esame i versamenti riguardanti l’intero ammontare, ovvero la prima rata, dell’imposta sostitutiva del 10% o dell’11% dovuta per l’affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all’1.1.2019, al di fuori dell’ambito d’impresa, la cui scadenza è quindi confermata all’1.7.2019 (in quanto il 30 giugno è domenica).

Analogamente, è confermata la scadenza dell’1.7.2019 per il versamento:

  • della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all’1.1.2018;
  • della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all’1.1.2017.

2.1 Versamento dell’IVA per l’adeguamento agli ISA

La proroga al 30.9.2019 si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Ai sensi dell’art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2.2 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 30.9.2019 si applica anche al versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS.

Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del D.lgs.. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Soci di srl “non trasparenti”

Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento al 30.9.2019 dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

  • interessate dalla proroga in esame;
  • ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.

Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.

Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

2.3 Versamento dei contributi alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri

La proroga al 30.9.2019 dovrebbe applicarsi anche alla contribuzione dovuta dai geometri alla relativa Cassa di previdenza e assistenza (Cassa Geometri).

In relazione a tali professionisti, infatti:

  • la liquidazione dei contributi dovuti avviene mediante la compilazione del quadro RR, sezione III, del modello REDDITI PF 2019;
  • le relative scadenze di versamento sono, come regola generale, unificate con quelle fiscali.

2.4 Versamento del saldo IVA 2018

I soggetti passivi IVA possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2018 (derivante dal modello IVA 2019), se non effettuato entro il termine ordinario del 18.3.2019 (in quanto il giorno 16 cadeva di sabato), entro:

  • l’1.7.2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019;
  • oppure il 31.7.2019, applicando l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 e fino all’1.7.2019.

Il “decreto crescita” prevede espressamente che la proroga al 30.9.2019 si applichi anche ai versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA.

Pertanto, i soggetti che non hanno versato il saldo IVA 2018 entro il 18.3.2019 e che rientrano nell’ambito applicativo della proroga possono beneficiare del differimento al 30.9.2019 anche per il versamento del saldo IVA. Al riguardo dovrà però essere chiarito se l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 debba avvenire fino al 30.9.2019 o se possa “fermarsi” all’1.7.2019.

2.5 versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 30.9.2019, ricorrendone le condizioni.

3 Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:

  • per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);
  • per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).