CIRCOLARE 48 DEL 15 LUGLIO 2019
AGGIORNAMENTI SU CORRISPETTIVI TELEMATICI
Rif. normativi
e di prassi: |
Art. 2, co. 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 |
Art. 17 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 |
In sintesi
Dal 1° luglio 2019 è obbligatoria la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
CORRISPETTIVI TELEMATICI
1. Normativa e prassi di riferimento
L’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.
2. Entrata in vigore
Il legislatore ha previsto un’applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone la decorrenza in due momenti diversi, a seconda dei soggetti interessati:
- dal 1° luglio 2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) che hanno realizzato, nell’anno precedente, un volume d’affari superiore ad euro 400.000;
- dal 1° gennaio 2020, per la generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto.
Con la stessa finalità, il D.M. 10.5.2019 ha stabilito le operazioni che, almeno in una prima fase, sono esonerate da tali adempimenti.
L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 8 maggio 2019, n. 47/E, ha chiarito che – al fine di verificare il superamento della suddetta soglia di euro 400.000 e, quindi, individuare i soggetti tenuti all’applicazione anticipata dell’obbligo – occorre considerare il volume d’affari complessivo realizzato dai soggetti passivi IVA nel periodo d’imposta 2018.
Ad esempio, se un soggetto passivo ha prodotto nel 2018 un volume d’affari di euro 800.000, derivante da operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972, soltanto per euro 300.000, mentre quelle fatturate risultano pari ad euro 500.000, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi si applica dall’1.7.2019, non potendosi distinguere le due tipologie di operazioni ai fini della verifica del superamento della soglia fissata.
In tale sede, l’Amministrazione Finanziaria ha anche precisato che per le attività avviate dal 2019 l’obbligo non può applicarsi in via anticipata, visto che il volume d’affari da considerare per verificare il superamento della soglia di euro 400.000 è quello dell’anno 2018.
3. Soggetti interessati e casi di esonero
Ai sensi dell’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 127/2015, sono tenuti a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972, fatti salvi gli specifici esoneri disposti con Decreto Ministeriale. Si tratta, pertanto, dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al dettaglio e di quelli ad essi assimilati, i quali sono esonerati, per tali operazioni, dall’obbligo di emissione della fattura (ove non richiesta del cliente). Sono, quindi, interessati dal nuovo obbligo anche i soggetti della “grande distribuzione organizzata”, che in precedenza potevano fruire del regime opzionale di cui all’art. 1, co. 429-432, della Legge 311/2004. Tale regime, infatti, è stato abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 127/2015 e, a partire dall’1.1.2019, non è più applicabile.
Il D.M. 10 maggio 2019, in vigore dal 2 giugno 2019, individua, tuttavia, le operazioni esonerate dai nuovi adempimenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, che hanno carattere temporaneo: infatti, per alcune tipologie di operazioni è previsto che l’esclusione operi fino al 31 dicembre 2019, mentre per altre sino alla data che verrà definita con un successivo Decreto Ministeriale.
3.1. Operazioni escluse dall’emissione di scontrino e ricevuta fiscale
L’art. 1, co. 1, lett. a) e b), del D.M. 10 maggio 2019 stabilisce che sono escluse dall’applicazione del nuovo obbligo:
- le operazioni per le quali è attualmente previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (cessioni di tabacchi, giornali quotidiani e libri, vendite per corrispondenza, ecc.), del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi connessi alla duplicazione della patente) e del D.M. 27 ottobre 2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati);
- le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito certificate mediante biglietto di trasporto (anche emesso da biglietterie automatizzate).
Per tali operazioni, rimane fermo l’obbligo di annotazione dei corrispettivi sull’apposito registro di cui all’art. 24 del D.P.R. 633/1972 e l’esonero dalla certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Le suddette esclusioni di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) e b), del D.M. 10 maggio 2019 verranno meno, come precisato dal successivo art. 3, a partire dalle date che saranno individuate con appositi Decreti Ministeriali.
Servizi di mensa resi ai dipendenti
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello del 27 maggio 2019 n. 159, ha chiarito che i servizi di mensa forniti da una società ai propri dipendenti, addebitando a ciascuno di essi un importo forfettario per ogni pasto fruito, costituiscono operazioni escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. a), del D.M. 10 maggio 2019, in quanto operazioni rientranti tra quelle di cui all’art. 2, co. 1, lett. i), del D.P.R. 696/1996. Per le stesse, rimane fermo l’obbligo di annotazione dei corrispettivi sul relativo registro.
È, tuttavia, ammessa la possibilità di documentare tali operazioni, facoltativamente, mediante fatture differite riepilogative, nel rispetto dell’art. 21, co. 4, lett. a), del D.P.R. 633/1972, annotandole eventualmente mediante documento riepilogativo, a norma dell’art. 6 del D.P.R. 695/1996.
3.2. Operazioni effettuate in via marginale
L’art. 1, co. 1, lett. c), del D.M. 10 maggio 2019 dispone che sono escluse dall’applicazione del nuovo obbligo, sino al 31 dicembre 2019:
- le operazioni “collegate e connesse” a quelle di cui alle precedenti lett. a) e b). Peraltro, questa normativa non chiarisce puntualmente la locuzione “collegate e connesse”;
- le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972 effettuate in via marginale – in quanto i ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari dell’anno precedente – rispetto alle medesime fattispecie di cui alle lett. a) e b), ovvero alle operazioni soggette a fatturazione ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972.
In base a quest’ultima disposizione, ad esempio, se un soggetto passivo IVA ha realizzato nel 2018 un volume d’affari pari ad euro 800.000, derivante da operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972 per soli euro 8.000, non è obbligato a effettuare la memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi dal 1° luglio 2019. L’adempimento entrerà, invece, in vigore dal 1° gennaio 2020, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in occasione della risposta ad interpello 159/2019.
Per le operazioni “collegate e connesse” a quelle esonerate, nonché per le operazioni al dettaglio effettuate “in via marginale”, continua a sussistere sia l’obbligo di registrazione dei corrispettivi ex art. 24 del D.P.R. 633/1972 che quello di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
3.3. Operazioni nel corso di trasporti internazionali
Ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. d), del DM 10 maggio 2019, in fase di prima applicazione, sono escluse dal nuovo obbligo le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di trasporti internazionali, come, ad esempio, le crociere. Sul punto, si osserva, peraltro, che non è stato chiarito a quale nozione di “trasporto internazionale” si possa fare riferimento.
Questo esonero verrà meno a partire dalla data che sarà individuata con un successivo Decreto Ministeriale (art. 3 del D.M. 10 maggio 2019).
Rimangono fermi, per tali operazioni, gli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. 633/1972 e di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta.
3.4. Distributori automatici e di carburante
L’art. 2 del D.M. 10 maggio 2019 conferma che l’introduzione del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi non incide sull’applicazione della disciplina settoriale prevista per le operazioni effettuate mediante distributori automatici e per le cessioni di benzina e gasolio. Per tali operazioni, gli adempimenti in parola erano già previsti in via obbligatoria dall’art. 2, co. 1-bis e 2, del D.Lgs. 127/2015.
Il nuovo Decreto aggiunge, tuttavia, una semplificazione per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, stabilendo che tali soggetti, fino al 31 dicembre 2019, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1% del volume d’affari relativo al 2018. Conseguentemente, tali operazioni potranno continuare ad essere documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale.
3.5. Esoneri connessi al luogo di esercizio dell’attività
Si è tuttora in attesa dell’emanazione del provvedimento previsto dall’art. 2, co. 6-ter, del D.Lgs. 127/2015, secondo cui le operazioni al dettaglio effettuate in specifiche zone, individuate con Decreto Ministeriale, possono continuare ad essere certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale.
3.6. Facoltà di trasmissione dei dati
Per tutte le operazioni escluse dal nuovo obbligo, ai sensi del D.M. 10 maggio 2019 rimane ferma la possibilità di effettuare i nuovi adempimenti su base facoltativa.
4. Dati oggetto di memorizzazione e trasmissione
L’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 127/2015 stabilisce che i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972 memorizzano in via elettronica e trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri. Tuttavia, la norma non individua in modo specifico le operazioni soggette ai nuovi obblighi. Peraltro, tenendo conto di quanto riportato nelle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 182017/2016, si ritiene di dover fare riferimento ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 633/1972, ossia delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Le stesse specifiche tecniche indicano che le informazioni da memorizzare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate sono quelle di cui al documento “Tipi dati per i corrispettivi”, allegato al citato provv. 182017/2016. Si tratta, in particolare, dei dati relativi alla trasmissione e all’eventuale periodo di interruzione dell’attività, della data e dell’ora in cui è avvenuta la rilevazione, nonché dei dati di riepilogo delle operazioni, distinte in base all’aliquota o alla natura delle stesse.
5. Modalità di memorizzazione e trasmissione
Ai sensi dell’art. 2, co. 3, del D.Lgs. 127/2015, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Nel rispetto di tali prescrizioni, l’Agenzia delle Entrate, con il provv. 182017/2016, ha stabilito che gli obblighi in parola possono essere adempiuti mediante i seguenti strumenti:
- i Registratori Telematici definiti dallo stesso provvedimento;
- i registratori di cassa di cui alla Legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all’art. 12 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, appositamente adattati alle nuove funzioni telematiche (secondo quanto indicato dal paragrafo 8 delle specifiche tecniche);
- una procedura web gratuita messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, e utilizzabile anche da dispositivi mobili.
5.1. Registratori telematici
Nel caso dei registratori telematici (RT), è necessario che:
- · il soggetto passivo IVA provveda a far installare l’apparecchio e ad accreditarsi come “esercente” sul sito Fatture e Corrispettivi;
- · l’apparecchio sia censito, attivato e messo in funzione dai tecnici abilitati (la data di messa in funzione coincide con il primo invio telematico dei dati);
- · il soggetto passivo apponga sul registratore telematico il QRcode, rilasciato al termine della fase di attivazione sul portale Fatture e Corrispettivi.
Sono, inoltre, previste verificazioni periodiche obbligatorie degli apparecchi.
I registratori telematici sono in grado di memorizzare, all’interno di memorie permanenti e inalterabili, sia i dati di dettaglio che quelli di riepilogo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate.
Ai fini della trasmissione, il registratore telematico:
- elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo;
- al momento della chiusura giornaliera, genera un file in formato XML, secondo il tracciato riportato nell’allegato “Tipi dati per i corrispettivi”;
- sigilla elettronicamente il file;
- lo trasmette al sistema dell’Agenzia delle Entrate in via telematica;
- contestualmente alla trasmissione del file, riceve dal sistema dell’Amministrazione Finanziaria l’esito che attesta l’avvenuto controllo formale;
- l’esito, ed eventualmente il file generato ovvero i dati in esso contenuti e trasmessi, sono conservati nella memoria permanente di dettaglio e sono disponibili per la consultazione presso il punto vendita.
5.2. Procedura web
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è attiva una procedura web gratuita per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi in luogo dei registratori telematici, introdotta al fine di semplificare gli adempimenti per i soggetti che normalmente certificavano le operazioni mediante ricevuta fiscale.
5.3. Termini di trasmissione dei dati
I dati dei corrispettivi devono essere trasmessi quotidianamente, all’atto della chiusura giornaliera, e nella fascia oraria compresa tra le ore 00:00 e 22:00 (cfr. risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2019 n. 9). Tuttavia, è prevista la possibilità di inviare i dati con frequenza variabile, entro un intervallo massimo di 5 giorni dall’effettuazione delle operazioni. Con il c.d. Decreto Crescita è stata prevista la possibilità di trasmettere i dati entro 12 giorni per il primo semestre di applicazione dell’obbligo. È stata inoltre prevista la non applicazione di sanzioni qualora la trasmissione dei corrispettivi avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
5.4. Soggetti “multicassa”
In base al paragrafo 3 delle specifiche tecniche, contenute nel provv. Agenzia delle Entrate 182017/2016, gli esercenti che operano con tre o più punti cassa per singolo punto vendita possono memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico “punto di raccolta” (almeno uno per punto vendita, cfr. risposta ad interpello delle Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2019, n. 9), il quale può essere costituito da:
- un registratore telematico;
- un “Server-RT”, ossia un server gestionale utilizzato per il consolidamento dei dati dei punti cassa e opportunamente adattato, ovvero uno di consolidamento collegato a un registratore telematico.
Tuttavia, per avvalersi della descritta modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati, tali soggetti sono tenuti ad adempiere ulteriori obblighi, dovendo:
- far certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali;
- dotarsi di un processo di controllo interno, conforme a quello indicato dalle specifiche tecniche e coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al Modello di organizzazione e controllo di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, ove previsto. In particolare, questo processo deve garantire che ad ogni corrispettivo corrisponda un incasso e che le differenze siano riconciliate e supportate dalla documentazione stabilita, la quale deve essere conservata per dieci anni;
- far certificare la conformità del processo di controllo, con riferimento sia ai processi amministrativi e contabili che ai sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione dei dati, da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali. Per la certificazione di conformità dei sistemi informatici, è altresì possibile rivolgersi ad istituti universitari e al CNR.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica 20 marzo 2019, n. 13, la certificazione di conformità dei vari processi deve essere preventiva, o al più contestuale alla loro entrata in funzione. Tuttavia, considerando che il nuovo obbligo entrerà in vigore soltanto dal 1° gennaio 2020 (o, per alcuni soggetti, dal 1° luglio 2019), è ammessa la possibilità di procedere alla certificazione entro tali date. Successivamente, le verifiche dovranno essere eseguite ogni tre anni.
5.5. Sistema tessera sanitaria
Ai sensi dell’art. 2, co. 6-quater, del D.Lgs. 127/2015, i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972 e che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell’art. 3, co. 3 e 4 del D.Lgs. 175/2014 e dei relativi Decreti Ministeriali (ad esempio, farmacie e parafarmacie) possono adempiere al nuovo obbligo mediante la memorizzazione e la trasmissione dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.
6. Documentazione delle operazioni
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, come anticipato, sostituiscono:
- l’obbligo di registrazione di cui all’art. 24, co. 1, del D.P.R. 633/1972;
- le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta.
6.1. Obbligo di emissione della fattura
Rimane fermo, anche a fronte dei nuovi adempimenti, l’obbligo di emissione della fattura richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
In caso di emissione della fattura, anche su base volontaria, non ricorre l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (cfr. risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2019 n. 149). Peraltro, al di fuori delle ipotesi di esonero individuate dall’art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico e inviata al Sistema di Interscambio.
L’emissione del documento elettronico, in modalità ordinaria o semplificata, potrà avvenire mediante gli stessi Registratori Telematici utilizzati per inviare i corrispettivi, che consentono, infatti, di memorizzare i dati della fattura e di trasmettere telematicamente il documento ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015.
6.2. Documento commerciale
In mancanza dell’emissione della fattura, le operazioni dovranno in ogni caso essere documentate, almeno ai fini commerciali, mediante la nuova tipologia di documento definita dal D.M. 7 dicembre 2016.
Questo documento può, infatti, essere rilasciato mediante sia i registratori telematici che la procedura web dell’Agenzia delle Entrate: costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia. Generalmente, il documento commerciale contiene almeno le seguenti informazioni:
- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
- numero di partita IVA dell’emittente;
- ubicazione dell’esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (in alternativa, per i prodotti medicinali, il numero AIC);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Su richiesta del cliente, tuttavia, il documento commerciale dovrà essere emesso con l’indicazione anche del codice fiscale o della partita IVA dell’acquirente, assumendo così validità anche ai fini fiscali. In tal modo, esso sarà considerato idoneo per la deduzione delle spese agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF, nonché per attestare l’effettuazione delle operazioni ai fini della fatturazione differita.
Il documento potrà essere emesso in formato cartaceo ovvero, previo accordo con il destinatario, in formato elettronico, garantendone l’autenticità e l’integrità.
7. Regime sanzionatorio
Ai sensi dell’art. 2, co. 6, del D.Lgs. 127/2015, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si producono le conseguenze di cui agli artt. 6, co. 3, e 12, co. 2, del D.Lgs. 471/1997:
- la sanzione del 100% dell’imposta corrispondente all’importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;
- la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o dell’esercizio dell’attività, per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio.
Non sembra sia prevista una specifica sanzione in caso di mancata emissione del documento commerciale.
8. Credito d’imposta per l’adeguamento
Al fine di agevolare l’acquisto dei registratori telematici o l’adattamento di altri strumenti per la memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi, l’art. 2, co. 6-quinquies, del D.Lgs. 127/2015 ha previsto l’attribuzione, per il 2019 e il 2020, di un credito d’imposta.
Questa agevolazione è riconosciuta nella misura del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di euro 250 nel caso di acquisto, ed euro 50 nell’ipotesi di adattamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, mediante il modello F24 (indicando il codice tributo “6899”), che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- a condizione che il pagamento sia stato effettuato con mezzi tracciabili, come assegni bancari e postali, circolari e non, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, credito o prepagate (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 49842, che richiama il provv. 4.4.2018 n. 73203);
- a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli apparecchi e il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili.
Tale beneficio non è soggetto al limite annuale di euro 250.000 per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI (art. 1 co. 53 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244), né a quello generale annuale di euro 700.000 per le compensazioni nel modello F24 (art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Il credito d’imposta in argomento dovrà, infine, essere indicato nel modello REDDITI dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.