CIRCOLARE 63 DEL 21 OTTOBRE 2019
FATTURA ELETTRONICA: L’INDICAZIONE DELLA “DATA”
NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Rif. normativi
e di prassi: |
L. 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) |
Ns. Circolare n. 28/2018, 37/2018, 40/2018, 44/2018, 60/2018, 61/2018, 3/2019, 10/2019, 23/2019, 24/2019, 25/2019, 32/2019, 37/2019, 47/2019, 56/2019 | |
Risposta n. 389 del 24 settembre 2019 – Agenzia delle Entrate |
In sintesi
Con la risposta n. 389 del 24 settembre scorso l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della corretta indicazione della “data” nel corpo della fattura elettronica riguardante prestazioni di servizi eseguite nel corso dello stesso mese solare nei confronti di uno stesso soggetto.
Il caso oggetto di interpello, e sul quale l’agenzia ha fornito indicazioni con la presente risposta, riguarda appunto il caso di un soggetto che esegue lavorazioni meccaniche su beni di terzi e che, al momento della riconsegna della merce, rilascia un DDT con causale “reso lavorato”.
In particolare, a fronte della emissione di diversi DDT nelle date del 10/9, 20/9 e 28/9 il prestatore chiede quale data è possibile indicare nella fattura elettronica ed entro quale termine è possibile trasmetterla al sistema di interscambio.
Sul punto l’Agenzia delle entrate, richiamando quanto affermato nella precedente circolare n. 14/E/2019, ribadisce che:
- è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione;
- la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione, ferma restando la possibilità di sfruttare il termine concesso dall’articolo 21, comma 4, primo periodo del decreto Iva che prevede, per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI, che la fattura possa essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione (fatturazione immediata);
- restano valide le prescrizioni contenute nella lettera a) dell’articolo 21, comma 4 del decreto Iva che prevede, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996 nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, la possibilità di emettere un’unica fattura recante il dettaglio delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione (fatturazione differita).
Nella “differita” via libera alla indicazione del giorno di fine mese
Con riferimento all’ultimo caso evidenziato, quello della fatturazione differita, la recente risposta all’interpello 389/2019 integra quanto già affermato dalla circolare n. 14/E/2019, e cioè la possibilità di indicare la data dell’ultima operazione effettuata, precisando che “è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”. Si tratta di un chiarimento importante che viene incontro alle esigenze degli operatori che potranno, quindi, indicare nel documento elettronico differito il giorno di fine mese. |
Tornando al caso oggetto dell’interpello, invece, l’agenzia delle entrate finisce per concludere che l’ipotesi delle lavorazioni meccaniche su beni di terzi in precedenza descritta non rappresenta un caso di fattura “differita” bensì di fattura “immediata”. Ciò in quanto
“le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta”. |
Esigibilità dell’imposta che, nel caso descritto, coincide (a parte il caso della anticipata emissione della fattura) con il pagamento del corrispettivo, come previsto dall’articolo 6, comma 3, primo periodo del decreto Iva.
Non essendosi verificato alcun pagamento in corrispondenza delle singole lavorazioni attestate da DDT (la cui funzione appare unicamente valida ai fini reddituali in quanto documenta l’avvenuta esecuzione della prestazione), è quando il prestatore decide nella sua piena discrezionalità di emettere fattura che si manifesta l’esigibilità dell’imposta.
Con la conseguenza che – trattandosi di fatturazione immediata – si può sfruttare il termine concesso dall’articolo 21, comma 4, primo periodo del Decreto Iva che prevede, per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI, il termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.
Pertanto:
- nel caso di fattura che espone nel campo “data” 30 settembre 2019 la stessa potrà essere trasmessa allo SdI entro il giorno 12 ottobre 2019 e dovrà concorrere alla liquidazione del mese di settembre;
- nel caso di fattura che espone nel campo “data” 01 ottobre la stessa potrà essere trasmessa allo SdI entro il giorno 13 ottobre 2019 ma in questo caso dovrà concorrere alla liquidazione del mese di ottobre;