CIRCOLARE STRAORDINARIA DEL 21 MAGGIO 2020

DL RILANCIO – PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE – PARTE II

Rif. normativi

e di prassi:

DL 19 maggio 2020 n. 34 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 21/L S.G. n. 128)

In sintesi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il corposo “Decreto Rilancio”, in vigore dal 19/05/2020. Di seguito la seconda parte delle novità introdotte.

ATTI della P.A. – VALIDITÀ – art. 81

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), ad eccezione del documento unico di regolarità contributiva, che conserva validità sino al 15 giugno 2020.

La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

CREDITI d’IMPOSTA “ANTI COVID-19” – CESSIONE – art. 122

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, potranno optare – in luogo dell’utilizzo diretto in compensazione (senza i limiti di legge) – per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari).

L’attuazione della misura è demandata all’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

ALIQUOTE IVA e ACCISE – CLAUSOLE di SALVAGUARDIA – art. 123

Prevista l’abrogazione dell’art. 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) e dell’art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

Di conseguenza, le cosiddette “clausole di salvaguardia” vengono “sterilizzate” in via definitiva, con l’effetto di eliminare l’aumento delle aliquote Iva e delle accise, altrimenti previsto dal 1° gennaio 2021.

IVA – MASCHERINE e DPI – ART. 124

Si applica l’aliquota Iva del 5 per cento alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (viene in tal senso modificata la Tabella A , parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72).

Fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni saranno esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO e ACQUISTO DPI – CREDITO d’IMPOSTA – art. 125

Riconosciuto un credito d’imposta del 60 per cento (fino all’importo massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario) sulle spese – sostenute entro il 31 dicembre 2020 – di:

  • sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi).

Il credito d’imposta, non imponibile ai fini IRES/IRPEF/IRAP, potrà essere utilizzato in compensazione, senza i limiti di legge, oppure in dichiarazione dei redditi.

Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi riconosciuti.

VERSAMENTI – SOSPENSIONE dei TERMINI – art. 126

Il decreto dispone un’ulteriore proroga della sospensione dei termini di versamento prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e dal decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).

Si tratta in particolare dei contribuenti indicati dagli artt. 61 e 62, commi 2 e 3 , del decreto Cura Italia per i quali era stato sospeso il pagamento di ritenute, Iva e contributi dal 2 marzo al 30 aprile scorso, con ripresa dei pagamenti entro il 31 maggio 2020, appartenenti alle filiere maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento, nonché delle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.

A questi si aggiungono le imprese e i professionisti che, per effetto dell’art. 18 del decreto Liquidità, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti ad aprile e maggio, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020. Si tratta in particolare dei contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 33 per cento e dei soggetti con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento.

I pagamenti potranno essere effettuati in unica soluzione a partire, come detto, dal 16 settembre 2020 o in quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro la predetta data.

Nel dettaglio, viene disposto quanto segue:

TRIBUTI/

CONTRIBUTI

SOSPESI

PERIODO di SOSPENSIONE

ORIGINARIO

RIFERIMENTI

NORMATIVI

SOGGETTI

INTERESSATI

RIPRESA della RISCOSSIONE
Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Trattenute relative all’addizionale regionale e comunale

Iva

Contributi previdenziali e assistenziali

Premi per l’assicurazione obbligatoria

Mesi di aprile 2020 e maggio 2020 Art. 18, D.L. 23/2020 Esercenti attività d’impresa, arte o professione ed enti non commerciali, aventi i requisiti di cui all’art. 18, D.L. n. 23/2020 Entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo di giugno 2020).
Ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 Non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 a tali ritenute d’acconto Art. 19, D.L. n. 23/2020 Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 È possibile versare le ritenute d’acconto, oggetto della sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020)
Sospensione dei versamenti indicati all’art. 61, D.L. n. 18/2020 Periodi indicati all’art. 61, D.L. n. 18/2020 Art. 61, D.L. n. 18/2020 Contribuenti che operano nei settori indicati all’art. 61, D.L. n. 18/2020 Il termine è prorogato dal 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche: il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le stesse modalità di rateizzazione.

Sospensione dei versamenti di cui all’art. 62, commi 2 e 3, D.L. n. 18/2020 Periodi indicati all’art. 6, commi 2 e 3 , D.L. n. 18/2020 Art. 62, commi 2 e 3 , D.L. n. 18/2020; D.M. 24 febbraio 2020 Contribuenti di cui all’art. 62, commi 2 e 3 , D.L. n. 18/2020 La ripresa della riscossione passa dal 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in 4 rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020.

ASSOCIAZIONI e SOCIETÀ SPORTIVE – art. 127

Prorogato dal 31 maggio al 30 giugno 2020 il periodo di sospensione – previsto dall’art. 61, comma 5 , del D.L. n. 18/2020 – dei termini di versamento delle ritenute alla fonte operate da associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei propri dipendenti (ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R 600/1973). Nei confronti dei medesimi soggetti, per lo stesso periodo sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

IVAFE – art. 134

Sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, l’Ivafe (Imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero) si applicherà nella misura di 100 euro su base annua: si tratta quindi della stessa misura prevista per l’imposta di bollo; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, la misura massima del tributo è pari a 14mila euro.

Riferimento normativo

Si prevede infatti la modifica dell’art. 19, comma 20, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Manovra 2020

Si ricorda che per effetto dell’art. 1, commi 710 e 711, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 219, n. 160) è stato modificato l’ambito soggettivo di applicazione dell’Ivafe.

Ora, infatti, sono tenuti al versamento anche i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 167/1990, residenti in Italia. A decorrere dal 2020, quindi, sono soggetti al tributo:

  • le persone fisiche;
  • gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti che detengono attività finanziarie all’estero.

CONTRIBUTO UNIFICATO – art. 135

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini previsti:

  • per il computo delle sanzioni dovute per il ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato (di cui all’art. 16 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);
  • dall’art. 248 del D.P.R. 115/2002, relativamente all’invito al pagamento del contributo unificato.

TERRENI e PARTECIPAZIONI – RIVALUTAZIONE – art. 137

Per le persone fisiche e le società semplici la possibilità di procedere alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) è stata estesa ai beni posseduti al 1° luglio 2020 (l’ultima proroga era stata disposta dalla legge di Bilancio 2020 – Legge 27 dicembre 2020, n. 160 ). In tal caso l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’11 per cento:

  • per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del Tuir, e per le partecipazioni non qualificate;
  • per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Imposta sostitutiva

Può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Perizia
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

TARI, IMU – DELIBERE – art. 138

I termini per l’approvazione delle delibere in materia di TARI e IMU vengono uniformati al 31 luglio 2020.

CORRISPETTIVI – MEMORIZZAZIONE e TRASMISSIONE TELEMATICA – SANZIONI – art. 140

Il decreto-legge in commento dispone l’inapplicabilità fino al 1° gennaio 2021 delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti

Tali soggetti restano comunque obbligati ad emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 633/72 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019, n. 236086.

SISTEMA TESSERA SANITARIA – art. 140

Slitta al 1° gennaio 2021 il termine entro il quale dovrà essere effettuato l’adeguamento dei registratori telematici ai fini della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria (art. 2, comma 6-quater, D.lgs. 127/2015).

LOTTERIA dei CORRISPETTIVI – art. 141

Slitta dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l’avvio della lotteria dei corrispettivi (art. 1, comma 540, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di Stabilità 2017).

FATTURE ELETTRONICHE – IMPOSTA di BOLLO – art. 143

L’art. 12-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, aveva introdotto una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta. Ora il decreto dispone la proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 dell’applicazione di tale norma.

RIMBORSI FISCALI – SEMPLIFICAZIONI – art. 145

Nei confronti di tutti i contribuenti i rimborsi potranno essere effettuati senza applicare la procedura di compensazione di cui dall’art. 28-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

COMPENSAZIONE con l’F24 – NUOVO LIMITE – art. 147

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 516 mila euro per ciascun anno solare; dal 2014, tale limite è stato elevato a 700mila euro dall’art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35. Ora, il decreto in esame dispone che a decorrere dal 2020 il predetto limite è elevato da 700mila a 1 milione di euro.

CONTENZIOSO – ISTITUTI DEFLATTIVI – TERMINI – art. 149

Prorogati dal 9 marzo al 16 settembre 2020 i termini di versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

RICORSI in CTP – TERMINI – art. 149

Prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti definibili ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del D.L. 119/2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. I versamenti prorogati devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere da settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

PIGNORAMENTI su STIPENDI e PENSIONI – SOSPENSIONI – art. 152

Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Fino alla stessa data del 31 agosto 2020, inoltre, tali somme non saranno sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

RISCOSSIONE – TERMINI – “ROTTAMAZIONE-TER” – “SALDO E STRALCIO” – art. 154

Attraverso alcune modifiche all’art. 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), si dispone:

  • il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
  • che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decada dalle rateazioni accordate in caso di mancato pagamento di 10 rate (e non più 5);
  • che il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la “tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018);
  • l’eliminazione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

ACCERTAMENTI TRIBUTARI – SOSPENSIONI – art. 157

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Controlli formali e avvisi bonari

Dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non si procede inoltre agli invii:

  • delle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (controlli formali e automatizzati);
  • delle comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • degli inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
  • degli atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98;
  • degli atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna;
  • degli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21, Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;

elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020.

Cartelle di pagamento

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente:

  • alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72;
  • alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir;
  • alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73.

Interessi
Relativamente agli atti di cui sopra, notificati nel 2021, non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

MOD. 730 – AMPLIAMENTO PLATEA dei CONTRIBUENTI – art. 159

Con riferimento al periodo d’imposta 2019, viene ampliata la platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730 dipendenti senza sostituto d’imposta – e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille – ai sensi dell’del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Ciò al fine di superare le difficoltà che potrebbero verificarsi nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute

operate dal sostituto d’imposta.

Se dal 730 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale tramite il modello F24. Se invece emerge un credito, il rimborso è eseguito dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).

TAX CREDIT VACANZE – art. 176

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi

offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive. In particolare:

  • il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona;
  • Il credito è fruibile nella misura del 80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto;
  • lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

Attuazione della misura

Seguirà un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, con il quale saranno emanate le disposizioni attuative dell’agevolazione in commento.

IMPRESE di PUBBLICO ESERCIZIO – TOSAP SOSPENSIONE – art. 181

Il decreto prevede l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

La norma dispone inoltre che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642/1972.

TAX CREDIT PUBBLICITÀ – art. 186

Per il solo 2020, è previsto l’innalzamento dal 30 al 50 per cento dell’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 (successivamente modificato dall’art. 98 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

BONUS EDICOLE – art. 189

È riconosciuto a favore delle edicole un contributo (esentasse) una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per il 2020; per poterne fruire occorre presentare un’istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

IMPIANTI SPORTIVI – art. 216

Stante la sospensione dell’attività sportiva,

  1. le parti che hanno in essere rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici, possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31/07/2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario originariamente pattuite, potendo anche procedere alla proroga della durata del rapporto;
  2. Il conduttore dell’impianto sportivo ha diritto a una riduzione del canone locatizio pari al 50% del canone contrattualmente stabilito per i cinque mesi da marzo a luglio 2020;
  3. L’emergenza sanitaria in corso, inoltre, rappresenta “impossibilità sopravvenuta” all’utilizzo di abbonamenti presso palestre, piscine e impianti sportivi in genere; l’utilizzatore quindi può chiedere il rimborso del corrispettivo riguardante il periodo di sospensione entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto; il gestore può (i) rimborsare tale costo oppure (ii) erogare un voucher di pari imposto.

INCENTIVI per MOBILITA’ SOSTENIBILE – art. 229

È concesso un credito pari al 60% della spesa sostenuta (con un tesso massimo di euro 500) per gli acquisti (dal 04 maggio al 31 dicembre 2020, di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovettura.