CIRCOLARE 24 DEL 15 GIUGNO 2020
ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Rif. normativi
e di prassi: |
DL 19 maggio 2020 n. 34 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Ufficiale n. 128) |
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 230439/2020 del 10/06/2020 | |
Circ. Agenzia Entrate 15/E/2020 del 13/06/2020 | |
N. Circ. Straord. del 11/06/2020 |
In sintesi
Dopo la pubblicazione del modello per la presentazione dell’istanza, con le relative istruzioni, approvato con il Provvedimento n. 230439/2020 , con la Circolare 13 giugno 2020, n. 15/E , l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche i chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo in merito all’art. 25 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), che introduce la possibilità per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19 di ottenere contributi a fondo perduto. Nel documento di prassi vengono delineati i passaggi da seguire e le condizioni da verificare per accedere al contributo, che vengono qui riepilogati, con particolare attenzione alla delimitazione dell’ambito soggettivo e delle procedure previste ai fini dell’accesso alla misura e ricordando altresì che da oggi, 15 giugno 2020, è possibile la presentazione dell’istanza.
I beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio possono farne richiesta all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 giugno 2020. E l’Agenzia delle Entrate effettuerà solo alcuni controlli formali e di coerenza, confrontando i dati dell’istanza con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Solo in seguito all’erogazione saranno, invece, eseguiti i controlli di merito tra cui, ad esempio, l’incrocio con i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 15/E del 13 giugno, il contributo sarà quindi riconosciuto sotto condizione risolutiva con successivo recupero, previa applicazione di sanzioni e interessi, nei confronti di coloro che lo abbiano percepito indebitamente.
Come accedere al contributo a fondo perduto
Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 230439 del 10 giugno 2020 ha definito il contenuto informativo del modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la richiesta dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 25 del decreto Rilancio.
Nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, la stessa Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito specifici chiarimenti sui passi da seguire e le condizioni da verificare per accedere al contributo.
La richiesta può essere effettuata a partire da oggi, 15 giugno 2020, e fino al termine del 13 agosto 2020. Nel caso in cui il richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, invece, i canali di invio delle domande saranno attivi dal 25 giugno e resteranno aperti fino al 24 agosto.
Nei medesimi termini è possibile presentare, in caso di errori, una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, che potrà essere inviata anche oltre i termini indicati.
L’invio del modello va effettuato mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline) ovvero attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure delegato ad un intermediario abilitato. Nel solo caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, come indicato nel provvedimento (§3.2), lo stesso deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente ed essere inviato esclusivamente tramite PEC all’Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle Entrate: i controlli
Coerentemente con l’intenzione di un’erogazione rapida delle risorse, il modello richiede le informazioni essenziali e determinerà l’attivazione di una prima serie di controlli formali che, laddove superati, determineranno l’accredito delle risorse nell’arco di qualche giorno (circa 10 giorni lavorativi stando alle indicazioni fornite dal Ministro dell’Economia), mentre solo in un secondo momento gli enti preposti effettueranno gli opportuni controlli di merito.
Controlli formali
In particolare, stando quanto chiarito dal provvedimento (§5.1) sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle Entrate effettuerà solo alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Tali controlli, dettagliati nelle specifiche tecniche, si sostanziano nella verifica dei dati presenti nell’istanza (per esempio, l’esistenza del codice fiscale del richiedente, della partita IVA attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori, eccetera).
Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una “ricevuta di scarto”. Viceversa, in caso di esito positivo, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la “presa in carico” dell’istanza per successivi controlli più approfonditi.
Controlli di merito
In particolare, dopo la prima ricevuta di presa in carico, il sistema dell’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli riferiti alla coerenza di alcuni dati, compresa la verifica che il codice fiscale del richiedente sia effettivamente l’intestatario o cointestatario dell’Iban indicato nel modello.
In sede di determinazione del contributo, come indicato nelle specifiche tecniche, sarà verificata la coerenza tra l’impostazione dei valori contenuti nell’istanza e le informazioni desumibili dalle dichiarazioni IVA o le liquidazioni periodiche relative al periodo d’imposta 2019 eventualmente presentate. Ulteriori controlli di coerenza saranno eseguiti anche con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate.
Al termine di questa seconda serie di controlli di coerenza (entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico) il sistema dell’Agenzia emetterà, in caso di esito positivo, una seconda ricevuta di accoglimento dell’istanza con contestuale esecuzione del mandato di pagamento del contributo, ovvero, in caso di esito negativo, una ricevuta di scarto.
Nella circolare 15/E diffusa il 13 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, “in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale, il contributo a fondo perduto è concesso sotto condizione risolutiva”.
È solo in seguito all’erogazione del contributo, infatti, che il provvedimento n. 230439/2020 (§5.2) dispone che l’Agenzia delle entrate proceda al controllo di merito dei dati dichiarati ai sensi degli artt. 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, ed effettuerà ulteriori verifiche anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.
Ulteriori controlli
Inoltre, saranno effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali i quali saranno disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra i ministeri dell’Economia e dell’Interno e l’Agenzia delle Entrate. Sulla base di un ulteriore protocollo l’agenzia delle Entrate trasmetterà alla Guardia di Finanza i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute.
Sanzioni
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle Entrate procederà alle attività di recupero, irrogando la sanzione prevista dall’art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento, oltre agli interessi. Si applicano, inoltre, le previsioni di cui 316-ter del codice penale, per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
Casi specifici
Nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, si legge nella circolare, il soggetto firmatario dell’istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’Amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero sarà emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.
Come espressamente disciplinato al punto 6 del provvedimento, il soggetto che abbia indebitamente percepito il contributo (in tutto o in parte), anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, potrà regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997).
Il versamento delle predette somme dovrà essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione utilizzando i codici tributo che saranno istituiti con una prossima risoluzione.