CIRCOLARE 27 DEL 29 GIUGNO 2020
CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI SULLE COMMISSIONI PER PAGAMENTI TRACCIATI RICEVUTI
Rif. normativi
e di prassi: |
Art. 22, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” |
In sintesi
Al via dal 1° luglio il tax credit per incentivare l’utilizzo dei pagamenti con carte di credito, bancomat o prepagate per le operazioni di imprese e professionisti verso i consumatori finali.
Per le commissioni sulle transazioni effettuate dal 1° luglio mediante pagamenti elettronici da parte di privati a imprese e professionisti spetta infatti il credito d’imposta previsto dall’art. 22 del DL 124/2019.
Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni (teoricamente a prescindere dal regime contabile adottato), a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Tale soglia di ricavi/compensi dovrebbe essere determinata tenendo conto, per ciascun soggetto, delle proprie regole di determinazione (analogamente a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020 ai fini del contributo a fondo perduto).
Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta spetta in misura pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento, ma per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020.
I pagamenti rilevanti sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili offerti dai prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, sesto comma del DPR 605/73 (banche, Poste italiane, intermediari finanziari ecc.) e dai prestatori di servizi di pagamento diversi, in considerazione dell’accettazione in Italia, da parte del prestatore di servizio di pagamento (c.d. “soggetto convenzionatore”), degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti.
Nell’ambito dell’Allegato tecnico previsto dal provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile 2020, è stato chiarito che ai fini dell’agevolabilità delle commissioni rileva l’accettazione sul territorio nazionale da parte dei soggetti convenzionatori e non la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili: ad esempio, può essere considerata utile ai fini del credito d’imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano.
Viene altresì precisato che non rientrano invece tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili, ai fini del provvedimento, i bollettini postali e gli assegni.
Ai fini del beneficio fiscale, le transazioni con le suddette carte devono poi riguardare soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei “privati”, essendo quindi escluse dall’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA.
Sono quindi escluse dall’agevolazione le commissioni relative alle carte “business” (Allegato al provvedimento Banca d’Italia).
In merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Il credito, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo, ma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
L’agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”.
Comunicazioni dei prestatori di servizi di pagamento
Ai sensi del comma 5 del citato art. 22, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie ai fini del credito d’imposta. I termini, le modalità e il contenuto di tale comunicazione sono stati definiti dal provvedimento 29 aprile 2020 n. 181301.
La Banca d’Italia, con provvedimento 21 aprile 2020, ha inoltre individuato le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento trasmettono agli esercenti, con cui hanno stipulato un contratto di convenzionamento, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte ai fini del credito d’imposta.
Tali informazioni devono essere trasmesse per via telematica (ad esempio tramite PEC o con pubblicazione nell’on line banking dell’esercente) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.