Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 di ieri, 29 giugno, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Il DPCM stabilisce infatti che i versamenti devono essere effettuati:
entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
– oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, aspetto che non era considerato dal precedente comunicato stampa.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, il DPCM stabilisce che, analogamente allo scorso anno (cfr. art. 12-quinquies comma 3 del DL 34/2019), la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014, come già indicato nel precedente comunicato stampa;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, quindi:

  • il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES;
  • il saldo 2019 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2019 e l’eventuale acconto 2020 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
  • le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa) o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
  • il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.

Il calendario risulta pertanto il seguente:

  • prima scadenza 30 giugno (o 30 luglio con lo 0,4% in più) per i soggetti che non rientrano nelle caratteristiche sovra esposte ai fini del differimento, ovvero i “privati”, che non siano soci o coadiuvanti di imprese rientranti nella proroga;
  • prima scadenza 20 luglio (o 20 agosto con lo 0,4% in più) per i soggetti per i quali siano stati approvati gli ISA (che siano da applicarsi o meno, in presenza di cause di esclusione o inapplicabilità).