CIRCOLARE 32 DEL 21 SETTEMBRE 2020

DETERMINATA LA PERCENTUALE DEL CREDITO D’IMPOSTA SPI E SANIFICAZIONE E IL RELATIVO CODICE TRIBUTO

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 125, DL n. 34/2020
Provvedimento Agenzia Entrate 11.9.2020
Risoluzione Agenzia Entrate 14.9.2020, n. 52/E
Ns. Circolari n. 28/2020, 30/2020 e straordinaria del 21/05/2020

In sintesi

Il c.d. “Decreto Rilancio” ha introdotto uno specifico credito d’imposta, c.d. bonus “sanificazione / acquisto DPI”, pari al 60% delle spese sostenute dal beneficiario.

Al fine di rispettare il limite di spesa previsto (€ 200 milioni), il Legislatore ha optato per riconoscere tale credito d’imposta in misura pari alla percentuale (15,6423%) ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, desumibile dalle apposite comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha istituito lo specifico codice tributo da riportare nel mod. F24 per l’utilizzo in compensazione, a decorrere dal 14.9.2020, del bonus in esame.

 

L’art. 125 del “Decreto Rilancio” ha previsto un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 di credito per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.

In argomento l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti (Circ. 20/E/ 2020 e 28/E/2020 e Provv. 10/07/2020).

Considerato che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato sulla base della percentuale quantificata “rapportando il limite complessivo di spesa … all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti”, con il Provvedimento 11.9.2020, l’Agenzia ha reso noto che la predetta percentuale risulta pari al 15,6423% (derivante dal rapporto € 200.000.000 / € 1.278.578142).

L’ammontare massimo spettante al beneficiario, quindi, è “limitato” a € 9.385 (60.000 x 15,6423%).

In particolare, il bonus in esame, determinato comunque sulla base delle spese effettivamente sostenute può essere utilizzato in compensazione tramite mod. F24, da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) a partire dal 14.9.2020.

L’ammontare del credito d’imposta fruibile è consultabile nel proprio “Cassetto fiscale”, calcolato applicando la suddetta percentuale agli importi comunicati mediante apposita istanza con scadenza 07/09/2020.

Recentemente, con la Risoluzione 14.9.2020, n. 52/E, la stessa Agenzia ha istituito il seguente codice tributo, utilizzabile nel mod. F24: “6917” – “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Nel campo “anno di riferimento” va indicato “2020”.

 

Si consiglia di utilizzare il credito (calcolato anche sulle spese che presuntivamente si sarebbero sostenute dal mese di presentazione dell’istanza a fine anno) solamente una volta sostenute le relative spese, al fine di non eccedere l’importo effettivamente spettante (pari al minimo tra credito assegnato e credito calcolato sulle spese effettivamente sostenute).

Leave a Comment