CIRCOLARE 38 DEL 30 NOVEMBRE 2020

NUOVE REGOLE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS

Rif. normativi

e di prassi:

D.Lgs. n. 175/2014
DM 19.10.2020

In sintesi

Con la pubblicazione sulla G.U. di uno specifico Decreto sono state apportate significative modifiche all’invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare si evidenzia che:

  • per le spese 2020 è richiesta anche la comunicazione della modalità di pagamento (salvo che per i casi di esclusione);
  • per le spese 2021 è richiesta l’indicazione anche del tipo di documento (fattura o altro), dell’aliquota IVA / natura dell’operazione, dell’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati esercitata dal contribuente. In tale ultimo caso i dati dovranno essere comunque trasmessi al STS (senza codice fiscale del contribuente);
  • i soggetti che intendono assolvere l’obbligo di invio dei corrispettivi con la trasmissione dei dati al STS devono darne comunicazione tramite l’apposito portale messo a disposizione dallo stesso STS;
  • l’invio delle spese 2020 dovrà essere effettuato entro il 31.1.2021 (come di consueto) mentre l’invio delle spese 2021 dovrà essere effettuato con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Il D.Lgs. n. 175/2014 ha introdotto, a carico dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche, l’obbligo di inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) entro il 31.1 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre il mod. 730 / REDDITI PF precompilato.

Nel corso del tempo, con appositi Decreti, la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento è stata ampliata e sono stati individuati i dati da inviare.

Ora con la pubblicazione sulla G.U. 29.10.2020, n. 270 del DM 19.10.2020 il MEF ha apportato significative modifiche che riguardano sia i dati che devono essere trasmessi sia i termini entro i quali tale adempimento deve essere assolto.

Si evidenzia che alcune delle modifiche apportate dal Decreto in esame riguardano anche le spese sostenute nel 2020 da inviare entro il prossimo 1.2.2021 (il 31.1 cade di domenica) ovvero entro l’1.3.2021 per i veterinari (il 28.2 cade di domenica), mentre altre riguardano le spese che saranno sostenute dal 2021.

ULTERIORI DATI RICHIESTI

L’art. 2 del Decreto in esame prevede l’implementazione delle informazioni che devono essere comunicate al STS.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’art. 1, commi 679 e 670, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha previsto che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

Tale “vincolo” non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.

Al fine di poter applicare tale disposizione, l’art. 2, comma 1, DM 19.10.2020 dispone che per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono … alla trasmissione dei dati … comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie di cui all’art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020.

Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020”.

In particolare, nell’Allegato A “Disciplinare tecnico riguardante la trasmissione dei dati ….”:

  • oltre ad essere confermato che l’indicazione della modalità di pagamento:
    • è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, Finanziaria 2020;
    • è facoltativa solo per le spese di medicinali e di dispositivi medici nonché per le spese inviate dalle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate al SSN;
  • è precisato che non è richiesta l’indicazione dello specifico strumento di pagamento utilizzato (ad esempio, bonifico bancario / carta di credito) ma più genericamente l’indicazione tracciabile / non tracciabile.

È necessario indicare la modalità di pagamento della spesa già in sede di invio al STS dei dati delle spese sostenute nel 2020, da effettuare entro il prossimo 1.2 / 1.3.2021 per le spese veterinarie.

TIPO DOCUMENTO FISCALE

Il comma 2 dell’art. 2 del Decreto in esame dispone che, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021, sarà necessario comunicare al STS anche il “Tipo di documento fiscale” per permettere la distinzione tra fatture e altri documenti fiscali (documento commerciale) ai fini dell’attuazione degli artt. 10-bis e 17, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019” (esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per le fatture relative a prestazioni / cessioni sanitarie a persone fisiche e possibilità di assolvere l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate tramite la trasmissione di tutti i corrispettivi al STS).

A tal fine nell’Allegato A “Disciplinare tecnico riguardante la trasmissione dei dati ….” è previsto che nell’apposito campo, da compilare obbligatoriamente, va indicato “D – documento commerciale” ovvero “F – fattura”.

ALIQUOTA IVA / NATURA DELL’OPERAZIONE

L’art. 2, comma 2, lett. b) del Decreto in esame prevede che, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021, per ciascuna operazione deve essere indicata, analogamente a quanto avviene nella fatturazione elettronica, l’aliquota IVA applicata ovvero la natura dell’operazione nei casi di mancata applicazione dell’IVA (ad esempio, codice “N4” per una prestazione esente ex art. 10, DPR n. 633/72).

OPPOSIZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Come noto il soggetto che sostiene la spesa sanitaria ha la possibilità di esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ferma restando tale possibilità e le relative modalità di esercizio previste dal DM 31.7.2015, l’art. 2, comma 2, lett. c) del Decreto in esame dispone ora che in caso di opposizione all’utilizzo dei dati con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021:

  • il soggetto obbligato all’invio è comunque tenuto a trasmettere al STS i dati relativi all’acquisto / prestazione sanitaria. In tal caso, il rispetto dell’opposizione comporta che non deve essere indicato / trasmesso il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa e manifestato l’opposizione;
  • è necessario indicare l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati nell’apposito nuovo campo.

TERMINI DI INVIO TELEMATICO DEI DATI AL STS

L’art. 7 ridefinisce la periodicità con la quale dovrà essere effettuato l’invio dei dati al STS. In particolare è previsto che:

  • per le spese sostenute nel 2020 la trasmissione dei dati va effettuata, come di consueto, entro il 31.1 (1.2.2021 in quanto il 31.1 cade di domenica);
  • per le spese sostenute dal 2021 la trasmissione va effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. Così, ad esempio, i dati contenuti nei documenti commerciali / fatture del mese di gennaio dovranno essere trasmessi entro l’1.3.2021 (il 28.2 cade di domenica).

I dati trasmessi al STS oltre il termine previsto vengono comunque memorizzati dal Sistema.

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE STS

L’art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 attraverso la trasmissione telematica al STS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

L’art. 15, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, ha integrato il citato comma 6-quater prevedendo che, a decorrere dall’1.7.2020 (termine differito all’1.1.2021 ad opera del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”), i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, tramite un registratore telematico (RT).

In altre parole, pertanto, con un unico adempimento (invio dei dati al STS) sono assolti 2 adempimenti (comunicazione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate e comunicazione delle spese sanitarie al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata).

Ora l’art. 6 del Decreto in esame dispone che i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS:

  • che intendono beneficiare già per le spese 2020 della possibilità di inviare tutti dati dei corrispettivi al STS per assolvere entrambi gli adempimenti, devono comunicare tale scelta mediante l’apposita funzione messa a disposizione dal Sistema sul proprio sito Internet;
  • dall’1.1.2021, con l’entrata in vigore del predetto obbligo, sono tenuti a trasmettere tutti i dati dei corrispettivi al STS, al fine di consentire l’assolvimento dei citati adempimenti con un unico invio:
    • tramite un RT (o analogo strumento tecnologico previsto per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28.10.2016);
    • entro i termini di cui all’art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. n. 127/2015 ossia entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Dovrà essere chiarito se ed a favore di quali soggetti può trovare applicazione anche l’agevolazione prevista dalla seconda parte del citato comma 6-ter ai sensi della quale “nel primo semestre di vigenza dell’obbligo … le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.