CIRCOLARE 1 DEL 07 GENNAIO 2021

LEGGE DI BILANCIO 2021 – NOVITA’ FISCALI – PARTE I

Rif. normativi

e di prassi:

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) in vigore dal 01.01.2021

In sintesi

Di seguito viene fornita un’informativa sulle principali novità fiscali e di agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2021.

Le principali novità in materia di Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, riguardano le detrazioni previste per gli interventi “edilizi” che vengono riepilogati nei paragrafi che seguono.

Proroga – Riqualificazione energetica

Articolo 1, comma 58, lett. a) della L. 178/2020

È prorogato fino al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari;
  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Proroga – Recupero patrimonio edilizio

Articolo 1, comma 58, lett. b) e 60 della L. 178/2020

È prorogato fino al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000 per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga – “Bonus mobili”

Articolo 1, comma 58, lett. b) della L. 178/2020

È confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la detrazione del 50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.

La spesa massima agevolabile è stata innalzata da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro.

Proroga – “Bonus facciate”

Articolo 1, comma 59 della L. 178/2020

È confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Nuovo “bonus Idrico”

Articolo 1, commi da 61 a 65 della L. 178/2020

A favore delle persone fisiche residenti in Italia, è riconosciuto un bonus idrico pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31.12.2021, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni). Gli interventi sono i seguenti:

  • sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua;

su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

In particolare, il nuovo beneficio spetta per:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE. Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.

Proroga ed altre novità – Superbonus del 110%

Articolo 1, comma 66 della L. 178/2020

Le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 sono le seguenti:

  • la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione ener­ge­tica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, al­le spe­se sostenute fino al 30.6.2022;
  • la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022;
  • l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, oltre ai condomini, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli in­terventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente ac­catastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più per­sone fisiche;
  • per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati / enti assimilati, la detrazione del 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Per le spese sostenute dall’1.7.2022 la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché 5). Per tali soggetti, nel caso in cui alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30.6.2023;
  • l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli inter­ven­ti di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della su­perficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
  • l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
  • l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture perti­nen­ziali agli edifici; anche per tale intervento è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
  • la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infra­strut­ture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013;
  • l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”;
  • l’obbligo, in capo ai tecnici abilitati, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero e agli importi delle attestazioni / asseverazioni rilasciate purché tale polizza: non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, e garantisca, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell’attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti;
  • la delibera condominiale avente ad oggetto l’approvazione dell’esecuzione dei lavori agevolati in esame, gli eventuali finanziamenti ottenuti e l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno 1/3 del valore dell’edificio. Con la medesima modalità può essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento.

Infine, per gli immobili oggetto degli interventi per beneficiare della detrazione del 110% è stato disposto quanto segue:

  • un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, impianto per il gas, impianto per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale;
  • oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache di cui alla citata lett. a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.

Proroga dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020. Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Adozione misure antisismiche con detrazione del 50%

Articolo 1, comma 68 della L. 178/2020

Con riferimento agli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, richiamati dall’art. 16, comma 1-bis, DL n. 63/2013, per i quali è prevista la detrazione del 50% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 96.000 per unità immobiliare, è ora disposto che, la disposizione è applicabile agli interventi:

  • le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 5.8.2013 (come precedentemente previsto);

ovvero

  • per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio.

Proroga – Bonus Verde

Articolo 1, comma 76 della L. 178/2020

Con la modifica dell’art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017, è disposta la proroga per il 2021 del c.d. “bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Ulteriori novità rilevanti da un punto di vista fiscale e di agevolazione vengono qui di seguito riepilogate.

Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti

Articolo 1, commi 697-698-699 della L. 178/2020

La legge di bilancio 2021:

  • introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
  • modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente:
    • l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”);
    • conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
    • introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

Bonus TV

Articolo 1, commi 614 della L. 178/2020

Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

Spese veterinarie

Articolo 1, commi 614 della L. 178/2020

È previsto l’aumento da € 500,00 a € 550,00 della detrazione delle spese veterinarie, ferma restando la franchigia di € 129,11.

Kit digitalizzazione

Articolo 1, commi 610-611-612-613 della L. 178/2020

Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determiniate con­dizioni legate all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elet­tronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore. Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite com­ples­sivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Voucher per occhiali da vista

Articolo 1, comma 438 della L. 178/2020

Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi

Articolo 1, commi 595-596-597-598 della L. 178/2020

Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Inoltre, viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni bre­vi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utiliz­zare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

Buono Mobilità / Monopattini e biciclette – Rifinanziamento

Articolo 1, comma 692 – 695 -698 della L. 178/2020

Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.

In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a rico­noscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale fi­nalità an­che le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

Lotteria degli scontrini e cashback

Articolo 1, comma 1095 della L. 178/2020

Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini di cui all’art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è consentita esclu­siva­men­te in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici.

Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” di cui all’art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del per­cipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono as­sog­gettati ad alcun prelievo erariale.

ISEE per prestazioni universitarie

Articolo 1, comma 519 della L. 178/2020

Viene sostituita la lett. a) dell’art. 8 co. 2 del DPCM 159/2013 rubricato “prestazioni per il diritto allo studio universitario”, prevedendo che lo studente richiedente le predette prestazioni, non convivente con i genitori, faccia parte del loro nucleo familiare a meno che risieda da almeno 2 anni fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, a decorrere alla data di presentazione della Dichiarazione sostituiva unica (DSU) e non più dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al corso di studi.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Articolo 1, comma 207 della L. 178/2020

Sono sospesi fino al 31.1.2021 i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dall’1.9.2020 al 31.1.2021.

Card cultura Giovani

Articolo 1, comma 574 della L. 178/2020

Viene prorogata, anche per l’anno 2021, l’erogazione della card cultura elettronica, in fa­vore dei soggetti:

  • residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di sog­gior­no;
  • che compiono 18 anni di età nel 2021.