CIRCOLARE 3 DEL 14 GENNAIO 2021
LEGGE DI BILANCIO 2021 – NOVITA’ FISCALI – PARTE III
Rif. normativi
e di prassi: |
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) in vigore dal 01.01.2021 |
In sintesi
Con la presente circolare si conclude l’esame delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021, in relazione alle principali novità fiscali e di agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2021.
Nell’ambito della Finanziaria 2021 è previsto il riconoscimento di specifici crediti d’imposta e di fondi che vengono analizzati nei paragrafi che seguono.
Crediti d’imposta adeguamento ambiente di lavoro
Articolo 1, commi da 1098 a 1100 della L. 178/2020
Si conferma quanto previsto dall’art. 120, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riconoscendo un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.
Viene, però, stabilito che il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 dall’1.1.2021 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021.
Entro la stessa data del 30.6.2021, i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell’art. 122, DL n. 34/2020.
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali
Articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065 della L. 178/2020
Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, ovvero fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Gli investimenti riguardano beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B – Finanziaria 2017.
In particolare, per gli investimenti in beni materiali e immateriali “generici” e ai beni materiali “Industria 4.0” di cui alla citata Tabella A, vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:
Per i beni immateriali di cui alla citata Tabella B è invece previsto, sia ai fini della misura dell’agevolazione che del relativo limite, un unico periodo di riferimento e cioè, 16.11.2020 – 31.12.2022 o 30.6.2023 in caso di accettazione dell’ordine / pagamento acconti entro il 31.12.2022. |
I nuovi crediti d’imposta:
- spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- non spettano alle imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.
Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui in precedenza, era riconosciuto l’iper-ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40% – 20%, il nuovo credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.
Il limite massimo dei costi ammissibili è di € 20.000.000 per ciascun periodo e per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. |
Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017
Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000, il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo.
Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (o 30.6.2023). |
Credito d’imposta | |
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2022
(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
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20% | |
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Altri beni
Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il credito d’imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021
(o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) |
Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022
(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
10%
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile |
6% |
Il costo del bene è individuato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
In relazione alla modalità di utilizzo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.
Ovvero
- dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B.
Tale credito d’imposta:
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
È utile, infine, precisare che esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:
- un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
- la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Credito R&S / Innovazione Tecnologica / attività innovative
Articolo 1, comma 1064 lettere da a) a h) della L. 178/2020
È confermata la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 del credito d’imposta introdotto dalla Finanziaria 2020 per gli investimenti in:
- ricerca e sviluppo;
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative.
La misura del credito spettante nonché il limite massimo sono differenziati a seconda della tipologia di attività.
E’ previsto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili
Bonus formazione 4.0
Articolo 1, comma 1064 lettere i) e l) della L. 178/2020
È confermato il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) previsto nella Finanziaria 2018, sostenute fino al 31.12.2022.
È inoltre confermata l’estensione della tipologia di costi agevolabili, individuati dall’art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014 e pertanto il credito d’imposta spetta a titolo semplificativo alle spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione e costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
Incentivi operazioni di aggregazione aziendale
Articolo 1, commi da 233 a 243 della L. 178/2020
Al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale, in caso di fusione / scissione / conferimento d’azienda deliberate dall’assemblea dei soci (o da diverso organo competente) tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, il soggetto risultante da tale operazione può trasformare in credito d’imposta una quota delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a:
- perdite fiscali, maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84, TUIR, alla medesima data;
- eccedenze ACE di cui all’art. 1, comma 4, DL n. 201/2011, maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d’imposta alla medesima data.
La trasformazione delle DTA in credito d’imposta avviene per:
- il 25% alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione;
- il 75% al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei partecipanti alla fusione / scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater, C.c., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.
In caso di conferimento d’azienda:
- l’importo massimo di DTA trasformabile in credito d’imposta è pari al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento;
- ai fini della trasformazione in credito d’imposta il conferitario deve tener conto delle proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE negli stessi limiti ed alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione (incorporante) di cui al comma 7 dell’art. 172, TUIR. A tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2501-quater, commi 1 e 2, C.c.
Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione per i soggetti in esame:
- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’art. 84, TUIR relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d’imposta;
- non sono deducibili / trasformabili in credito d’imposta le eccedenze ACE relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d’imposta.
Per poter applicare l’agevolazione le società che partecipano alle operazioni di aggregazione:
- devono essere operative da almeno 2 anni;
e
- alla data di effettuazione dell’operazione e nei 2 anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.
Le previsioni in esame sono applicabili anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi del citato n. 1), se il controllo è stato acquisito tra l’1.1 e il 31.12.2021 attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda e se entro 1 anno dalla data di acquisizione del controllo una di queste operazioni abbia avuto efficacia giuridica. In tal caso le perdite fiscali e le eccedenze ACE che rilevano ai fini della trasformazione sono quelle maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e i requisiti di operatività e di assenza di rapporti di controllo di cui sopra devono essere verificati con riferimento alla medesima data di acquisizione del controllo.
E’ bene ricordare che il credito d’imposta derivante dalla trasformazione in esame:
- non è produttivo di interessi;
- può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione tramite il modello F24 / ceduto / chiesto a rimborso;
- va indicato in dichiarazione dei redditi;
- non è tassato ai fini delle imposte sui redditi / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’art. 109, comma 5, TUIR.
Ciascun soggetto può applicare una sola volta le disposizioni in esame, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione / scissione / conferimento d’azienda realizzate nell’arco temporale di riferimento.
La trasformazione delle DTA è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione (deducibile nell’esercizio in cui avviene il pagamento).
Il versamento della commissione è effettuato:
- per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione;
- per il 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni
Credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista
Articolo 1, commi da 117 a 123 della L. 178/2020
Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Articolo 1, commi 128-129 della L. 178/2020
Tale fondo è stato istituito con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021.
I criteri e le modalità di accesso al suddetto fondo saranno definiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 attraverso uno o più decreti.
Fondo impresa femminile
Articolo 1, commi da 97 a 105 della L. 178/2020
È stata prevista una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per l’istituzione del fondo a sostegno dell’impresa femminile. Il suddetto Fondo è destinato alla realizzazione di:
- programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
- programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello dell’UE e nazionale;
- interventi per supportare l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge in esame, il MISE, di concerto con il MEF e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, dovrà adottare un decreto che individui la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi e le modalità di attuazione, i criteri e i termini per beneficiare delle agevolazioni previste.
Sempre presso il MISE, è istituito il Comitato Impresa Donna, con il compito di contribuire ad attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse destinate al Fondo, condurre analisi economiche/statistiche e formulare raccomandazioni sullo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia.
Nuova “Sabatini-ter”
Articolo 1, commi 95-96 della L. 178/2020
É confermata l’eliminazione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
Fondo per le PMI creative
Articolo 1, commi da 109 a 113 della L. 178/2020
Anche per tale fondo è prevista una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il suddetto Fondo ha il compito di:
- promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, mediante contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
- promuovere la collaborazione delle imprese del settore con quelle di altri settori produttivi, nonché con le Università e gli enti di ricerca;
- sostenere la crescita delle imprese del settore anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative e delle PMI innovative, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
- consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.
Spetta al MISE, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l’individuazione dei codici ATECO delle attività interessate nonché la determinazione delle modalità e criteri per la concessione delle agevolazioni, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Fondo Garanzia PMI
Articolo 1, commi da 244 a 247 della L. 178/2020
A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga fino 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) dell’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”. Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.
Rafforzamento PMI
Articolo 1, commi 263 – 264 della L. 178/2020
È previsto a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed “eseguito” dal 20.5 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Con la Finanziaria 2021 si conferma quanto segue:
- la possibilità di beneficiare del credito d’imposta è estesa agli aumenti di capitale effettuati entro il 30.6.2021. Per gli aumenti effettuati nel periodo 1.1 – 30.6.2021 la soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell’aumento di capitale. Per effetto di tale estensione temporale, è stato altresì previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si verifica la decadenza dall’agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima dell’1.1.2025 (1.1.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020);
- per l’accesso all’agevolazione in esame, oltre alla necessità in capo al soggetto beneficiario di non rientrare al 31.12.2019 nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE, è richiesto che lo stesso non sia sottoposto / ammesso a procedura concorsuale ovvero non sia stata presentata / depositata, l’istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza, l’avvio di una procedura fallimentare / altra procedura concorsuale. Il credito spetta anche alle imprese non in difficoltà al 31.12.2019 ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che il Decreto di omologa sia stato adottato alla data di presentazione della domanda / approvazione del bilancio e che si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione.
Attenzione: Restano confermati gli altri requisiti richiesti (ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni, riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 non inferiore al 33%, regolarità contributiva, fiscale e con le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, ecc.);
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30.11.2021.
Bonus Veicoli elettrici
Articolo 1, commi da 77 a 79 della L. 178/2020
In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l’acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all’art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA). Il contributo in esame:
- è riconosciuto nel limite di spesa dell’apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all’esaurimento delle risorse;
- è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.
Le modalità / termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.
Estensione Contributo centri storici
Articolo 1, commi 87-88 della L. 178/2020
Tale contributo di cui all’art. 59, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” è stato esteso a favore dei Comuni in cui sono situati santuari religiosi. Il contributo in esame è quindi riconosciuto anche ai soggetti:
- esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- con un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.
Bonus Canoni di locazione
Articolo 1, commi 602-603 della L. 178/2020
L’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, con l’art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha previsto che a favore delle imprese turistico-ricettive il credito d’imposta spetta fino al 31.12.2020.
In sede di approvazione con la modifica del comma 5 del citato art. 28, il termine del 31.12.2020 è stato differito al 30.4.2021 e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato esteso anche alle agenzie di viaggio ed ai tour operator.
Bonus Pubblicità
Articolo 1, comma 608 della L. 178/2020
È riconosciuto tale bonus anche per il 2021 ed il 2022 a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali). Per il biennio 2021 – 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.
Bonus Edicole
Articolo 1, comma 609 della L. 178/2020
È confermata l’estensione anche per il 2021 e 2022 del bonus a favore dei seguenti soggetti:
- degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici;
- delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita;
Tale bonus è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.
Credito d’imposta servizi digitali
Articolo 1, comma 610 della L. 178/2020
È confermato anche per il 2021 e 2022, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), con almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, il riconoscimento del credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.
Credito d’imposta acquisto sistemi di filtraggio acqua potabile
Articolo 1, commi da 1087 a 1089 della L. 178/2020
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.
Possono beneficiare dell’agevolazione i seguenti soggetti:
- le persone fisiche;
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali.
Il credito spetta per le spese:
- sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022;
- per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
- fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate.
Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione.