CIRCOLARE 10 DEL 01 FEBBRAIO 2021

LA C.D. “LOTTERIA DEGLI SCONTRINI”

Rif. normativi

e di prassi:

Decreto-legge n. 183/2020 art.3, commi 9 e 10

Legge n. 178/2020 art. 1, comma 1095 e 1096

Agenzia delle Entrate e Agenzia Dogana Monopoli, Determinazione 5 marzo 2020, n. 80217/RU

Agenzia delle Entrate e Agenzia Dogana Monopoli, Determinazione 29 gennaio 2021, n. 32051/RU

In sintesi

Da oggi 1° febbraio 2021 è possibile richiedere l’inserimento del codice lotteria nel documento commerciale, ottenendo così l’assegnazione dei biglietti virtuali per la partecipazione all’estrazione a premi, a condizione che il pagamento avvenga integralmente in moneta elettronica. Gli esercenti avranno tempo fino al 1° marzo 2021 per i necessari adeguamenti.

PREMESSA

L’avvio della lotteria degli scontrini era previsto per il 1° gennaio 2021, ma il tutto era stato nuovamente rinviato ad opera dell’art. 3 del cd. Decreto “Milleproroghe”. Lo stesso aveva demandato ad un provvedimento da emanarsi entro il 1° febbraio 2021 in relazione alla definizione delle modalità tecniche di estrazione e la definizione dei premi della lotteria, anche alla luce delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2021, con la quale è stato previsto che potessero concorrere all’estrazione dei premi non tutti i documenti commerciali provvisti di codice lotteria, come inizialmente previsto, bensì solo quelli onorati in moneta elettronica.

Il previsto provvedimento è stato adottato il 29 gennaio 2021, con la determina congiunta dei direttori dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia Dogana Monopoli n. 32051/RU, intervenuta in modifica alla determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 80217/RU del 5 marzo 2020.

La lotteria diviene operativa da oggi 1° febbraio 2021, con la possibilità per gli esercenti di adeguarsi fino al 1° marzo 2021.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, purché gli acquisti siano effettuati mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico (bancomat, carta di credito, carta di debito, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata) per i quali è rilasciato un documento commerciale mediante un registratore telematico o la procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, è necessario che:

  • l’acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica ex art. 2 c. 1 del D.Lgs 127/2015;
  • l’acquirente, all’atto dell’acquisto, comunichi all’esercente il proprio “codice lotteria”;
  • l’esercente trasmetta i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate;
  • si tratti di acquisti superiori ad euro 1,00.

Ogni acquisto genera biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria: ogni euro speso dà diritto ad 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per uno scontrino pari o superiore a 1.000 euro.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA LOTTERIA

Non consentono di partecipare alla lotteria, a titolo esemplificativo:

  • gli acquisti effettuati nell’ambito dell’esercizio d’impresa;
  • gli acquisti effettuati online;
  • gli acquisti effettuati in contanti;
  • gli acquisti di importo inferiore a 1 euro

Inoltre, in fase di prima applicazione dell’istituto, anche i seguenti acquisti non consentiranno la partecipazione (provvedimento 80217/2020):

  • acquisti documentati mediante fattura elettronica;
  • acquisti per i quali l’acquirente comunica il proprio codice fiscale al fine di fruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

PREMI

Alle estrazioni della lotteria partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi e quindi, il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente.

Le estrazioni sono previste a cadenza settimanale, mensile ed annuale. Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale.

I premi previsti sono i seguenti:

  • per le estrazioni settimanali:
    • premio per l’esercente: 15 premi da 5.000 euro ciascuno
    • premio per l’acquirente: 15 premi da 25.000 euro ciascuno
  • per le estrazioni mensili:
    • premio per l’esercente: 10 premi da 20.000 euro ciascuno
    • premio per l’acquirente: 10 premi da 100.000 euro ciascuno
  • per le estrazioni annuali:
    • premio per l’esercente: 1 premio da 1.000.000 euro ciascuno
    • premio per l’acquirente: 1 premio da 5.000.000 euro ciascuno.

La prima estrazione mensile è fissata in data 11 Marzo 2021.

È bene ricordare che i premi non concorrono a formare i redi del percipiente e non sono assoggettati ad alcun ulteriore prelievo erariale.

COSA DEVE FARE L’ACQUIRENTE

L’acquirente che intende partecipare alla lotteria degli scontrini deve manifestare la propria volontà comunicando all’esercente il “codice lotteria” rilasciato dal Portale Lotteria al quale si accede dall’indirizzo Internet www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Per generare il codice è necessario accedere alla sezione “Partecipa ora” ed il codice lotteria, può essere stampato oppure salvato sul proprio dispositivo mobile al fine di poterlo esibire all’esercente al momento dell’acquisto.

In particolare, i passaggi necessari per ottenere il “codice lotteria” sono i seguenti:

  •  accedere alla sezione “Partecipa ora” del “Portale lotteria”;

  • inserire il proprio codice fiscale, il codice controllo e generare il codice lotteria;

  • stampare o memorizzare il codice lotteria su dispositivo mobile

COSA DEVE FARE L’ESERCENTE

I principali passi che consentono all’esercente di partecipare alla lotteria sono i seguenti:

  1. Verificare che il software del registratore telematico sia aggiornato alla Versione 7.0 del tracciato telematico, per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria;
  2. Consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satipay, ecc.);
  3. Dotarsi di un lettore di codici a barre (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente. In alternativa, si userà il tastierino del registratore per digitare il codice.

L’esercente dovrà scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico (o digitarlo sul tastierino del registratore stesso), memorizzare i dati dell’operazione, accettare il pagamento elettronico ed emettere il documento commerciale. Su quest’ultimo dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo pagato in elettronico.

Sarà poi il registratore di cassa, in automatico, a trasmettere i dati al sistema della lotteria, gestito dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ATTENZIONE: Per gli operatori che utilizzano la procedura web “documento commerciale online”, presente nel portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, per consentire agli acquirenti di partecipare alla lotteria degli scontrini devono inserire manualmente, nel momento in cui predispongono il documento commerciale, il codice lotteria mostrato dal cliente.

Non possono partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti per i quali il consumatore richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali, come per esempio gli acquisti di prodotti sanitari in farmacia, gli acquisti in parafarmacie, ottici, eccetera.

Ogni esercente può controllare gli scontrini trasmessi in un’apposita area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, gestito dall’Agenzia delle Entrate.

IN CASO DI VINCITA

Quando il biglietto risulta vincente a seguito di estrazione, sarà l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a risalire ai vincitori, abbinando il codice lotteria associato al biglietto estratto:

  • al codice fiscale dell’acquirente;
  • alla partita IVA dell’esercente.

Il primo canale di comunicazione utilizzato per avvisare i vincitori sarà la PEC:

  1. per quanto riguarda gli acquirenti, verrà utilizzato l’indirizzo eventualmente inserito nel Portale lotteria dal soggetto maggiorenne residente in Italia che si sia registrato nell’area riservata (si ricorda che per la generazione del codice lotteria non è necessario accedere all’area riservata; tale area consente esclusivamente di fruire di alcune funzionalità aggiuntive, quali l’inserimento della PEC, l’effettuazione di segnalazioni ed il monitoraggio degli eventuali premi attribuiti non ancora reclamati e relativo termine ultimo per richiedere il premio);
  2. per quanto riguarda gli esercenti, sarà utilizzato l’indirizzo risultante nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata INI-PEC.

Se l’avviso all’acquirente vincitore non può essere recapitato a mezzo PEC, poiché lo stesso non ha indicato la PEC nel Portale lotteria, o anche nel caso in cui l’indirizzo indicato non risulta attivo o la casella di posta risulti piena al momento della comunicazione, allora l’avviso perverrà a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:

  1. nel caso in cui il vincitore risieda in Italia, la raccomandata sarà inviata all’ultimo indirizzo di residenza disponibile nell’ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente);
  2. se al momento della comunicazione il soggetto non risulta più residente in Italia, la raccomandata sarà inviata all’ultimo domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe tributaria.

Per quanto riguarda gli esercenti, se la PEC non è attiva, o è satura, l’avviso di vincita avverrà tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo del domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la comunicazione della vincita sarà effettuata presso l’ultimo domicilio fiscale desumibile dai dati disponibili nell’Anagrafe Tributaria.

SEGNALAZIONI DI INADEMPIENZE

In osservanza a quanto previsto dal comma 10 dell’art. 3 del decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 183/2020) a partire dal 1° marzo 2021 gli acquirenti potranno effettuare segnalazioni a carico degli esercenti quali il rifiuto di inserire il codice fiscale o la mancata trasmissione telematica dei dati della lotteria. In tale lasso temporale, gli esercenti potranno adeguare il Registratore Telematico al fine di acquisire il codice lotteria, laddove richiesto, e di trasmettere telematicamente i dati dei documenti commerciali partecipanti, senza rischiare di essere oggetto di segnalazione.

Tali segnalazioni non saranno espressamente sanzionate, ma potranno essere utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.