CIRCOLARE 11 DEL 08 FEBBRAIO 2021

RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS FORFETARI 2021 – DOMANDE IN SCADENZA AL 28 FEBBRAIO

Rif. normativi

e di prassi:

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 articolo 1, commi da 76 e ss.

In sintesi

Scade il 28 febbraio il termine per la trasmissione delle istanze di accesso e di recesso dalla contribuzione agevolata riservata ad artigiani e commercianti in regime forfetario.

Le comunicazioni, da inviarsi tramite Cassetto Previdenziale INPS, devono essere trasmesse sia nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi del versamento in misura ridotta, sia nel caso in cui il contribuente, intenda revocare la scelta effettuata, volontariamente o in quanto obbligato a seguito della perdita dei requisiti per la permanenza nel regime forfetario.

PREMESSA

L’articolo 1 nei commi 76-84 della Legge 190/2014, legge che ha istituito il regime forfetario, prevede che gli imprenditori, ovvero gli artigiani ed i commercianti che aderiscono al regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dei contributi INPS da versare, sia sul reddito minimale che eventualmente sul reddito eccedente il minimale.

L’agevolazione contributiva spetta ai soggetti titolari di partita IVA nel regime forfetario che rispettino i seguenti requisiti:

  • svolgono attività d’impresa;
  • hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.

Non possono accedere al regime agevolato i lavoratori autonomi iscritti, ai fini previdenziali, alla gestione separata INPS ex L. 355/95, oppure alle Casse professionali private.

CASI DI ESCLUSIONE

L’adesione alla riduzione contributiva preclude l’applicazione delle ordinarie riduzioni contributive a favore di:

  • collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato ai quali, in base all’art. 1 co. 2 della L. 233/90, spetterebbe una riduzione dell’aliquota contributiva del 3%;
  • soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età ai quali, in base all’art. 59 co. 15 della L. 449/97, sarebbe applicabile una riduzione del 50% dei contributi dovuti.

TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento dei contributi determinati in forza dell’agevolazione sopra indicata è effettuato:

  • per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d’anno con le consuete rate trimestrali a febbraio, maggio, agosto e novembre;
  • per l’eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello REDDITI.

ADESIONE ALL’AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

L’agevolazione contributiva è opzionale e accessibile, esclusivamente previa domanda in modalità telematica, al “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” dal portale INPS, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Si precisa che per coloro che avevano già beneficiato di tale agevolazione contributiva nel 2020, non dovranno inviare nuovamente domanda per l’anno 2021.

REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

Si precisa che la comunicazione è dovuta non solo nel caso in cui si voglia accedere alla contribuzione ridotta, ma anche nel caso la riduzione stessa sia stata richiesta in precedenza e si intenda revocarla per il 2021.

La revoca del regime agevolato si rende necessaria quando:

  • sono venuti meno dal 2021 i requisiti per il mantenimento del regime forfetario o comunque tale regime viene abbandonato;
  • il contribuente, che pure mantiene il regime forfetario, non intenda più avvalersi della riduzione contributiva.

La riduzione contributiva viene inoltre meno quando l’Agenzia delle Entrate comunica all’INPS che il contribuente non rientra nel regime forfetario, poiché non ha i requisiti per avvalersene oppure in quanto, seppure in presenza dei requisiti, non lo ha adottato. In questo caso, sarà l’INPS stessa a recuperare la differenza di contribuzione, con effetto retroattivo, a partire dal momento in cui il contribuente non avrebbe potuto godere della riduzione contributiva.

Come nel caso delle comunicazioni di adesione, le comunicazioni di revoca inviate dopo il 28 febbraio sortiranno i loro effetti non a partire dall’anno in corso, bensì dall’anno successivo; in questo caso, se la rinuncia deriva dalla perdita dei requisiti a valere già a partire dal 2021, sarà recuperata la differenza contributiva. Se, invece, si tratta di rinuncia volontaria di benefici potenzialmente spettanti, semplicemente la contribuzione ripartirà piena dal 2022 anziché dal 2021.

La comunicazione di recesso inviata entro il 28 febbraio 2021 comporta il ripristino della contribuzione piena per tutto l’anno 2021.

ATTENZIONE

L’uscita dal regime agevolato forfetario comporta l’impossibilità di accedere nuovamente al regime agevolato contributivo in seguito. Pertanto, il contribuente che versa contribuzione ridotta e che poi comunica il recesso, in quanto obbligato per perdita dei requisiti del regime forfetario o per propria volontà, non potrà mai più accedere alla riduzione contributiva, anche laddove riottenesse i requisiti di accesso al regime forfetario o cambiasse nuovamente posizione sulla modalità di versamento dei contributi.

ACCREDITO CONTRIBUTIVO

In relazione all’accredito contributivo l’art. 2 co. 29 della L. 335/95 stabilisce che:

  • il contribuente che versa in misura non ridotta, ed ottemperi ai versamenti dovuti calcolati in base al reddito minimale, questi matura 12 mesi di contribuzione ai fini pensionistici;
  • il contribuente che versa in misura ridotta, i mesi di contribuzione da accreditare saranno ridotti in proporzione alla somma versata, con attribuzione a decorrere dall’inizio dell’anno solare.

Ciò significa che, se l’importo versato dall’imprenditore in regime forfetario che ha aderito all’agevolazione contributiva risulta complessivamente inferiore (considerando i contributi minimali e quelli sul reddito eccedente) all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Esempio

Si consideri un commerciante che, producendo nel 2021 un reddito d’impresa non superiore al minimale di reddito (pari ad euro 15.953), versi esclusivamente la contribuzione sul reddito minimale con la riduzione del 35%, nelle quattro rate consuete (euro 2.498).

L’accredito dell’intero anno ai fini contributivi presuppone il versamento di una somma pari ad euro 3.843,08 (15.953 euro *24,09%), oltre alla contribuzione per la maternità.

Non raggiungendo tale importo minimo di euro 3.843,08 per effetto della riduzione, i mesi accreditati per l’anno 2021 saranno 7.

 

Al fine di poter adempiere tempestivamente a tale obbligo, si invita la gentile clientela a comunicare allo studio l’opzione o la revoca dell’agevolazione contributiva entro e non oltre il giorno 12 febbraio 2021.