CIRCOLARE 24 DEL 07 GIUGNO 2021

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO SOSTEGNI-BIS

Rif. normativi

e di prassi:

Articolo 1 DL n. 73/2021 – Articolo 1 DL n. 41/2021

In sintesi

Con la pubblicazione in G.U. n. 123 del 25/05/2021 è entrato in vigore dal 26/05/2021 il D.L. n. 73/2021, cd. “Decreto Sostegni-bis”, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, finalizzato a contenere gli effetti del protrarsi dell’emergenza sanitaria.

Tra le disposizioni più rilevanti vi è l’introduzione di un nuovo contributo a fondo perduto, che distingue tra i soggetti che:

  • hanno già ottenuto il contributo dal DL Sostegni: in tal caso è previsto un contributo automatico ed uno alternativo;
  • per gli altri soggetti: è disposto un diverso contributo con aliquote differenziate.

Infine, è introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto determinato non più in ragione del “calo del fatturato”, ma in ragione della riduzione dell’utile; tale contributo sarà interamente disciplinato da un DM di prossima emanazione.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati sono gli operatori economici (imprese e professionisti) che risultino:

  • con partita iva attiva alla data del 26/05/2021;
  • che nel periodo d’imposta 2019:
    • abbiano realizzato ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro;
    • o siano titolari esclusivamente di reddito agrario (cioè siano tassati su base catastale, ex art. 32 TUIR, senza compilare il quadro RD).

Soggetti esclusi

  • contribuenti la cui partita iva risulti attivata successivamente al 26/05/2021;
  • le Pubbliche amministrazioni e gli intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis TUIR;
  • contribuenti che hanno cessato la partita iva alla data di presentazione dell’istanza.

SPETTANZA E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

In relazione alla spettanza di tale contributo è opportuno distinguere tra coloro:

  • che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto istituito dal DL Sostegni;
  • che non hanno fruito del contributo a fondo perduto istituito dal DL Sostegni.
  1. Soggetti che hanno già fruito del contributo DL Sostegni
  2. Contributo Automatico

È previsto:

  1. il “riconoscimento automatico”, cioè senza alcuna presentazione di un’istanza;
  2. tramite accreditamento sul C/C bancario precedentemente indicato nell’istanza, di cui all’art. 1 DL 41/2021 (cd. “DL Sostegni”);
  3. con importo pari al 100% del contributo già riconosciuto dall’Agenzia.

È da precisare che il contribuente non deve aver ricevuto lo scarto dell’istanza ed il contributo non deve essere stato percepito indebitamente (o essere già stato restituito).

A tale contributo trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il contributo a fondo perduto del DL Sostegni.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SPETTANTE:

CONTRIBUTO GIA’ PERCEPITO EX ART. 1 DL 41/2021 x 100% DELL’IMPORTO

  • Contributo Alternativo

Il contribuente può procedere a determinare il contributo in modo alternativo con l’applicazione degli stessi meccanismi ed aliquote di calcolo già previsti dal DL Sostegni, ma riferiti ad un periodo diverso.

Il calo di fatturato/corrispettivi medio mensile, che deve rimanere nell’entità minima del 30% e che costituisce anche la base imponibile per l’applicazione delle aliquote, va individuato nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO ALTERNATIVO A FONDO PERDUTO SPETTANTE:

MEDIA MENSILE FATTURATO/CORRISPETTIVI DAL 1/04/2020 AL 31/03/2021

≤ 30%

MEDIA MENSILE FATTURATO/CORRISPETTIVI DAL 1/04/2019 AL 31/03/2020

Laddove il risultato del contributo rideterminato:

  1. sia MAGGIORE di quello ottenuto col DL Sostegni: va presentata l’apposita istanza;
  2. sia MINORE di quello ottenuto col DL Sostegni: il contribuente non è tenuto a presentare alcuna istanza e l’Agenzia valuterà, comunque, quale sia l’importo maggiore (evitando, così, eventuali errori di calcolo del contribuente), procedendo ad erogarlo.

ATTENZIONE: per i soggetti che hanno attivato la partita IVA nel 2019 (dal 1/01/2019, come previsto dal DL Sostegni, o dopo il 1/03/2019) non è prevista alcuna deroga alla verifica del requisito della riduzione minima del fatturato e corrispettivi.

L’istanza per il contributo alternativo, la cui modulistica sarà approvata con apposito Provvedimento dell’Agenzia, potrà essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) riferita al primo trimestre 2021 (che scadeva al 31/05/2021).

Si ricorda che per la quantificazione del fatturato/corrispettivi va fatto riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi (cioè alle operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica dei periodi interessati), cui si aggiungono le operazioni esonerate da emissione di fattura e da certificazione del corrispettivo.

  • Soggetti che non hanno fruito del contributo DL Sostegni

Per i soggetti titolari di partita iva che non hanno beneficiato del contributo DL Sostegni vige l’obbligo di presentazione dell’istanza se abbiano subito una perdita del fatturato di almeno il 30% nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SPETTANTE:

MEDIA MENSILE FATTURATO/CORRISPETTIVI DAL 1/04/2020 AL 31/03/2021

≤ 30%

MEDIA MENSILE FATTURATO/CORRISPETTIVI DAL 1/04/2019 AL 31/03/2020

Le aliquote sono state determinate in base all’ammontare dei ricavi/compensi dichiarati sul periodo 2019 e si applicano nelle seguenti misure:

  • 90% – fino a € 100.000;
  • 70% – da € 100.000 ad €. 400.000;
  • 50% – da € 400.000 ad € 1 milione;
  • 40% – da € 1 milione ad € 5 milioni;
  • 30% – da € 5 milioni ad € 10 milioni;
  • 0 – importi superiori ad € 10 milioni.

Tra gli operatori che non hanno fruito del contributo a fondo perduto di cui al DL Sostegni, vi rientrano i soggetti che, non solo che non hanno presentato l’istanza entro il 28/05/2021, ma che hanno presentato l’istanza con “scarto” senza successiva sostituzione nei termini e che hanno successivamente rimborsato il contributo illegittimamente ricevuto.

LIMITE MASSIMO

Il contributo spettante non potrà eccedere l’importo di € 150.000.

ASPETTI FISCALI

Anche tali contributi a fondo perduto non sono imponibili ai fini dei redditi/IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi/altri componenti negativi.

CONTROLLI E SANZIONI

In caso di riscontro della mancata spettanza del contributo, l’Agenzia procede:

  • ad un atto di recupero del contributo non spettante (termine di decadenza di 8 anni)
  • unitamente alla sanzione “per credito inesistente” (dal 100% al 200% delle somme, ex art. 13 c.5 Dlg 471/97), oltre agli interessi di mora.

Troveranno anche applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 316-ter c.p.

Occorrerà pertanto attendere:

  • l’approvazione del modello e delle relative istruzioni da parte di un Provvedimento dell’Agenzia;
  • l’apertura ufficiale del canale telematico;

Fruizione nel caso di:

  • contributo automatico: è applicato il trattamento richiesto nell’istanza presentata ex DL 41/2021
  • presentazione dell’istanza: il contribuente potrà scegliere se optare per l’accredito in C/C, oppure la trasformazione in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel Modello F24 (cui non si applicano i limiti di utilizzo), da presentare tramite Entratel e/o Fisconline.

 

Si è tuttora in attesa della definizione della modulistica per la richiesta nonché dell’apertura del canale per effettuale la richiesta.