CIRCOLARE 40 DEL 29 NOVEMBRE 2021

RINVIO DELLA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 1-bis, D.L. 118/2021

In sintesi

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità limitata sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2477, cod. civ..

La decorrenza

L’articolo 379 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi nel corso degli ultimi due anni, ha formulato l’attuale versione dell’articolo 2477, cod. civ. riguardante la nomina dell’organo di controllo. L’attuale versione, in particolare, prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:

  • 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
  • 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’efficacia di tali limiti era stata ancorata all’approvazione del bilancio 2021 (quindi, nella prossima primavera); entro tale data le società si sarebbero dovute preoccupare di tale obbligo di nomina.

Con l’articolo 1-bis, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, è stata disposto un ulteriore rinvio e, a seguito di tale modifica, la nomina dell’organo di controllo sulla base dei nuovi parametri diverrà obbligatoria in sede di approvazione del bilancio 2022 (quindi, nei fatti, nella primavera del 2023).

Tale differimento deve essere letto in maniera coordinata con i rinvii già disposti dall’articolo 1, D.L. 118/2021 relativamente alle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta (attualmente posticipata alla fine del 2023).