CIRCOLARE 15/2022 DEL 11 APRILE 2022
INFORMATIVA IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE
Rif. normativi
e di prassi: |
Art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 |
In sintesi
L’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
1 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
I destinatari degli obblighi possono essere classificati in tre categorie, che sono riepilogate nella seguente tabella con le relative modalità di adempimento.
Destinatari | Informazioni da pubblicare |
Modalità di pubblicazione | Termine per l’adempimento |
|
Enti non commerciali | Associazioni di protezione ambientale
Associazioni Associazioni, ONLUS e fondazioni |
Erogazioni pubbliche | Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali |
Entro il 30 giugno |
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri | Erogazioni pubbliche | Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali |
Entro il 30 giugno | |
Elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale | Sui propri siti Internet o portali digitali |
Trimestralmente | ||
Imprese | Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese | Erogazioni pubbliche | Nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato |
In sede di redazione del bilancio |
Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata
Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa |
Erogazioni pubbliche | Sui propri siti Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza |
Entro il 30 giugno |
1.1 Enti non commerciali
Gli enti non commerciali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
In riferimento alla prima versione della norma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva previsto l’adempimento degli obblighi, in mancanza del sito Internet, attraverso la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook dell’ente oppure sul sito Internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce.
1.2 COOPERATIVE SOCIALI che svolgono attività in favore di stranieri
Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, alle stesse effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
Informativa sulle somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale
Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono, altresì, tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
1.3 Imprese
1.3.1 Imprese tenute ad inserire l’informativa nella Nota integrativa
I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale (cioè soltanto ove esistente) bilancio consolidato.
In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.
Effetti del rinvio del termine di approvazione del bilancio
Ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.
1.3.2 Imprese tenute ad inserire l’informativa sul sito Internet
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
Possibilità di inserire l’informativa nella Nota integrativa
Dalla Relazione illustrativa e tecnica al DL 34/2019 (che ha da ultimo modificato la norma in esame) sembra desumersi che l’adempimento degli obblighi informativi mediante pubblicazione nella Nota integrativa risulta sufficiente a rispettare il dettato normativo anche per i soggetti in relazione ai quali la norma prevede la pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Secondo alcune risposte fornite dal Ministero dello Sviluppo economico (non rese pubbliche), invece, l’eventuale pubblicazione delle erogazioni pubbliche nella Nota integrativa da parte delle micro imprese non consentirebbe di evitare l’indicazione sul sito o sul portale digitale.
Al fine di evitare che l’adempimento, da parte delle imprese di minori dimensioni, sia eccessivamente gravoso, si auspica che le Autorità competenti chiariscano, in via ufficiale, l’alternatività delle modalità di assolvimento dell’obbligo.
2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Pertanto, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).
Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.
Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta (gli apporti che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo), una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
Cinque per mille dell’IRPEF
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rientra tra i vantaggi aventi “carattere generale” anche il contributo del cinque per mille dell’IRPEF, con la conseguenza che le somme introitate a tale titolo non sono soggette agli obblighi di pubblicità in esame.
Le somme ricevute a titolo di cinque per mille dell’IRPEF sono invece soggette agli specifici obblighi di pubblicità per esse previste.
Agevolazioni concesse a seguito della diffusione del Coronavirus
Le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus non sembrano dover essere oggetto dell’informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale.
Tali benefici sono concessi, infatti, a tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti, definiti dalla legge istitutiva. In tali ipotesi, non si instaura, quindi, un rapporto “particolare” tra ente pubblico e soggetto beneficiario.
3 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”.
Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
Avuto riguardo alle imprese, la difformità del criterio di cassa previsto per l’adempimento degli obblighi in esame rispetto al criterio di competenza da applicare ai fini della redazione del bilancio d’esercizio potrebbe determinare problematiche applicative.
3.1 Erogazioni in natura
In relazione ai vantaggi economici di natura non monetaria (ad esempio, la fruizione dei locali di un ente pubblico mediante un contratto di comodato gratuito), sembrerebbe corretto fornire l’informativa nell’esercizio in cui gli stessi sono fruiti.
In caso di beni acquisiti a titolo gratuito, potrebbe, invece, farsi riferimento all’esercizio di iscrizione del bene in bilancio.
3.2 Informazioni rilevanti e modalità espositive
Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in forma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.
In particolare, occorre indicare le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
- i dati identificativi del soggetto erogante;
- l’importo dell’erogazione ricevuta;
- il periodo amministrativo di incasso;
- una breve descrizione della causale dell’attribuzione.
4 PROVENIENZA DELLE EROGAZIONI
Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti indicati nella seguente tabella.
Sono escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.
Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative. |
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. |
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni. |
Istituzioni universitarie. |
Istituti autonomi case popolari. |
Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni. |
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. |
Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. |
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN). |
Agenzie ministeriali. |
Autorità portuali. |
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. |
Enti pubblici economici e Ordini professionali. |
Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche. |
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni. |
Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici. |
5 Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in esame posti a carico dei soggetti beneficiari, a condizione che l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure, in caso di soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, sul sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
In sostanza, il beneficiario di aiuti (anche de minimis) oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro, per assolvere l’obbligo di informativa in analisi può dichiarare tale circostanza nella Nota integrativa o sul sito Internet, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.
6 LIMITE di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione
Gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
Conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.
Secondo Assonime, invece, il limite dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi economici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto nel periodo di riferimento.
Pertanto, se le somme ricevute da un medesimo soggetto sono pari o superiori al limite, esse vanno rendicontate, anche se il valore della singola erogazione è inferiore a 10.000,00 euro.
Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri – Esclusione del limite
Il limite di 10.000,00 euro non si applica in riferimento agli obblighi informativi trimestrali facenti capo alle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri per quanto attiene alle somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale.
7 Regime sanzionatorio
L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.
7.1 Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri – Esclusione del regime sanzionatorio
Il regime sanzionatorio non si applica in riferimento agli obblighi informativi trimestrali facenti capo alle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri per quanto attiene alle somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale.
7.2 Termine per l’applicazione delle sanzioni
Proroga per l’anno 2021
Il DL 52/2021 convertito ha inizialmente prorogato all’1.1.2022 il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2021”.
Successivamente, il DL 228/2021 convertito ha modificato tale termine, prorogandolo ulteriormente all’1.7.2022.
Sembra ragionevole riferire il differimento alle erogazioni pubbliche percepite nel corso dell’esercizio 2020, i cui obblighi informativi dovevano essere adempiuti nel 2021.
Proroga per l’anno 2022
Il DL 228/2021 convertito ha prorogato all’1.1.2023 il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2022”.
Sembra ragionevole riferire il differimento alle erogazioni pubbliche percepite nel corso dell’esercizio 2021, i cui obblighi informativi devono essere adempiuti nel 2022.
8 Termine per l’adempimento
Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati “nell’esercizio finanziario precedente”.
Pertanto, nel 2022 devono essere rendicontate le somme erogate nel 2021.
In particolare, l’obbligo informativo deve essere adempiuto:
- da parte degli enti non commerciali e delle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri, entro il 30.6.2022;
- da parte delle imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021;
- da parte delle imprese tenute alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro il 30.6.2022.
Società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare
Posto che, come detto, la norma fa riferimento agli importi erogati “nell’esercizio finanziario precedente”, il riferimento temporale per l’informativa sembrerebbe coincidere con il periodo amministrativo (e non con l’anno solare).
Pertanto, una società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare che chiude il periodo amministrativo, ad esempio, il 30.6.2022, dovrebbe indicare in Nota integrativa le erogazioni ricevute dall’1.7.2021 al 30.6.2022.