CIRCOLARE 20/2022 DEL 23 MAGGIO 2022
NUOVI OBBLIGHI PER IMPRESE EDILI IN MERITO A INTERVENTI CON BONUS EDILI
Rif. normativi
e di prassi: |
Art. 28-quater D.L. 27.01.2022, n. 4 conv. L. 28.03.2022, n. 25 |
Emendamento al disegno di legge di conversione al Decreto “Ucraina” (DL 21/2022) |
In sintesi
Le norme sopra richiamate hanno introdotto nuovi obblighi per le imprese edili operanti nell’ambito di cantieri per opere che danno diritto a bonus edilizi.
1. Obbligo di indicazione del CCNL di riferimento (dal 27/05/2022)
Il riconoscimento dei bonus fiscali e la cessione del relativo credito, per interventi in edilizia di importo superiore a € 70.000, sono subordinati all’applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Gli incentivi interessati riguardano, fra gli altri: incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici; detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche; credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; bonus facciate e bonus verde.
Il contratto collettivo applicato è da indicare nell’atto di affidamento dei lavori e deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione degli stessi.
L’entrata in vigore dei nuovi obblighi si applica dal 27.05.2022, ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità verificano che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori; in mancanza il visto in esame non potrà essere apposto alla pratica di cessione del credito/sconto in fattura.
Si propone di seguito una bozza di clausola contrattuale, da adattare opportunamente caso per caso:
“L’appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e dichiara di:
– osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
– impegnarsi ad applicare al personale coinvolto nell’esecuzione del presente appalto, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla Categoria e nella località di riferimento.
Anche ai fini prescritti dall’art. 1, c. 43-bis L. 30.12.2021, n. 234 (introdotto dall’art. 28-quater D.L. 27.1.2022 n. 4 convertito dalla L. 28.03.2022, n. 25) l’appaltatore dichiara che i lavori edili sono eseguiti da datore di lavoro che applica i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81.
Il CCNL applicato nell’esecuzione del presente appalto è il seguente: …………………….” (da riportare anche in fattura)
L’indicazione dell’applicazione dei CCNL del settore edile, quindi, riguarda le sole imprese che hanno lavoratori dipendenti. Le imprese prive di dipendenti, così come il singolo artigiano privo di dipendenti, quindi, non rientrano nei casi per i quali è richiesta l’indicazione del CCNL applicato anche ove i lavori edili siano di importo superiore a 70.000 euro.
In questi casi, anche se non è richiesto dalla norma, potrebbe comunque essere opportuno evidenziare l’inesistenza di dipendenti (e quindi la non applicazione del CCNL del settore edile ) sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture (una frase tipo potrebbe essere “L’impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non applicare il contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del DLgs. 81/2015”. Si potrebbe altresì aggiungere in contratto che “Nel caso in cui, nel prosieguo degli interventi, si ritenga opportuno assumere lavoratori subordinati verrà data immediata comunicazione dell’indicazione del CCNL applicato”).
Un tema da chiarire, per altro, è se la norma possa trovare applicazione per le imprese che non operano nel settore edilizio. Al riguardo nella FAQ n. 2 del 3 maggio 2022 della CNCE, Commissione nazionale paritetica delle casse edili, è stato ritenuto che le norme di cui al comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021 non si applicano alle imprese che, pur eseguendo prestazioni che possono beneficiare dei bonus edilizi, non applicano il CCNL del settore edile (nel caso esaminato, un’impresa che effettua la fornitura con posa in opera di serramenti e che applica ai propri dipendenti un CCNL diverso da quello edile – ad esempio metalmeccanico – è esclusa dai nuovi adempimenti recati dal citato comma 43-bis che scatteranno dal 28 maggio 2022).
PER CONGRUITA’ MANODOPERA:
Gli obblighi recati dal comma 43-bis, infine, prescindono dall’iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa (FAQ n. 4). Tuttavia, se l’impresa legittimamente svolge “attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili”, rimane ferma l’ottemperanza degli adempimenti del comma 43-bis.
L’impresa non edile che inserisce un cantiere in CNCE_Edilconnect deve iscriversi presso la Cassa competente al rilascio della congruità?
No, la gestione della congruità prescinde dall’iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l’impresa legittimamente svolga attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità
2. Regolarità contributiva (DURC) e corretta incidenza della manodopera (“DURC di congruità”)
Nelle ultime versioni delle check-list relative al rilascio del visto di conformità, è prevista l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori, circa il rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e in materia contributiva (DURC).
In caso di mancata richiesta o di esito negativo della stessa con riferimento al “DURC di congruità” della manodopera, gli effetti di tale mancanza “potrebbero” riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali (Faq CNCE n. 6).
Si ricorda che tale obbligo si applica alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro 70.000, con riferimento ai lavori edili denunciati alla Cassa Edile territorialmente competente a partire dal 1°novembre 2021.
La procedura di richiesta e rilascio dell’attestazione di congruità è gestita dalla CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili): attraverso la piattaforma Ediconnect disponibile sul portale “congruitanazionale.it”, imprese esecutrici dei lavori e committenti possono registrarsi per richiedere le attestazioni, inserendo i dati dei cantieri ed ottenere così il “DURC di congruità”.
3. Obbligo di certificazione SOA (dal 01/01/2023)
Viene stabilito – salvo futuri emendamenti – che, ai fini del riconoscimento dei bonus edilizi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, debba essere affidata:
- a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, abbiano sottoscritto un contratto con un ente certificatore preposto al il rilascio della certificazione in esame.
Le suddette disposizioni non si applicano:
- ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022 (la conversione dovrebbe avvenire entro il 20 maggio 2022);
- ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione del DL 21/2022.
Dal 1° luglio 2023, invece, ai fini del riconoscimento dei bonus edilizi, “l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA.
In sintesi
In sostanza, quindi, per i lavori superiori a 516.000 euro, nei primi sei mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dal 1° luglio 2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a tutti gli interventi per cui tale opzione sia esercitabile.