Il termine di presentazione delle domande di accesso al bonus di 200 euro per professionisti e lavoratori autonomi scadrà – secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi – il 30 novembre 2022, senza click day, direttamente sui siti INPS e delle Casse Previdenziali professionali, senza possibilità di delega dell’adempimento: lo ha reso noto con comunicato stampa del 08 settembre u.s. l’Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati) a seguito di un incontro tecnico che si è tenuto tra le strutture delle Casse ed alcuni tecnici dell’Inps in merito all’applicazione dello schema di decreto interministeriale di attuazione dell’art. 33 del decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91).
E’ stato tra l’altro concordato che l’avvio della presentazione delle domande potrà avvenire trascorsi due giorni dalla pubblicazione del citato decreto in Gazzetta Ufficiale, ma comunque non prima del 20 settembre. Al riguardo si precisa quanto segue:
- della misura potranno usufruire i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;
- tali soggetti, peraltro, devono risultare già iscritti alle citate gestioni previdenziali alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto “Aiuti”), con partita Iva e attività lavorativa avviata e devono aver effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020;
- l’indennità sarà corrisposta a seguito della presentazione di un’apposita domanda agli enti di previdenza a cui il lavoratore autonomo o professionista è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali;
- l’indennità sarà corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal soggetto richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica;
- l’agevolazione non è compatibile con le misure introdotte dagli articoli 31 e 32 del citato decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022 ).