CIRCOLARE 26/2022 DEL 10/10/2022

CREDITI D’IMPOSTA CONTRO I RINCARI DELLE UTENZE ENERGETICHE

Rif. normativi

e di prassi:

D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (cd. decreto “Ucraina”)
D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (cd. decreto “Semplificazioni fiscali”)
D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto “Aiuti-bis”)
D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (cd. decreto Aiuti-ter)

In sintesi

Il susseguirsi di decreti, emanati dal Governo e finalizzati a fare fronte al caro energia, ha modificato ripetutamente la disciplina.

Di seguito un riassunto della disciplina attualmente in vigore

 

ENERGIA ELETTRICA

Il credito di imposta è attualmente previsto con riferimento al secondo e terzo trimestre 2022, nonché per il bimestre ottobre-novembre 2022, come di seguito specificato.

Secondo trimestre 2022

Con riferimento alle imprese c.d. “non energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, il Decreto “Ucraina” (così come modificato dal Decreto “aiuti) ha stabilito che spetta un credito di imposta nella misura del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel II° trimestre dell’anno 2022, da utilizzarsi in compensazione nel mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2022, con la possibilità per le imprese beneficiarie di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti.

il credito è riconosciuto a condizione che i costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media del I° trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

NB: Per le imprese che si riforniscono dal medesimo venditore da cui si rifornivano nel I° trimestre del 2019, il venditore invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione con gli incrementi del costo della componente energetica e l’agevolazione spettante.

Terzo trimestre 2022

Il Decreto “aiuti-bis” ha invece stabilito che, alle imprese c.d. “non energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, spetta un credito di imposta nella misura del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel III° trimestre dell’anno 2022, da utilizzarsi in compensazione nel mediante modello F24 entro il 31 marzo 2023, con la possibilità per le imprese beneficiarie di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti.

Il credito è riconosciuto a condizione che i costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media del II° trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

NB: Anche per il trimestre in oggetto è prevista la comunicazione da parte del venditore, in seguito alla presentazione della richiesta da parte dell’impresa, dell’incremento subito e del credito di imposta spettante.

Ottobre – novembre 2022

Il Decreto “aiuti-ter” ha invece ampliato, per i mesi di ottobre e novembre 2022, la platea dei beneficiari includendo le imprese con contatore di potenza superiore a 4,5 kW.

Il credito d’imposta è previsto nella misura del 30% della spesa della componente energetica effettivamente utilizzata nel bimestre ottobre-novembre, qualora il prezzo medio del III° trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi) si incrementi di almeno il 30% di quello riferito al corrispondente periodo del 2019, da utilizzarsi in compensazione nel mediante modello F24 entro il 31 marzo 2023, con la possibilità per le imprese beneficiarie di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti.

Anche per il bimestre in esame è possibile richiedere al proprio fornitore il conteggio dell’incremento subito e del credito spettante.

NB: Anche per il trimestre in oggetto è prevista la comunicazione da parte del venditore, in seguito alla presentazione della richiesta da parte dell’impresa, dell’incremento subito e del credito di imposta spettante.

Prospetto riassuntivo

CREDITO DI IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE
1°trimestre 2022 2°trimestre 2022 3°trimestre 2022 ottobre-novembre 2022
Nessun credito previsto 15% della spesa sostenuta, se incremento costo 1°trimestre 2022 su 1°trimestre 2019 è > 30% 15% della spesa sostenuta, se incremento costo 2°trimestre 2022 su 2°trimestre 2019 è > 30% 30% della spesa sostenuta, se incremento costo 3°trimestre 2022 su 3°trimestre 2019 è > 30%

Il calcolo dell’agevolazione

Ai fini del calcolo dell’incremento dei costi rispetto al 2019, nonché al vero e proprio calcolo del credito di imposta stesso, è necessario considerare la voce “spesa per la materia energia”; sono espressamente escluse, ad esempio, le spese riferite al trasporto, alla copertura finanziaria sugli acquisti di energia elettrica, alle imposte inerenti alla componente energia, ad ogni altro onere accessorio diretto o indiretto, diverso dalla componente energetica.

Il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla base dei consumi effettivi. I consumi stimati, fatturati in acconto dai gestori, non possono, invece, essere presi in considerazione; in tali casi, è necessario che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi oggetto della norma.

Stante la complessità del calcolo dell’agevolazione si invitano i Sigg.ri Clienti a presentare quanto prima

la richiesta di quantificazione del credito di imposta al gestore di riferimento.

ATTENZIONE: È di assoluta importanza la comunicazione dei relativi importi allo studio, sia che i modelli F24 siano presentati dallo Studio, sia che siano presentati in autonomia mediante la piattaforma Fisconline.

 

GAS

Anche in questo caso il credito di imposta è previsto con riferimento al II° e III° trimestre 2022, nonché per il bimestre ottobre-novembre 2022, come di seguito specificato relativamente alle imprese “non gasivore”.

NB: Anche per il credito d’imposta relativo al gas è prevista la comunicazione da parte del venditore, in seguito alla presentazione della richiesta da parte dell’impresa, dell’incremento subito e del credito di imposta spettante, al sussistere delle medesime condizioni del credito relativo all’energia elettrica.

Secondo trimestre 2022

Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel II° trimestre 2022.

Il credito d’imposta è da utilizzarsi in compensazione nel mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2022 ed è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito d’imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel III° trimestre dell’anno 2022 (non per usi termoelettrici).

Il credito d’imposta è da utilizzarsi in compensazione nel mediante modello F24 entro il 31 marzo 2023 ed è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Ottobre e novembre 2022

Il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 (non per usi termoelettrici) da utilizzarsi in compensazione nel mediante modello F24 entro il 31 marzo 2023.

L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Prospetto riassuntivo

CREDITO DI IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE
1°trimestre 2022 2°trimestre 2022 3°trimestre 2022 ottobre-novembre 2022
Nessun credito previsto 25% della spesa sostenuta, se incremento costo 1°trimestre 2022 su 1°trimestre 2019 è > 30% 25% della spesa sostenuta, se incremento costo 2°trimestre 2022 su 2°trimestre 2019 è > 30% 40% della spesa sostenuta, se incremento costo 3°trimestre 2022 su 3°trimestre 2019 è > 30%

ATTENZIONE: È di assoluta importanza la comunicazione dei relativi importi allo studio, sia che i modd. F24 siano presentati dallo Studio, sia che siano presentati in autonomia mediante la piattaforma Fisconline.

 

ASPETTI COMUNI AI CREDITI D’IMPOSTA

Irrilevanza fiscale

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

La documentazione a supporto

Le spese devono essere sostenute e documentate dalle fatture di acquisto ricevute, comprese le fatture di cortesia in aggiunta alle fatture elettroniche alle quali ineriscono, per potere riscontrare i dati relativi ai dettagli delle singole voci.