CIRCOLARE 29/2022 DEL 21/11/2022
RIFORMA DELLO SPORT – DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO
Rif. normativi
e di prassi: |
D.Lgs n. 36/2021 |
D.Lgs n. 163/2022 |
In sintesi
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il D.Lgs n. 163 del 5 ottobre 2022, riguardante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 36/2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Le disposizioni contenute sono in vigore dal 17 novembre 2022. Tuttavia, fatte salve diverse decorrenze specifiche ed eventuali proroghe, le disposizioni in materia di rapporto di lavoro sportivo si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Con Legge delega n. 86/2019 ha avuto inizio un processo di riforma nel settore dello sport culminato con l’approvazione di cinque decreti attuativi, tra cui il D.Lgs n. 36/2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.
Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e correttive a tale Decreto, il Legislatore è intervenuto con il D.Lgs n. 163/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, in vigore dal 17 novembre 2022.
Fatte salve diverse decorrenze specifiche ed eventuali proroghe, tuttavia, le disposizioni in materia di rapporto di lavoro sportivo si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo interventi normativi che dovessero intervenire in questo fine anno.
La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport. La riforma prevede sostanziali modifiche in ambito giuslavoristico.
Di seguito si fornisce una sintesi delle principali novità in materia di lavoro sportivo.
DEFINIZIONI NEL NUOVO LAVORO SPORTIVO
Lavoratore sportivo e tesseramento
Il decreto dispone una revisione organica della figura del lavoratore sportivo che supera, di fatto, la vecchia distinzione tra professionisti e dilettanti.
Il lavoratore sportivo è:
- secondo l’art. 2, comma 1, lett. dd) del D.Lgs n. 36/2021: “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo“
- secondo l’art. 25 del D.Lgs n. 36/2021, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs n. 163/2022, oltre che l’elenco di figure indicativo, ma che non può considerarsi esaustivo: “anche ogni tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale“.
Si individua, pertanto, il lavoratore sportivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, nei casi in cui un soggetto sia tesserato e svolga verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Il tesseramento viene ridefinito dall’art. 15 del D.Lgs n. 36/2021, come modificato dall’articolo 6 del D.Lgs n. 163/2022, quale:
“l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva”.
Settore professionistico
L’area del professionismo, settore qualificato come tale dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative.
Settore dilettantistico
L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società, inclusi gli enti del terzo settore, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
L’articolo 38 del D.Lgs n. 36/2021, come modificato dall’articolo 26 del D.Lgs n. 163/2022, contiene, invero, per la prima volta, una definizione legislativa in positivo dell’attività dilettantistica, che non viene più determinata solo per differenza in tutti quei casi in cui l’attività non è considerata professionistica.
Un’importante novità, che risponde all’intenzione del legislatore di eliminare ogni limitazione alla libertà contrattuale degli atleti, consiste nell’abolizione del vincolo sportivo entro il 31 luglio 2023 con la conseguenza che il tesseramento per una squadra non è più automatico, ma deve essere volontariamente rinnovato.
In tema di forma giuridica, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 36/2021, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs n. 163/2022, gli enti sportivi dilettantistici possono assumere anche quella di:
- società cooperative;
- enti del terzo settore, purché iscritti in contemporanea al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RNASD), e a condizione che esercitino, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
Resta invece esclusa la possibilità che possano assumere la forma giuridica di società di persone Snc o Sas (non potrebbero, infatti, godere di agevolazioni fiscali e si finirebbe con l’ampliare eccessivamente il rischio di confusione tra i patrimoni dei soci e quelli della società).
La nuova figura del volontario
Viene, inoltre, eliminata la figura dell’amatore e introdotta quella del volontario che presta la propria opera a titolo gratuito solo con il rimborso delle spese vive sostenute (art. 29, D.Lgs n. 36/2021 come modificato dall’art. 17 del D.Lgs n. 163/2022).
Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale
Le collaborazioni amministrativo-gestionali sono escluse dal novero delle attività rientranti nel lavoro sportivo dall’art. 25, sebbene siano esplicitamente previste dall’art. 37 del D.Lgs n. 36/2021.
L’art. 37, comma 1 del D.Lgs n. 36/2021 prevede che, ricorrendone i presupposti, l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.
Si tratta di soggetti che normalmente non sono tesserati ma garantiscono lo svolgimento delle attività sportive e il funzionamento delle associazioni, come, ad esempio, la segreteria dei corsi e l’associato di supporto al funzionamento delle strutture tecniche.
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Rapporto di lavoro sportivo
L’articolo 25 del D.Lgs n. 36/2021, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs n. 163/2022, precisa che l’attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato e autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, del c.p.c.
Viene invece abrogato il comma 4 che prevedeva la possibilità per il lavoro sportivo di essere altresì oggetto di prestazione occasionale, in considerazione delle caratteristiche del lavoro sportivo e della definizione di lavoratore sportivo. Infatti, ferma la figura del volontario che presta in maniera disinteressata la propria attività, il decreto ha ad oggetto il lavoratore sportivo che presta la sua attività con continuità a fronte di un corrispettivo.
Ai rapporti di lavoro sportivo, qualora non sia diversamente disciplinato dal D.Lgs n. 36/2021, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario (art. 25, comma 5, D.Lgs n. 36/2021).
Rapporto di lavoro sportivo subordinato
Il carattere di subordinazione del lavoro sportivo viene “attenuato“. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 36/2021, come modificato dall’art. 14 del D.Lgs n. 163/2022, non devono essere applicate le seguenti disposizioni
- Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori):
- art. 4 (impianti audiovisivi);
- art. 5 (accertamenti sanitari);
- art. 7 (non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva);
- art. 18 (tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo).
- Legge n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali):
- art. 1 (licenziamento dei lavoratori a tempo indeterminato);
- art. 2 (comunicazione scritta da inviare al lavoratore);
- art. 3 (licenziamento per giustificato motivo);
- art. 5 (onere della prova);
- art. 6 (impugnazione del licenziamento);
- art. 7 (tentativo di conciliazione);
- art. 8 (riassunzione o risarcimento del lavoratore a causa del licenziamento che non sarebbe dovuto avvenire).
- Legge n. 108/1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali):
- art. 2 (riassunzione o risarcimento del danno);
- art. 4 (area di non applicazione);
- art. 5 (tentativo obbligatorio di conciliazione).
- Legge n. 223/91 (riduzione del personale): art. 24;
- Legge n. 92/2012 (impugnativa del licenziamento): art. 1, c. 47-69;
- D.Lgs n. 23/2015 (contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti);
- Codice Civile: art. 2103 (prestazione di lavoro – mansioni).
Quando si dovrà redigere un contratto di lavoro con un lavoratore sportivo non dovranno essere riportate clausole di non concorrenza, o, comunque, clausole che limitino la libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo a quello della risoluzione contrattuale. Può essere previsto, invece, che – nel caso in cui dovesse insorgere una controversia tra la società ed il lavoratore sportivo – interverrà un collegio arbitrale. La stessa clausola compromissoria dovrà indicare la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e le modalità da utilizzare per nominarli.
Il contratto di lavoro sportivo a tempo determinato è ammesso per una durata non superiore a cinque anni, con possibilità di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti e di cessione prima della scadenza. Non si applicano gli articoli del Capo III del D.Lgs n. 81/2015 (artt. 19-29) che regolano la normale disciplina del contratto a tempo determinato.
Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
Il rapporto di lavoro sportivo, come previsto dall’art. 27 del D.Lgs n. 36/2021, modificato dall’art. 15 del D.Lgs n. 163/2022, nei settori professionistici, ove esso sia prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
- l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Sussiste l’obbligo di stipula secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato. Dalla stipulazione del contratto, lo stesso deve essere depositato entro 7 giorni presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l’approvazione.
È consentita anche la stipula di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 15 e fino ai 23 anni. Si introduce altresì la possibilità per le società o associazioni sportive di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di alta formazione e di ricerca.
Dell’art. 42 del D.Lgs n. 81/2015 non si applicano però il:
- comma 3 (tutela dei licenziamenti);
- comma 4 (recesso dal contratto);
- comma 7 (numero massimo di apprendisti).
Inoltre, al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente. Se viene stipulato con lo sportivo un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, e senza soluzione di continuità rispetto a quest’ultimo, si è tenuti a corrispondere un premio di formazione tecnica alla precedente società.
Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
Rimane da chiarire il meccanismo di calcolo delle ore.
L’Ente o la Società destinataria delle prestazioni sportive sono obbligati, per i soli rapporti con compensi superiori ai 5.000 euro, a comunicare telematicamente al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, mediante una procedura del tutto equiparata alle comunicazioni al centro per l’impiego, che, infatti, dovrà essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e dovrà essere resa disponibile a INPS e INAIL. Anche gli adempimenti relativi al Libro Unico del Lavoro e all’obbligo di comunicazione mensile all’INPS potranno essere effettuati telematicamente all’interno del medesimo Registro. Non v’è tuttavia l’obbligo di emissione del prospetto paga nei casi in cui il compenso annuale non superi 15.000 euro.
Prestazioni sportive dei volontari
L’art. 29 del D.Lgs n. 36/2021, come modificato dall’art. 17 del D.Lgs n. 163/2022, eliminando la figura dell'”amatore”, introduce quella del “volontario“.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.
Il volontario che presta spontaneamente la propria opera a titolo gratuito non ha invero diritto a ricevere la retribuzione, ma solo al rimborso spese, purché documentate, relative al vitto, all’alloggio, al viaggio, al trasporto sostenute per prestazioni svolte fuori dal territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Tuttavia, se le indennità di trasferta e i rimborsi spese superano il limite reddituale di 10.000 euro sono considerate di natura professionale.
Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale
Ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs n. 36/2021, ricorrendone i presupposti, l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del c.p.c.
SICUREZZA DEI LAVORATORI SPORTIVI E DEI MINORI
L’articolo 33 del D.Lgs n. 36/2021 come modificato dall’articolo 21 del D.Lgs n. 163/2022 individua le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, di assicurazione sociale per l’impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro, e detta disposizioni in materia di sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva.
In generale, con l’intervento correttivo, si vuole meglio regolamentare tale complessa materia ed evitare una possibile sovrapposizione del ruolo del “medico specialista in medicina dello sport”, il quale certifica “l’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo”, sulla scorta di indagini strumentali, con quello del “medico competente”, il quale ha il compito di effettuare la “sorveglianza sanitaria”, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
L’intervento correttivo permette di meglio coordinare il regime certificativo relativo all’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica del lavoratore sportivo, nell’ambito del rapporto esistente tra l’atleta e la disciplina sportiva da praticare, e quello relativo all’accertamento della cd. idoneità lavorativa sportiva, nel senso di valutazione globale dei rischi cui l’atleta è esposto in un determinato ambiente lavorativo.
L’Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia deve introdurre disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva.
ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
L’articolo 34 del D.Lgs n. 36/2021, come modificato dall’art. 22 del D.Lgs n. 163/2022, detta disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori sportivi subordinati, per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuative e per gli sportivi dilettanti che svolgono attività come volontari.
Lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato
I lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo INAIL, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
Le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo saranno stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità delegata in materia di sport.
Lavoratori sportivi con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL previsto per i lavoratori parasubordinati (art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n. 38/2000).
La predetta disciplina si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale.
Con riferimento a tali rapporti le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità delegata in materia di sport.
Sportivi dilettanti che svolgono attività come volontari
Per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari viene confermata la tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni prevista dall’art. 51 della Legge n. 289/2002 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi).
Inoltre, ai sensi dell’art. 29, comma 4 del D.Lgs n. 36/2021 gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
L’articolo 35 del D.Lgs n. 36/2021, come modificato dall’art 23 del D.Lgs n. 163/2022, disciplina il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.
Lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato
I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS che ora assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Qualora ne ricorrano i presupposti, al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi sono iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.
Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi si applicano le medesime tutele
- in materia di assicurazione economica di malattia e di maternità,
- relative agli assegni per il nucleo familiare,
- previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpl),
- previste in favore dei lavoratori iscritti al FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti).
Lavoratori sportivi operanti nell’area del dilettantismo
I lavoratori sportivi,
- operanti nell’area del dilettantismo
- titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome,
sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Per lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome
- che risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è attualmente stabilita nella misura pari al 24%;
- che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è attualmente stabilita nella misura del 25%;
Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive (per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione) previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.
Le aliquote contributive pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui.
Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Non subiscono riduzione le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione.
Collaboratori coordinati e continuativi e prestazioni autonome | IVS |
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25% |
soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 24% |
Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa la comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° gennaio 2023 e inquadrati ai sensi di quanto previsto dall’art. 67, comma 1, lettera m), primo periodo del TUIR (si ritiene nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2022 la quale prevede che i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche siano qualificati quali “redditi diversi”), non è previsto recupero contributivo.
Prestazioni sportive dei volontari
Essendo le prestazioni sportive di volontariato incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito (art. 29, comma 3 del D.Lgs n. 36/2021) nei confronti dei volontari non nascono obblighi di natura previdenziale.
Istruttori presso impianti e circoli sportivi
Ai sensi dell’art. 35, comma 3 del D.Lgs n. 36/2021 le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del DM 15 marzo 2005 (categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo – ex l’ENPALS), a partire dal 1° gennaio 2023 hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2021 (lavoro sportivo).
Le predette figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
Ai sensi dell’art. 25, comma 3 del D.Lgs n. 36/2021 per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale intrattenuti con società ed associazioni sportive dilettantistiche è prevista l’iscrizione alla Gestione separata INPS con applicazione della disciplina già prevista per le collaborazioni coordinate e continuative.
Le aliquote contributive pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui.
Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Si consiglia di contattare il proprio consulente del lavoro per maggiori dettagli in merito.
TRATTAMENTO FISCALE
L’articolo 36 del D.Lgs n. 36/2021, come modificato dall’art 24 del D.Lgs n. 163/2022, disciplina il trattamento fiscale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi muovendo dalla premessa (comma 2) che per tutto quanto non regolato specificamente dal D.Lgs n. 36/2021è fatta salva l’applicazione del TUIR.
Lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato nei settori professionistici
Per il trattamento fiscale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato operanti nell’area del professionismo il D.Lgs n. 36/2021 non prevede specifiche disposizioni ad eccezione di quanto disciplinato dal comma 6-ter, art. 36 al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico.
Pertanto i compensi erogati in forza di un rapporto di lavoro subordinato costituiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR con conseguente applicazione del relativo trattamento fiscale.
Ai sensi del comma 6-ter dell’art. 36 è previsto che le retribuzioni riconosciute agli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000.
In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente.
Le predette disposizioni si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.
Lavoratori sportivi operanti nell’area del dilettantismo
L’articolo 36, comma 6 del D.Lgs n. 36/2021 introdotto dal D.Lgs n. 163/2022 prevede che “6. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo”.
In particolare viene previsto che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (compensi, si ritiene, qualificati come reddito di lavoro dipendente se percepiti in forza di un rapporto di lavoro subordinato ovvero come reddito assimilato se percepiti in forza di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa) non siano soggetti ad imposizione fiscale fino alla soglia complessiva annua di euro 15.000. Il compenso di importo superiore a euro 15.000 risulta imponibile solo per la parte eccedente la predetta soglia.
Con riferimento alla tassazione dell’ammontare di compenso eccedente la soglia dei 15.000 euro rimangono da chiarire le specifiche modalità applicative che dovranno essere oggetto di successivi interventi da parte dell’Agenzia delle entrate.
All’atto del pagamento il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
Preme evidenziare che il regime fiscale introdotto dal comma 6 dell’art. 36 si sostituisce al precedente regime previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR secondo il quale costituiscono “redditi diversi” e che dal 1° gennaio 2023 risulta abrogato.
” …. quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva ……. e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
Compensi per attività amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche
Ai sensi dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs n. 36/2021 come modificato dal D.Lgs n. 163/2022 ai compensi percepiti a seguito di attività amministrativo-gestionale resa in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, “quale che sia la tipologia di rapporto” intrattenuto, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 dell’art. 36 per i compensi erogati ai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo.
Si evidenzia che dal 1° gennaio 2023 con riferimento alle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale non troverà più applicazione il regime fiscale previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR. Infatti la predetta lett. m) risulta abrogata nella parte i cui si prevede che sono redditi diversi ” .. quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche …… .” e che “Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
Pertanto, i predetti compensi non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo di 15.000 euro, qualora di importo superiore risulta imponibile l’eccedenza rispetto al limite dei 15.000 euro.
Di seguito si propone uno schema riassuntivo del trattamento previdenziale e fiscale dei compensi corrisposti in ambito dilettantistico.
Importo dei compensi | Trattamento previdenziale e tributario |
Fino alla somma di 5.000 euro annui | Vi è l’esclusione da qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale dei corrispettivi percepiti in ambito dilettantistico. |
Nella fascia tra 5.000 e 15.000 euro annui | È dovuta la contribuzione previdenziale ma non quella fiscale (esenti IRPEF). |
Superati i 15.000 euro | Saranno soggetti sia a tassazione che a contributi previdenziali.
L’imposizione fiscale ha luogo sulla parte dei compensi superiori a 15.000 euro. |