CIRCOLARE 5/2023 DEL 23 GENNAIO 2023
LEGGE DI BILANCIO 2023
PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI
Rif. normativi
e di prassi: |
Legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) |
In sintesi
Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall’1.1.2023.
1. Crediti di imposta energia elettrica e gas
Al fine di contenere l’aumento del costo di luce e gas in capo alle imprese, la legge di Bilancio 2023 conferma per il primo trimestre 2023, potenziandoli, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas.
Relativamente all’energia elettrica, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019 spetta un credito d’imposta pari al 35% (45% per le imprese energivore) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023.
Relativamente al gas, alle imprese gasivore e non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il bonus spetta se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), è aumentato più del 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.
Tutti i predetti crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023, oppure cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti.
2. Bonus investimenti per le imprese
La Legge di Bilancio proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 con il versamento dell’acconto pari ad almeno il 20% del prezzo di acquisto, al fine di beneficiare delle più favorevoli aliquote agevolative previste per il 2022.
Di seguito si riporta un riepilogo in forma schematica della misura del credito di imposta:
Investimento | 2022 (o 30.06.2023* in caso di “prenotazione”) | 2023 (o 30.06.2024 in caso di “prenotazione”) | 2024 (o 30.06.2025 in caso di “prenotazione”) | 2025 (o 30.06.2026 in caso di “prenotazione”) |
Beni materiali ordinari | 6% | NULLA | NULLA | NULLA |
Beni immateriali ordinari | 6% | NULLA | NULLA | NULLA |
Beni materiali 4.0 | – 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; – 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni. |
– 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; – 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni; |
– 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; – 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni; |
– 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; – 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni; |
Beni immateriali 4.0 | 50% | 20% | 15% | 10% |
*Come sopra indicato, il termine per gli acquisti di beni materiali 4.0 si intende prorogato al 30.09.2023.
Si ricorda che, con “prenotazione”, si intende il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto del bene agevolato.
3. Rifinanziamento “Nuova Sabatini”
Viene previsto il rifinanziamento – con 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 – della Nuova Sabatini.
Viene inoltre stabilito che, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti è incrementato di 6 mesi.
4. Credito di imposta acquisto materiali riciclati
Per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:
- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 dal 1°gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti con decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Superbonus 110%
Se, originariamente, la disciplina del superbonus prevedeva un’unica aliquota di detrazione (il 110%) con l’ampliamento della finestra temporale di applicazione della disciplina agevolativa per determinati interventi sino al 2025, sono state previste aliquote di detrazione che progressivamente si riducono (70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e 65% per quelle sostenute nell’anno 2025).
Con la legge di bilancio 2023, l’aliquota del 110% del superbonus relativa alle spese sostenute nel 2023 viene ridotta, in taluni casi, al 90%. La riduzione dal 110% al 90%, tuttavia, non riguarda tutte le spese sostenute nell’anno 2023, ma soltanto quelle relative a determinate tipologie di interventi agevolati.
Sono state inoltre introdotte norme transitorie volte a salvaguardare gli interventi con titoli edilizi abilitativi già presentati (ovvero: per i quali anche per il 2023 è applicabile l’aliquota del 110%), tale per cui il quadro applicativo vigente risulta a dir poco complesso.
Pertanto, nei casi in cui competa il superbonus, con riguardo a tutte le tipologie di interventi agevolati l’agevolazione rimane del 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2022.
Per le spese sostenute nell’anno 2023, la misura del superbonus, ove spettante, può essere del 110%, oppure del 90%, a seconda della tipologia di intervento agevolato.
In seguito alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2023, la misura del 110% si applica sulle spese sostenute nell’anno 2023 in relazione ai seguenti interventi agevolati:
- interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, relativi a edifici interamente posseduti da persone fisiche e composti da due a quattro unità immobiliari, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) sia stata presentata entro il 25 novembre 2022;
- interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, relativi a edifici condominiali (ivi compresi gli interventi “trainati” effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari che compongono l’edificio), per i quali la delibera assembleare che approva i lavori sia stata adottata entro il 24 novembre 2022 (se la delibera assembleare che approva i lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022, la CILAS poteva essere presentata entro il 31 dicembre 2022, mentre se la delibera è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022, la CILAS doveva essere stata presentata entro il 25 novembre 2022);
- interventi di demolizione e ricostruzione, relativi a edifici condominiali, oppure a edifici interamente posseduti da persone fisiche e composti da due a quattro unità immobiliari, per i quali la richiesta di rilascio del permesso di costruire sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022;
- interventi effettuati da persone fisiche, relativi a edifici unifamiliari o a unità “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, che, alla data del 30 settembre 2022 sono stati completati per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Il superbonus del 110% compete solo per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023.
Riepilogando:
Soggetti beneficiari del superbonus | Momento di sostenimento delle spese |
Generalità dei soggetti previsti dalla normativa | Dal 01.07.2020 al 30.06.2022, con aliquota 110% |
Condomini
e Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario (o in comproprietà da più persone fisiche pro indiviso) |
Dall’1.7.2020 al 31.12.2025, con aliquota:
La proroga fino al 31.12.2025 (con aliquote 110-90-70-65%) riguarda anche le persone fisiche che effettuano gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio. |
Persone fisiche per interventi relativi a edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo | Dal 01.07.2020 al 30.06.2022, con aliquota 110%.
Il superbonus spetta al 110% per le spese sostenute entro il 31.3.2023 se al 30.9.2022 (in luogo del precedente termine fissato al 30.6.2022) gli interventi non sono ancora ultimati ma sono stati eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Per gli interventi avviati dal 01.01.2023, il superbonus spetta con aliquota 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2023, a condizione che:
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6. Bonus acquisto immobili ad alta efficienza energetica
Viene riproposta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.
In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%, calcolata sull’importo corrisposto a titolo di IVA, in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, che siano cedute dalle imprese costruttrici o da OICR immobiliari.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.
7. Bonus mobili
Viene aumentato da 5.000 a 8.000 € il limite di spesa detraibile del c.d. “bonus mobili” nella misura del 50%, per le spese sostenute nell’anno 2023. Il limite ritornerà a 5.000 € per le spese sostenute nel 2024.
8. Bonus barriere architettoniche
Viene prorogata di tre anni, fino al 31 dicembre 2025, la detrazione Irpef del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, si specifica che occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.