CIRCOLARE 6/2023 DEL 23 GENNAIO 2023
DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI
Rif. normativi
e di prassi: |
Legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) |
In sintesi
Con la circolare n. 1/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riguardo alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, di cui all’art. 1 commi da 153 a 159 della Legge di bilancio 2023.
Premessa
In base alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 è prevista la possibilità di saldare gli avvisi bonari ricevuti e di richiedere una rateazione degli stessi fino a 20 rate trimestrali.
In sintesi:
- le somme richieste al contribuente con avviso bonario per gli anni 2019, 2020 e 2021, anche se notificato dopo il 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento di una sanzione ridotta al 3% anziché al 10%, fermo restando l’obbligo di versare la totalità delle imposte e degli interessi;
- gli avvisi bonari relativi anche ad annualità precedenti, per i quali al 1° gennaio 2023 sia ancora in corso il pagamento rateale, possono essere definiti con sanzione ridotta al 3%. In questo caso la definizione agevolata riguarda solo le rate in scadenza dopo il 1° gennaio 2023;
- gli avvisi bonari possono sempre essere definiti in 20 rate a prescindere dall’importo degli stessi (la formulazione precedente della norma prevedeva la possibilità di chiedere il pagamento in 20 rate, anziché 8 rate, solo per importi superiori a 5.000 €.
Ciò premesso, l’Agenzia ha chiarito che per gli avvisi bonari già notificati e che rientrano nella definizione agevolata, non è previsto l’invio di nuove comunicazioni da parte dell’ente impositore.
Pertanto, per gli avvisi già trasmessi, il contribuente dovrà procedere autonomamente alla definizione agevolata, rispettando i relativi termini di pagamento.
Un esempio pratico
Definizione agevolata di un avviso bonario relativo ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021
Un contribuente ha ricevuto un avviso bonario relativo alla dichiarazione modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) in relazione ad una imposta non versata pari a 1.000,00 €.
Tale comunicazione è stata ricevuta dal contribuente in data 19 dicembre 2022 e riporta i seguenti addebiti:
Omesso versamento 1.000 € imposte | 1.000,00 € |
Sanzione 10% su omesso versamento | 100,00 € |
Interessi su omesso versamento | 70,00 € |
Totale avviso bonario | 1.170,00 € |
L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10% è pertanto pari a 1.170,00 €.
L’importo da versare in adesione alla definizione agevolata si determina ricalcolando le sanzioni nella misura del 3% delle imposte non versate e di quelle versate in ritardo, come di seguito illustrato:
Omesso versamento imposte | 1.000,00 € |
Sanzione 3% su omesso versamento | 30,00 € |
Interessi su omesso versamento | 70,00 € |
Totale avviso bonario | 1.100,00 € |
La definizione agevolata si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato, con sanzioni calcolate al 3%, pari a 1.100,00 €, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione.
In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, conteggiando i relativi interessi di rateazione, che sono dovuti nella misura del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento dell’avviso stesso.
La procedura è la medesima, anche se decisamente più laboriosa, nel caso in cui si intenda ricalcolare l’importo della sanzione relativamente ad un avviso bonario rateizzato.
Casi di “lieve inadempimento”
Di regola, l’omesso o il tardivo versamento delle somme richieste con l’avviso bonario, comportano la decadenza dal beneficio della sanzione ridotta al 10% e l’iscrizione a ruolo della sanzione in misura del 30%.
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, con la circolare in esame, ha chiarito che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di “lieve inadempimento” normativamente previste, ovvero in caso di:
- versamento delle somme dovute o della prima rata entro 7 giorni dal termine;
- lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 €;
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.
Nei casi sopra indicati non si verifica pertanto la decadenza della rateazione né la possibilità di beneficiare delle sanzioni in misura ridotta, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo del versamento, che possono essere versate spontaneamente mediante l’istituto del ravvedimento operoso.