CIRCOLARE 9/2023 DEL 06 FEBBRAIO 2023

“DECRETO AIUTI QUATER” CONVERTITO IN LEGGE – PRINCIPALI NOVITÀ

Rif. normativi

e di prassi:

DL 18.11.2022 n. 176 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) convertito nella L. 13.1.2023 n. 6

In sintesi

Con il DL 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla G.U. 18.11.2022 n. 270 ed entrato in vigore il 19.11.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l’aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. decreto “Aiuti-quater”).

Il DL 18.11.2022 n. 176 è stato convertito nella L. 13.1.2023 n. 6, pubblicata sulla G.U. 17.1.2023 n. 13 ed entrata in vigore il 18.1.2023, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 176/2022.

Cessione dei crediti d’imposta derivanti da detrazioni “edilizie” – ulteriore modifica della disciplina

I co. 4-bis e 4-ter dell’art. 9 del DL 176/2022, inseriti in sede di conversione in legge, modificano ulte­rior­mente la disciplina dei crediti derivanti dalle opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, aumentando da due a tre le possibili cessioni a favore di soggetti “vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicu­ra­zione).

Alla luce di tale modifica sono consentite le seguenti cessioni dei crediti d’imposta:

  1. in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo:
    1. una prima cessione, da parte del fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo”, nei confronti di chiunque (primo cessionario);
    2. tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;
    3. una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti;
  2. in caso di opzione per la cessione del credito:
    1. una prima cessione, da parte del beneficiario della detrazione fiscale, nei confronti di chiunque (primo cessionario);
    2. tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;
    3. una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti.

Ambito di applicazione

Tale modifica riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 176/2022, quindi prima del 18.1.2023.

 

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 – proroga del termine per l’utilizzo

Con una modifica apportata in sede di conversione in legge all’art. 1 co. 3 e 4 del DL 176/2022, è stata prevista la proroga dal 30.6.2023 al 30.9.2023 del termine per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi:

  • al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del DL 115/2022);
  • ai mesi di ottobre e novembre 2022 (disciplinati dall’art. 1 del DL 144/2022);
  • al mese di dicembre 2022 (disciplinati dallo stesso art. 1 del DL 176/2022).

 

Garanzia SACE per i finanziamenti a imprese che realizzano interventi con il “superbonus”

L’art. 9 co. 4-quater del DL 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la facoltà, per la SACE S.p.A., di concedere garanzie alle banche e ad altri soggetti abilitati per la concessione di fi­nanziamenti a favore delle imprese edili (codici ATECO 41 “Costruzione di edifici” e 43 “Lavori di co­struzione specializzati”), con sede in Italia, che realizzano interventi agevolati con il “superbonus” ex art. 119 del DL 34/2020.