CIRCOLARE 8/2023 DEL 30 GENNAIO 2023

ROTTAMAZIONE-QUATER – AL VIA LE DOMANDE

Rif. normativi

e di prassi:

Legge 29.12.2022 n. 197

In sintesi

La Legge di bilancio prevede la possibilità di estinguere, senza interessi (anche di mora) e sanzioni, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive/per la notifica della cartella di pagamento.

Premessa

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto una nuova rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito inerenti a carichi affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022, che comporta, per chi ne fruisce, lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

Al fine di accedere al beneficio è necessario presentare domanda entro il 30.04.2023 utilizzando il modello approvato da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La rottamazione è fruibile anche da chi, avendo presentato la domanda relativa a una delle rottamazioni dei ruoli precedenti, non avendone pagato le rate è decaduto dalle rottamazioni stesse.

È possibile pagare il dovuto in unica soluzione o rateizzando l’importo in massimo 18 rate.

La procedura

Entro il 30 aprile 2023 va trasmessa la domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18 rate) e ci si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti.
Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati (si tratta dello stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000,00 €), e fornisce inoltre un prospetto riportante le scadenze delle singole rate, sulla base di quanto richiesto nell’istanza;
Entro il 31 luglio 2023, vanno pagati tutti gli importi o la prima rata.

Termine Adempimento
30 aprile 2023 Presentazione dell’istanza da parte del contribuente esclusivamente in via telematica al seguente link
30 giugno 2023 L’agenzia entrate – riscossione invia il prospetto di liquidazione delle rate
31 luglio 2023 Pagamento in unica soluzione o prima rata
30 novembre 2023 Pagamento della seconda rata
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno Scadenza delle rate rimanenti

Effetti della presentazione della domanda

La domanda sospende le rateazioni in corso sino al 31 luglio 2023.

Ove la rottamazione venisse negata sarà possibile riprendere il pagamento delle rate sospese; invece, se si

pagano le somme da rottamazione la dilazione concessa sarà revocata di diritto.

A seguito della domanda il debitore è considerato adempiente quindi, ad esempio, è possibile il rilascio del DURC come confermato dalle FAQ pubblicate dall’Agenzia Entrate – Riscossione sul proprio sito internet (link alle FAQ).

Cosa rientra nella rottamazione

Di regola sono inclusi nella rottamazione tutti gli addebiti tributari e contributivi, ad eccezione delle fattispecie di seguito indicate:

  • risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
  • IVA riscossa all’importazione;
  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune;
  • crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Relativamente alle violazioni del codice della strada è ammessa la definizione, sempre che la riscossione sia stata affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, tuttavia in questo caso non vengono stralciate le sanzioni ma i soli interessi.

I contributi dovuti alle casse previdenziali

I ruoli delle Casse di previdenza private (ad esempio Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAM etc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, ma è necessaria l’emanazione da parte dell’Ente previdenziale di un’apposita delibera entro il 31 gennaio 2023; tale delibera dovrà essere pubblicata sui siti internet degli Enti e comunicata all’Agenzia della riscossione entro la medesima data.

Somme riscosse da Enti locali

La legge di bilancio circoscrive la rottamazione ai carichi affidati agli “Agenti della Riscossione”, escludendo sia gli enti locali che riscuotono le entrate in proprio, sia i concessionari locali.

Di contro, qualora l’ente creditore si avvalga dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non ci sono dubbi sulla possibilità di sanatoria.

Di seguito si fornisce il riepilogo dei debiti rottamabili.

Fattispecie Possibilità di rottamazione
Imposte e tributi di ogni genere
IVA
IVA all’importazione No
Contributi INPS e INAIL
Contributi dovuti alle casse professionali private Solo se lo prevede la delibera dell’ente previdenziale entro il 31.1.2023
Recupero aiuti di Stato No
Dazi doganali No
Accise
Tributi ed entrate locali (riscossi da Agenzia delle Entrate-Riscossione)
Tributi ed entrate locali (riscossi da Riscossione Sicilia S.p.A.)
Tributi ed entrate locali (riscossi in proprio o tramite concessionari locali) No
Sanzioni codice della strada Si, solo per gli interessi