CIRCOLARE 11/2023 DEL 27 FEBBRAIO 2023
SCADE IL 16 MARZO 2023 LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA MATURATI SU ENERGIA ELETTRICA E GAS
Rif. normativi
e di prassi: |
DL 115/2022 |
DL 144/2022 | |
DL 176/2022 | |
Provvedimento Agenzia Entrate 16.2.2023 |
In sintesi
Entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta spettanti:
- per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale nel 3 e 4 trimestre 2022;
- per l’acquisto di carburante effettuato nel 4 trimestre 2022;
devono comunicare all’Agenzia delle Entrate il credito maturato nel 2022, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del credito residuo dal 17.3.2023, utilizzando l’apposito modello recentemente approvato dall’Agenzia.
Gli artt. 2, comma 5, DL n. 144/2022 c.d. “Decreto Aiuti-ter” e 1, comma 6, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, prevedono che entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati devono inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione contenente l’importo del credito maturato nel 2022:
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 6, DL n. 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022;
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, DL n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1 e 2, DL n. 176/2022, relativi al mese di dicembre 2022;
- crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante ex art. 2, DL n. 144/2022 effettuato nel quarto trimestre 2022.
Recentemente con il Provvedimento 16.2.2023 l’Agenzia ha approvato il modello utilizzabile per la comunicazione dei predetti crediti d’imposta.
Per i crediti d’imposta spettanti, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’ammontare già utilizzato in compensazione nel mod. F24 fino alla data della comunicazione stessa. Per poter rettificare una comunicazione inviata è necessario richiedere l’annullamento e procedere all’invio della nuova comunicazione entro il 16.3.2023.
Termini di utilizzo
I crediti d’imposta acquisto energia elettrica / gas naturale, relativi:
- al 3 trimestre 2022;
- ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- al mese di dicembre 2022.
sono utilizzabili entro il 30.9.2023
Il mancato invio della comunicazione entro il 16.3.2023, comporta l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 17.3.2023.
Soggetti esonerati dalla comunicazione
La comunicazione non deve / non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia:
- interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il mod. F24 prima dell’invio della comunicazione.
- già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, fatto salvo che:
- la comunicazione della cessione sia stata annullata;
- il cessionario abbia rifiutato il credito.
Come precisato nelle Motivazioni del Provvedimento 16.2.2023 l’invio della comunicazione non preclude la possibilità di procedere successivamente con la cessione del credito.