CIRCOLARE 15/2024 DEL 02 APRILE 2024
NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE (ANTE UTILIZZO) DEI CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 EFFETTUATI DAL 2023 IN AVANTI
Rif. normativi
e di prassi: |
D.L. 39/2024 |
Art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, L. 178/2020 | |
Art. 1, commi 200-202, L. 160/2019 |
In sintesi
L’adempimento, introdotto con il decreto-legge n. 39/2024, porta con sé alcuni dubbi sulla compensazione per i crediti di imposta in argomento relativi al 2023 ed al primo trimestre 2024 che si indagano di seguito, in attesa del modello di rendicontazione telematica da inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Secondo quanto previsto dalla norma, in particolare, ai fini della fruizione dei:
- crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178,
- e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:
- l’ammontare complessivo degli investimenti,
- la presunta ripartizione negli anni del credito,
- e la relativa fruizione che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. La modulistica sarà approvata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, adeguando quella già prevista dal decreto del 6 ottobre 2021.
Investimenti 2023
Il nuovo obbligo di comunicazione riguarda anche il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, di cui all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), relativi all’anno 2023 (secondo ragione la norma dovrebbe riferirsi a quelli “effettuati” e dunque già completati secondo regole di competenza temporale del costo in base all’art. 109 del TUIR, ma resta auspicabile una conferma in tal senso).
Viene infatti disposto che la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata all’invio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 (clicca qui per il modello) da inviare a mezzo PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.
Atteso che i crediti 4.0 possono essere impiegati in F24 in tre rate annuali a partire dalla data in cui l’investimento è stato interconnesso, potrebbero essere numerose le imprese che si trovano in questi giorni a dover utilizzare in compensazione la seconda rata e che avranno quindi l’interesse ad accelerarne l’utilizzo: dopo l’entrata in vigore del D.L. (30 marzo 2024) la compensazione dovrà essere sospesa fino all’invio della comunicazione preventiva in analisi.