CIRCOLARE 16/2024 DEL 08 APRILE 2024
ENTRO IL 22 APRILE LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO SUGLI ONERI PREVIDENZIALI VERSATI DAGLI ENTI SPORTIVI
Rif. normativi
e di prassi: |
Art. 35, comma 8-sexies, D.Lgs. 36/2021 così come modificato dal D.Lgs. 120/2023 |
D.P.C.M. 29 dicembre 2023 pubblicato in marzo 2024 |
In sintesi
Si esamina di seguito la disciplina relativa al contributo previsto per gli enti sportivi sui contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023
Con l’articolo 35, comma 8-sexies, D.Lgs. 36/2021 (Decreto delegato di attuazione della Riforma dello sport), così come modificato dal D.Lgs. 120/2023 (c.d. “secondo correttivo”) viene previsto che alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del beneficio abbiano conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000 euro, sia riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.
L’ammontare dei contributi concessi non potrà in alcun caso superare lo stanziamento totale di 8,3 milioni di euro.
Con il successivo D.P.C.M. datato 29 dicembre 2023 – pubblicato solo ai primi di marzo 2024 sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport (www.sport.governo.it) – viene quindi disciplinata la modalità di ottenimento del richiamato contributo per oneri previdenziali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Presupposti per l’accesso al contributo |
Essere una Asd o Ssd iscritta al Ras (la cancellazione dal registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione) |
Non avere conseguito, nell’anno d’imposta 2022, ovvero, per le Asd o Ssd con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000 euro |
Avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul RAS, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023 |
Modalità di presentazione della domanda di contributo |
1. Le Asd e le Ssd che intendono presentare domanda per la corresponsione del contributo dovranno utilizzare l’apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche |
2. In sede di presentazione della domanda, l’istante dovrà presentare la seguente documentazione:
a) copia bilancio o rendiconto esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei soci o associati, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, quello conclusosi nel corso del 2022; il Dipartimento per lo Sport, verificherà se l’anno sociale coincide con quello previsto nello statuto depositato all’interno del RAS; b) copia dei versamenti previdenziali effettuati nel periodo di riferimento, in virtù dei quali si richiede il contributo; il Dipartimento per lo Sport procederà poi a verificare presso l’INPS il corretto versamento dei detti contributi. |
3. La funzionalità per la richiesta del contributo sarà resa disponibile a partire dal 15 febbraio 2024. |
4. Sul sito web istituzionale del Dipartimento per lo sport e sul portale del Ras verranno pubblicate le istruzioni operative circa le procedure informatiche di presentazione della domanda di contributo. |
È il Dipartimento per lo sport che, anche avvalendosi di Sport e Salute Spa, verificherà la correttezza della documentazione pervenuta e la spettanza del contributo tenendo presente che la concessione dello stesso è comunque subordinata al regime europeo degli aiuti “de minimis”, verificata tramite l’inserimento dei contributi approvati sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
L’elenco dei beneficiari del contributo, nonché l’importo del contributo concesso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport, nonché nella sezione pubblica del Ras, mentre l’erogazione avverrà, da parte del Dipartimento per lo sport, sui conti correnti indicati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda, secondo quanto previsto dalle istruzioni operative pubblicate sul sito web istituzionale del Dipartimento per lo sport e sul portale del Ras citate al precedente punto 4.
Con un Comunicato stampa pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport in data 8 marzo 2024 https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/riforma-dello-sport/contributo-per-oneri-previdenziali-in-favore-delle-associazioni-e-societa-sportive-dilettantistiche/
viene previsto che partire dalle ore 12 di lunedì 11 marzo 2024 e fino alle ore 23,59 di lunedì 22 aprile 2024 sarà quindi possibile presentare, attraverso la apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, la domanda per l’accesso al contributo.
Viene precisato che l’ordine di arrivo delle domande non è rilevante ai fini dell’accesso al contributo.
La procedura di presentazione della domanda di contributo è contenuta all’interno del Ras mentre le relative istruzioni operative sono consultabili dalla Guida prelevabile dalla sezione HELP 🡪 Guida utente 🡪 Gestione Domande di Contributo per ASD/SSD per gli Oneri Previdenziali Collaboratori Sportivi della quale si riporta di seguito il sommario: