CIRCOLARE 25/2024 DEL 08 LUGLIO 2024

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – ULTIMI AGGIORNAMENTI

Rif. normativi

e di prassi:

Artt. 6 – 39, D.Lgs. 12/02/2024 n. 13
Ns. Circolare 19/2024

In sintesi

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 – 39) del D.Lgs. 12.2.2024 n. 13.

Attraverso tale istituto, si intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

Facendo seguito alle conversazioni telefoniche intercorse, si riepiloga di seguito la disciplina – ad oggi – vigente.

I soggetti interessati

In via generale la procedura riguarda:

  • Società (Spa, Srl, Snc, Sas)
  • Ditte individuali
  • Professionisti
  • Associazioni professionali

A condizione che nel 2023 abbiano conseguito un volume di ricavi o compensi inferiori a 5.164.569 € e siano tenute all’applicazione degli ISA.

Possono accedere alla procedura anche i soggetti che applicano il regime forfettario, ma per essi la proposta riguarderà il solo anno 2024.

NON possono accedere alla procedura le società/partite IVA individuali/professionisti che, pur essendo soggetti agli ISA, li disapplichino (ad esempio i contribuenti che esercitano due attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA)

Evoluzione normativa

È stato pubblicato il decreto 14 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB).

Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:

  • il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia delle Entrate di formulargli una proposta di reddito
  • e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

Non sono previsti trattamenti differenti per chi non dovesse accettare dopo la richiesta, rispetto a chi non avesse nemmeno manifestato interesse a richiedere la proposta.

La metodologia che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

La norma è piuttosto articolata e tutt’ora in evoluzione seppure si sia ormai giunti in prossimità delle scadenze. Nella giornata del 20 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive.

Soggetti ammessi ed esclusi

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario che vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024.

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:

  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.

Primo anno di applicazione

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

Per il primo anno di applicazione l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi; a regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.

Gli effetti dell’accettazione della proposta

Imposte sul reddito

Accettando il reddito che viene proposto dall’Agenzia il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati con l’Agenzia, a prescindere da quelli effettivamente conseguiti.

A livello puramente economico, pertanto, la proposta sarà da valutare soltanto per coloro che hanno la ragionevole certezza, nel prossimo biennio, di conseguire un reddito più elevato rispetto a quello conseguito nel 2023, e se tale valutazione può essere in taluni casi abbastanza agevole con riferimento al 2024, la stessa cosa non può dirsi relativamente al 2025.

Come precedentemente specificato, in presenza di redditi effettivi inferiori a quelli concordati, il contribuente sarà obbligato a dichiarare questi ultimi; tuttavia, in presenza di circostanze eccezionali (calamità naturali o altri eventi straordinari) che determinino minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cesserà di produrre effetti dal periodo d’imposta in cui tale differenza si realizza.

Contributi previdenziali

Il reddito concordato assumerà rilevanza anche ai fini della determinazione dei versamenti INPS. Non è al momento chiaro se sarà così anche con riferimento alle altre casse previdenziali (Inarcassa, Cassa Forense, Cassa Commercialisti etc.).

Iva

Il concordato preventivo non ha alcun effetto sull’IVA.

Adempimenti contabili e fiscali

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.

Componenti di reddito e circostanze “non ordinarie”

Il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune “circostanze eccezionali” ovvero:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 7, comma 1, lett. c, e art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018);
  • altri eventi di natura straordinaria; a titolo esemplificativo: danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività; sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa dei detti eventi, abbia interrotto l’attività. Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia né l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.

Benefici fiscali

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Contribuenti forfettari

Per i contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfetari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso.

Altre modifiche in arrivo

Il decreto correttivo è all’esame in Commissione parlamentare e sono già in bozza ulteriori proposte di modifica normativa.