CIRCOLARE 30/2024 DEL 24 SETTEMBRE 2024

“PATENTE A CREDITI” OBBLIGATORIA PER CHI OPERA NEI CANTIERI DAL 1°OTTOBRE 2024

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 27 D.Lgs. 81/2008
D.L. 19/2024
DM 18 settembre 2024, n. 132
Circ. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) 23 settembre 2024, n. 4
Nota illustrativa di ANCE

In sintesi

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) 23 settembre 2024, n. 4 introduce le prime istruzioni operative per l’applicazione della “patente a crediti”, istituita dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e aggiornata dal D.L. n. 19/2024. Questo sistema, obbligatorio dal 1° ottobre 2024, riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 20/09/2024, n. 221, è stato pubblicato il decreto attuativo (D.M. 18 settembre 2024, n. 132) per la Patente a crediti nei cantieri (o patente a punti) in vigore dal prossimo 1° ottobre. Il regolamento riguarda il “Sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi tramite crediti” (ecco perché cd. “patente a crediti”) di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 81/08 (testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Soggetti interessati

Dal 1° ottobre 2024, la patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Sono esclusi coloro che forniscono solo mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti o geometri.

Le imprese stabilite in Stati membri dell’Unione Europea o in paesi extra-UE devono possedere documentazione equivalente. Se mancante, devono richiedere la patente.

Sono esenti dall’obbligo le imprese con certificazione SOA di classifica pari o superiore alla III.

Le imprese individuali senza dipendenti sono assimilate ai lavoratori autonomi e quindi soggette a normativa in argomento.

 

Requisiti per l’ottenimento

Il rilascio della patente è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • Adempimenti formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
  • Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove previsto;
  • Certificazione di regolarità fiscale, ove richiesta;
  • Designazione del RSPP, ove obbligatorio.

Il DVR non è richiesto per lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti. La dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale è autocertificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

 

Modalità di ottenimento

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

 

Crediti presenti sulla patente

La patente parte con 30 crediti, incrementabili fino a 100 cumulabili, secondo i seguenti criteri stabiliti dall’art. 5 del D.M. 132/2024:

  • Anzianità dell’impresa:
  • Assenza di provvedimenti di decurtazione: +1 credito ogni biennio.
  • Certificazioni e investimenti come descritti nel DM sino ad un massimo di 30 crediti:
  • Investimenti in sicurezza, Formazione dei lavoratori (oltre gli obblighi di legge): e tecnologie innovative sino ad un massimo di 10 crediti:

 

Le violazioni in materia di sicurezza comportano la decurtazione dei crediti

  • Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
  • Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
  • Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

 

Revoca della patente

La patente può essere revocata in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti, accertate durante i controlli successivi al rilascio.

La revoca è adottata dall’INL sulla base di verifiche a campione o durante ispezioni sul campo.

Il provvedimento di revoca è accompagnato da una valutazione della gravità dell’omissione.

La revoca dura 12 mesi, dopodiché l’impresa o il lavoratore autonomo può presentare nuovamente domanda di rilascio della patente.

 

Provvedimento di sospensione della patente

La patente può essere sospesa in caso di infortuni mortali o di inabilità permanente.

I presupposti della sospensione includono la responsabilità del datore di lavoro, del dirigente o del delegato, almeno a titolo di colpa grave.

Prima di adottare il provvedimento, gli Ispettorati territoriali possono richiedere un parere alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro.

La sospensione può durare fino a 12 mesi, in base alla gravità dell’evento e delle violazioni riscontrate.

In caso di eventi mortali, la sospensione è generalmente obbligatoria, a meno che la sua applicazione non crei ulteriori rischi per i lavoratori.